Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14505 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14505 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/03/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
NOME NOME a MOTTA DI LIVENZA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/07/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, con rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena, e l’inammissibilità nel resto del ricorso e dei ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
lette le conclusioni del difensore RAGIONE_SOCIALEa parte civile COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, e udito il difensore AVV_NOTAIO in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘Av. COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibili e/o rigettarsi i ricorsi degli imputati COGNOME e COGNOME NOME e condannare i predetti imputati alle spese di giudizio udito il difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOME, AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
udito il difensore di NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 12 luglio 2021, per quanto qui di interesse, confermava la condanna di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME, condanNOME per il reato di cui al capo a) (artt. 81 cpv., 110, 629 comma 2 in relazione al 628 n.1 e 3-bis e 416-bis.1 cod.pen.) e COGNOME NOME, condanNOME per i reati di cui al capo h) (artt.110, 628 commi 1 e 3 n. 1 e 3-bis cod. pen.), i) (artt. 110, 61 n.2 cod pen., 4 e 7 I. 895/67) per i seguenti motivi:
Per COGNOME violazione di legge, motivazione mancante ed illogica in relazione all’art. 62-bis cod. pen. : la Corte di appello non aveva chiarito ragioni RAGIONE_SOCIALEa assoluta inconciliabilità RAGIONE_SOCIALEe richieste circostanze attenuant generiche ad un soggetto incensurato.
1.2 Per COGNOME: violazione di legge, motivazione mancante ed illogica in relazione all’art. 628 cod. pen (rapina nel supermercato RAGIONE_SOCIALE presso il RAGIONE_SOCIALE Commerciale di Maregrosso): già in atto di appello si era rilevato che dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza si evinceva che nessuno dei tre rapiNOMEri si identificava nel ricorrente e che i rapiNOMEri si er allontanati a bordo di ciclomotori, non utilizzando l’autovettura Lancia Y in uso a COGNOME, per cui era irrilevante che la stessa fosse parcheggiata in INDICOGNOME, sito vicino al centro commerciale, ma anche all’abitazione RAGIONE_SOCIALE‘imputato; sul punto nulla aveva chiarito la Corte di appello, così come non vi era stata risposta all’obiezione che il cambio di abiti dei rapiNOMEri, che sarebbe avvenuta sull’autovettura di COGNOME, avrebbe potuto essere agevolmente effettuata nella vicina abitazione del coimputato COGNOME NOME.
1.3 violazione di legge, motivazione mancante ed illogica in relazione all’art. 114 cod. pen.: accertato che l’autovettura in uso a COGNOME non aveva avuto altra funzione che quella di consentire un cambio di abiti, l’efficaci causale del contributo era talmente esiguo da potersi considerare trascurabile nell’economia generale RAGIONE_SOCIALEa rapina.
1.4 violazione di legge, motivazione mancante ed illogica in relazione all’art. 133 cod. pen.: la pena base era stata fissata nel doppio del minimo edittale, senza tenere in considerazione il diverso ruolo avuto da COGNOME ed il suo stato di incensuratezza.
2. Propone ricorso il difensore l’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, condanNOME per i reati di cui ai capi h) (artt.110, 628 commi 1 e 3 n. 1 e 3-bis cod. pen.,i) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67) ), 1) (artt. 110, 628 comma 1 e 3 n.1 e 3-bis cod. pen., m) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67), n) (artt. 110, 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen.), p) (artt. 110, 624 bis, commi 2 e 3, 625 comma 1 n. 5 cod. pen.), q) (artt. 110, 648, 61 n.2 cod. pen.) a1) (artt. 110, 628 commi 1, 3 n.1 e 4 rif. A 61 n. 6 e 7 cod. pen.), b1) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67) c (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67), dl) (artt. 110 cod. pen., 1.110/75) per i seguenti motivi:
2.1 Per COGNOME: violazione di legge in relazione agli artt. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., 629 cod. pen. e 628 cod. pen. relativamente al reato di cui al capo a), manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine all sussistenza degli elementi necessari ad integrare il reato di estorsione ed alla valutazione di piena attendibilità del narrato RAGIONE_SOCIALEe persone offese in relazione all’ipotesi ascritta: la Corte di appello aveva avvalorato il contenuto di u conversazione del 07.09.2019 e gli incontri tra COGNOME e COGNOME, ma aveva omesso ogni riferimento al contenuto RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEe persone offese, che avevano descritto il ruolo di COGNOME all’interno del circuito di sicurezza d locali;
2.2 violazione di legge in relazione agli artt. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., 392 e 393 cod. pen. per i capi a), b) c) e d) RAGIONE_SOCIALEa rubrica; manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alla qualificazio giuridica dei reati ascritti in rubrica nelle ipotesi di cui all’art. 629 cod. p luogo di quella di cui agli artt. 392 e 393 cod. pen.: lo stesso decidente aveva dato atto che COGNOME prestava la propria opera alle dipendenze di COGNOME, già prima del verificarsi dei fatti, per cui non si comprendeva per quali ragioni l pretesa di proseguire il rapporto d’opera con la ditta che si occupava RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALEa sicurezza dei locali non poteva essere connessa alla necessità di lavorare che l’imputato aveva; a fronte RAGIONE_SOCIALEe doglianze difensive che avevano evidenziato la riconducibilità RAGIONE_SOCIALEe richieste di denaro ad una pretesa civilmente azionabile in sede giurisdizionale, la risposta RAGIONE_SOCIALEa Corte era stata errata, avendo omesso ogni vaglio sulla natura del rapporto tra le parti;
2.3 violazione di legge in relazione agli artt. 192 commi 3 e 4, 603 cod. proc. pen., 416-bis.1 cod. pen. per il capo a) RAGIONE_SOCIALEa rubrica; manifesta illogicità contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa aggravante
del cd. “metodo mafioso”: non vi erano state condotte concretamente evocative di un agire legato a metodi tipicamente rinvenibili nelle consorterie organizzate:
2.4 violazione di legge in relazione agli artt. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., 628 comma 1 e 3-bis cod. pen. per il capo a) RAGIONE_SOCIALEa rubrica; manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE aggravante RAGIONE_SOCIALEe più persone riunite: non era emersa la contemporanea presenza di più correi ogni qual volta le richieste di denaro venivano effettuate;
2.5 per COGNOME NOME: violazione di legge in relazione agli artt. 125, 192 commi 1 e 2, 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., 99 cod.pen. in ordine alla riconosciuta recidiva; erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale in relazione alla riconosciuta ed applicata recidiva ex art. 99 comma IV cod. pen.: non vi era alcun riferimento al tempo intercorso tra la data di commissione dei precedenti reati e quelli ascritti nel presente giudizio, e non ci si poteva limitare alla m anamnesi penalistica desunta dal certificato del casellario giudiziale; erronea era l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa recidiva reiterata, atteso che al fine RAGIONE_SOCIALEa corre contestazione di tale istituto era necessario che l’imputato fosse già stato condanNOME quale recidivo nelle precedenti condanne divenute irrevocabili, circostanza che non emergeva dal casellario in atti;
2.6 violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 133 cod. pen.: manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine all determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena irrogata; inoltre, non era stato in alcun modo motivata la decisione in ordine al quantum relativo ad ogni aumento applicato ex art. 81 cpv. cod. pen. per i reati satellite.
3. Propone ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME, condanNOME per i reati di cui ai capi a) (artt. 81 cpv., 110, 629 comma 2 in relazione al 628 n.le 3-bis e 416-bís.1 cod.pen.), b) (artt. 81 cpv., 110, 112 n.1, 582, 585 in relazione al 576 n.1 cod. pen., 416-bís.1 cod. pen.) d) (artt.110, 610, 61 n.2 cod. pen.),e) (artt. 110, 112, n.1, 582, 583, 585 i relazione al 576 n.1 cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen.), f) (art. 588 cod. pen.), h (artt.110, 628 commi 1 e 3 n. 1 e 3-bis cod. pen., (i) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67), 1) (artt. 110, 628 comma 1 e 3 n.1 e 3-bis cod. pen.), m) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67) al) (artt. 110, 628 commi 1, 3 n. e 4 rif. Ad 61 n. 6 e 7 cod. pen.), bl) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67) cl) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67), dl) (artt. 110 c pen., 231.110/75) per i seguenti motivi:
3.1 Violazione di legge e difetto di motivazione; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 597 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 81 e 133 cod. pen.: palesemente illegittimo appariva il meccanismo di determinazione del trattamento sanzioNOMErio, atteso che la Corte territoriale aveva operato gli aumenti di pena per la ritenuta continuazione in misura notevolmente superiore a quella stabilita dal giudice di primo grado;
3.2 violazione di legge e difetto di motivazione avuto riguardo alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALEa recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 125 cod. proc. pen. in relazione all’art. 99 cod. pen.: era stato opera un acrititico riferimento alle risultanze del casellario giudiziale;
3.3 violazione degli artt. 526, 605 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 6 bis e 133 cod. pen.; manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in merito alla ricorrenza RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche; giudizio cumulativo sulla gravità del fatto senza considerazione RAGIONE_SOCIALEa soggettività giudicata;
3.4 violazione degli artt. 526, 605 cod. proc. pen. in relazione agli art. 13 e 133 cod. pen.; manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alla misura RAGIONE_SOCIALEa pena in concreto inflitta all’imputato.
Propone ricorso l’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME, condanNOME per il reato di cui al capo b) (artt. 81 cpv., 110, 112 n.1, 582, 585 i relazione al 576 n.1 cod. pen., 416-6/5.1 cod. pen.) per i seguenti motivi:
4.1 violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 125 416-6/5.1 cod. pen.: quanto al delitto di cui al capo b) non poteva sottacersi i dato che nel momento in cui era avvenuta l’aggressione oggetto di imputazione, le assunzioni si erano già da tempo perfezionate e non risultava da alcuna emergenza probatoria che a tale data fosse stata avanzata alcuna richiesta di pagamento del pizzo nei confronti del gestore RAGIONE_SOCIALEa discoteca COGNOME; si rilevava inoltre che l’atteggiarsi del metodo mafioso nel suo divenire doveva essere diretto nei confronti RAGIONE_SOCIALEe persone offese del reato e non nei confronti di un terz estraneo; quanto al reato di cui al capo e) era di tutta evidenza che l’azione era stata determinata da un fattore scatenante completamente avulso da dinamiche associative o da interesse economici collegati o collegabili alle assunzioni o al pagamento del pizzo; nessuno degli imputati, durante le contestate aggressioni agli avventori del locale, aveva evocato l’appartenenza ad associazioni mafiose e le persone offese si erano limitate a ricostruire la dinamica RAGIONE_SOCIALEe aggressioni subite senza offrire spunti dichiarativi sui quali poter enucleare gli element strutturali RAGIONE_SOCIALEa contestata aggravante ad effetto speciale;
4.2 violazione di legge e difetto di motivazione avuto riguardo alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante di cui all’art. 576 n. 1 cod. pen: nei motivi di appell era stata evidenziata l’assoluta inconsistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante del nesso teleologico, atteso che non era possibile enucleare nessun elemento di prova che permettesse di riscontrare la consapevolezza in capo al ricorrente che le condotte realizzate da COGNOME fossero finalizzate alla commissione del reato di cui al capo a), rispetto al quale COGNOME era stato ritenuto assolutamente estraneo;
4.3 violazione degli artt. 526, 605 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 6 bis e 133 cod. pen.; manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in merito alla ricorrenza RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche; giudizio cumulativo sulla gravità del fatto senza considerazione RAGIONE_SOCIALEa soggettività giudicata;
4.4. violazione degli artt. 526 e 605 cod. proc. pen. in relazione agli artt 132 e 133 cod. pen.; manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alla misura RAGIONE_SOCIALEa pena inflitta in concreto all’imputato: pur a fronte RAGIONE_SOCIALEa commissione di un fatto-reato di elevata gravità, non vi era dubbio che l’apporto confessorio poteva legittimamente fondare il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche.
Propone ricorso l’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME per i seguenti motivi:
5.1 violazione di legge in relazione alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante di cui all’art. 416-bislcod. pen.: non emergeva alcuna valutazione autonoma riguardo alle questioni dedotte dalla difesa; la Corte di appello aveva parlato di piena trasnnissibilità soggettiva RAGIONE_SOCIALE‘aggravante a tutti i concorrenti nei reati di cu capi a), b) ed e) senza alcuna distinzione e senza considerare che COGNOME si sarebbe reso responsabile di una unica aggressione consumatasi all’interno di un locale notturno, ma che non erano emersi collegamenti o contatti pregressi con alcuno dei soggetti imputati per il reato principale di estorsione, per cui non s evinceva il dato da cui poter trarre la consapevolezza di COGNOME nel programma estorsivo coltivato da altri soggetti; illogico appariva anche il passaggio RAGIONE_SOCIALE sentenza in cui si sosteneva che le modalità RAGIONE_SOCIALE‘aggressione erano comunque mafiose ex se.
Ricorre per cassazione l’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME, condanNOME per i reati di cui ai capi d) (artt.110, 610, 61 n.2 cod. pen.),e) (artt. 110, 112, n.1, 582, 583, 585 in relazione al 576 n.1 cod. pen. 416-bis.1 cod. pen.), f) (art. 588 cod. pen.), per i seguenti motivi:
6.1 violazione di legge in relazione alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante di cui all’art. 416-biskod. pen.: non emergeva alcuna valutazione autonoma riguardo
alle questioni dedotte dalla difesa; la Corte di appello aveva parlato di piena trasmissibilità soggettiva RAGIONE_SOCIALE‘aggravante a tutti i concorrenti nei reati di cu capi a), b) ed e) senza alcuna distinzione e senza considerare che COGNOME, ritenuto estraneo al programma estorsivo di cui al capo a), avrebbe dimostrato di essere consapevole di partecipare ad azioni che, per le loro stesse caratteristiche, avrebbero rilevato una modalità mafiosa; COGNOME si sarebbe reso responsabile di una unica aggressione consumatasi all’interno di un locale notturno, ma non erano emersi collegamenti o contatti pregressi con alcuno dei soggetti imputati per il reato principale di estorsione, per cui non si evinceva il dato da cui pot trarre la consapevolezza di COGNOME nel programma estorsivo coltivato da altri soggetti.
Propone ricorso l’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME, condanNOME per i reati di cui ai capi a) (artt. 81 cpv., 110, 629 comma 2 in relazione al 628 n.1e 3-bis e 416-bis.1 cod. pen.), h) (artt.110, 628 commi 1 e 3 n. 1 e 3-bis cod. pen., (i) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67) per seguenti motivi:
7.1 Violazione GLYPH RAGIONE_SOCIALE‘art. 629 cod. pen., assenza di motivazione e travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova: nell’atto di appello si era evidenziato come le dichiarazioni di COGNOME NOME apparissero imprecise, poco genuine, e poco compatibili con le emergenze dichiarative degli altri soggetti escussi nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini (in particolare COGNOME NOME), ma la Corte di appello nulla aveva detto sul punto; altra grave carenza di motivazione era relativa alle dichiarazioni di COGNOME contenute nel verbale di s.i.t. del 9 luglio 2019, secondo cui in una occasione, dopo che si era convenuto che COGNOME non avrebbe dovuto più fare ingresso nella discoteca, COGNOME lo avrebbe fatto entrare procurando la reazione di COGNOME che era stato aggredito da COGNOME, che nell’occasione veniva bloccato e buttato fuori da COGNOME e COGNOME, cioè da coloro i quali con le sue intemperanze avrebbe fatto assumere;
7.2 sempre con riferimento al capo a) di imputazione ed alle dichiarazioni di COGNOME del 9 luglio 2019, le stesse apparivano in netto contrasto con l’ipotesi accusatoria, che voleva che le risse all’interno del locale venissero provocate volutamente al fine di far assumere COGNOME e COGNOME, visto che le risse erano avvenute proprio quando addetti alla sicurezza erano COGNOME e COGNOME;
7.3 si era rilevato nell’atto di appello che, secondo quanto riferito d COGNOME NOME, COGNOME non aveva mai evocato la sua vicinanza a COGNOME
NOME, per cui appariva necessario individuare in forza di quale atto, fatto o comportamento potesse ritenersi raggiunta la prova del concorso di COGNOME nei termini precisati nell’imputazione; COGNOME, che sarebbe stato incaricato di riscuotere i soldi che prima venivano dati a COGNOME, di fronte alle rimostranze di COGNOME, che aveva manifestato la sua indisponibilità a pagare quanto richiesto, si sarebbe limitato a dire “va bene, me la vedo io”, senza esternare alcuna minaccia o rappresaglia; da nessun atto risultava che COGNOME avesse corrisposto a COGNOME l’importo di C 240,00, né che l’eventuale richiesta estorsiva rivolta da COGNOME o da COGNOME promanasse da COGNOME, e l’unico importo di C 200,00 corrisposto da COGNOME a COGNOME era frutto di una regalia volontaria; la motivazione sul concorso nel reato era pertanto carente.
7.4 Ancora con riferimento al capo a) e, in particolare, all’ipotesi d tentativo, il difensore rileva che si era sostenuto in appello che era più ch probabile che COGNOME COGNOME COGNOME avessero speso il nome di COGNOME senza alcun preventivo mandato da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso; la circostanza che nell’occasione RAGIONE_SOCIALEa regalia di 200 euro da COGNOME a COGNOME quest’ultimo gli avrebbe chiesto di far lavorare i ragazzi al M’ama, non solo era irrilevante rispetto al nucle fondamentale RAGIONE_SOCIALE‘accusa, ma si poneva in contrasto con la logica, atteso che i “ragazzi” in quel momento storico stavano continuando a lavorare con COGNOME, cioè con colui che, per sua stessa ammissione, non avrebbe aderito alle richieste avanzate da COGNOME; anche la richiesta di una ulteriore pretesa economica era stata avanzata da COGNOME a COGNOME senza alcuna minaccia e non aveva avuto seguito per la ferma opposizione di COGNOME, per cui avrebbe al più potuto costituire una fattispecie tentata e non consumata..
7.5 Quanto alla aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., il difensore osserva che nessuno degli imputati, nell’avanzare richieste illecite (assunzioni, ingressi senza pagare, pagamento somme di denaro) aveva mai evocato l’appartenenza ad associazioni mafiose di COGNOME (peraltro mai imputato per tali reati), né profferito frasi o tenuto comportamenti evocativi RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALE‘associazione.
7.6 Con riferimento ai reati di cui ai capi 0) e i) RAGIONE_SOCIALEa rubrica non vi era indizi gravi, precisi e concordanti a carico di COGNOME e non vi era prova che COGNOME sapesse ciò che i presunti correi avevano programmato; la Corte di appello non aveva risposto alle doglianze contenute in appello, ma aveva contrapposto una motivazione fondata su semplici congetture.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, ad eccezione di quello di COGNOME, limitatamente alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena.
1.1 Ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME: il ricorso è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha richiamato quanto già espresso a proposito RAGIONE_SOCIALEa posizione del coimputato COGNOME (l’essersi messo a disposizione ricoprendo vari ruoli per il raggiungimento dei risultati criminosi perseguiti dai complici), l’assenza di elementi positivamente valutabili, peraltro neppure individuati nel ricorso, nel quale si evidenzia soltanto l’incesuratezza RAGIONE_SOCIALE‘imputato che, come previsto dall’art. 62-bis comma 3 cod. pen., “non può essere, per ciò solo, posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze di cui al primo comma”
1.2 Ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME: il ricorso manifestamente infondato, avendo la Corte di appello evidenziato che dalle dichiarazioni di COGNOME e di COGNOME era emerso che in più occasioni COGNOME aveva preteso di lavorare nei locali, nonostante i responsabili dei servizi gl avessero preferito altri soggetti, avvertendo che avrebbero potuto esservi conseguenze spiacevoli dalla decisione imprenditoriale adottata (pag.40 sentenza impugnata); la Corte di appello ha anche escluso che il fatto potesse essere inquadrato nella fattispecie prevista dagli artt. 392 e 393 cod. pen., in assenza di un contratto di lavoro e di un qualsiasi obbligo configurabile in capo ai responsabili RAGIONE_SOCIALEa sicurezza nei locali verso l’imputato al fine di farlo lavora (pag.40 sentenza impugnata).
1.3 Quanto all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., si deve ricordare che “Ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALE‘utilizzazione “metodo mafioso”, prevista dall’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo.” (Sez.2, Sentenza n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525).
La “ratio” sottostante al citato art. 7, non è solo quella di punire p severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l’atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè
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comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni RAGIONE_SOCIALEa specie considerata.
Ora, traslando detti principi nel caso in esame appare di tutta evidenza che le modalità RAGIONE_SOCIALEe azioni descritte, come evidenziato dalla Corte di appello, portano a dover ravvisare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante, posto che, nella diffusa motivazione contenuta nelle pagine da 21 a 23 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, viene sottolineato che gli imputati agivano in gruppo e si presentavano come soggetti ricollegati ad ambienti di spicco RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata messinese.
1.4 Relativamente all’aggravante di aver agito in più persone riunite, il motivo di ricorso è generico in quanto non si confronta in alcun modo con l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello secondo cui le condotte estorsive erano poste in essere “in piena simbiosi con il COGNOME all’interno dei locali” (pag.40 sentenza impugnata).
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME deve essere dichiarato inammissibile.
2.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non confrontandosi con la parte RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (pag.43) in cui si sottolinea il continuo andirivieni RAGIONE_SOCIALE‘imputato nel pomeriggio del rapina intorno ai luoghi limitrofi al RAGIONE_SOCIALE Commerciale ove la stessa era avvenuta, l’utilizzo RAGIONE_SOCIALEa Lancia Y da lui condotta per perlustrare i dintorn RAGIONE_SOCIALE‘ingresso del supermercato, l’utilizzo RAGIONE_SOCIALEa stessa come luogo di “cambio abiti” del gruppo, la guida del mezzo a luci spente poco prima RAGIONE_SOCIALE‘orario RAGIONE_SOCIALEa rapina per portare il mezzo a poche centinaia di metri dal RAGIONE_SOCIALE Commerciale per poi spostarlo in orario immediatamente successivo alla rapina; il motivo, in definitiva, propone una inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti, e non s confronta in alcun modo con la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello contenuta a pag. 33 ove si precisa che il fatto che il terzetto di rapiNOMEri non avess cambiato gli abiti direttamente a casa di COGNOME dipendeva dal fatto che l’abitazione, a causa RAGIONE_SOCIALEo stato di semidetenzione RAGIONE_SOCIALEo stesso, poteva essere sorvegliatadalle Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE o sottoposto a captazione ambientale.
2.2 Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla richiesta di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 114 cod. pen., vista l’esaustiva motivazione contenuta a pag. 44 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
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2.3 Quanto alla dosimetria RAGIONE_SOCIALEa pena, vi è congrua motivazione a pag.45 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata; peraltro, la pena base, alla luce RAGIONE_SOCIALEe aggravanti contestate, non è affatto il doppio di quella minima ed è ben al di sotto RAGIONE_SOCIALE media editale.
2.4 Relativamente al motivo proposto in sede di discussione relativo all’errore di calcolo commesso dal giudice di primo grado nel determinare la pena in quanto sarebbe stato commesso un errore di calcolo nella riduzione di un terzo per il rito abbreviato, si deve ribadire che “qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l’erronea applicazione da parte del giudi merito RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un’ipotesi di pena illegittima e non già pena illegale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘a 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione in quanto non dedotta con i motivi di appello)” (Sez,U., n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283818); ciò in quanto rientra nella nozione di pena illegale “ah origine” quella che si risolve i una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali, per cui l’errore di nella riduzione per il rito non rientra in tale concetto; poiché quindi l’eccezio non è stata proposta né in appello, né con il ricorso per cassazione, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è fondato quanto al primo motivo.
3.1 Si deve infatti ribadire che “viola il divieto di “reformatio in peiu giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione che, dopo aver riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, anche a seguito del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applichi per i reati satellite – già unificati dalla continuazione – un aumento di pena maggior rispetto a quello praticato dal giudice RAGIONE_SOCIALEa sentenza riformata” (Sez.5, n. 34497 del 07/07/2021, Maccarone, Rv. 281831)
Il giudice di primo grado aveva così determiNOME la pena: pena base per il reato di cui al capo a) “anni dieci di reclusione ed C 7.500,00 di multa, aumentata per la recidiva ad anni sedici e mesi otto di reclusione ed C 12.500,00 di multa, aumentata per la continuazione di complessivi mesi quaranta di reclusione ed C 2.500,00 di multa, in ragione di mesi quattro di reclusione ed C 250,00 di multa per ciascuna RAGIONE_SOCIALEe rapine contestate (capi h, I, n e al RAGIONE_SOCIALEa
rubrica) e di mesi due ed C 100,00 di multa per ciascuno dei rimanenti reati (capi b, c, d, e, f, i, m, o, p, l, b1, cl e d1…” (in realtà, il capo I no conteggiato due volte, dovendosi intendere la lettera q al posto di I,); la Corte d appello ha dapprima applicato un aumento di 1/3 su una pena base di anni dieci di reclusione, sbagliando però il calcolo in quanto anziché anni tredici e mesi quattro di reclusione è giunta ad anni tredici e mesi otto di reclusione; ha poi commesso un ulteriore errore applicando un aumento, dopo quello per i reati di cui ai capi h) e i) e al),”per i due residui reati in contestazione”, quando i res reati erano invece 11; vi è stata comunque una reformatio in peius in quanto, a fronte di un aumento di mesi quaranta (pari ad anni tre e mesi quattro) ed C 2.500,00 di multa per la continuazione disposto dal primo giudice, la Corte di appello ha disposto un aumento di anni quattro di reclusione ed C 3.300,00 di multa; pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello per la rideternninazione RAGIONE_SOCIALEa pena.
3.2 Manifestamente infondato è il motivo relativo alla recidiva: la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli afferm sia che escluda la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.
Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione a pag. 26 RAGIONE_SOCIALEa sentenza evidenziando che le risultanze del casellario giudiziale e la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa congerie di condotte in atti contestate costituivano chiaro indice di un’accentuata pericolosità sociale RAGIONE_SOCIALE‘imputato e di un aumento esponenziale RAGIONE_SOCIALEa sua indole criminale e di inclinazione a delinquere.
Quanto all’eccezione, proposta in sede di discussione, secondo cui il ricorrente sarebbe stato considerato erroneamente recidivo reiterato, in quanto dal certificato penale risultava che nelle precedenti condanne non era stata contestata la recidiva, si deve rilevare che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad capo e ad un punto RAGIONE_SOCIALEa decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell’atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rim
al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugNOME in relazione ad un punto RAGIONE_SOCIALEa decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero da un lato il giudice RAGIONE_SOCIALEa legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d’appello, dall’altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello con riguardo al punto RAGIONE_SOCIALEa decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che i quella sede non avevano costituito oggetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex po a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306); nel caso in esame, la richiesta di esclusione RAGIONE_SOCIALEa qualifica di recidivo reiterato è affatto diversa, anche in relazion ai presupposti, da quella inerente alla disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALEa recidiva, unica eccezione sollevata con l’atto di appello, e la richiesta di escludere la recidiva reiterata, proposta soltanto in sede d discussione comporterebbe accertamenti di merito che questa Corte non può effettuare.
3.3. Altrettanto manifestamente infondati sono i motivi relativi alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche e sulla dosimetria RAGIONE_SOCIALEa pena, attesa la motivazione contenuta a pag.26 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata: sul punto, si deve ribadire che quando la mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, la stessa è insindacabile in cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 – 01) e che deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinan nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all 133 cod.pen. (Sez.1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 23/01/2014 , RAGIONE_SOCIALE e altri Rv. 258410).
4. Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME deve essere dichiarato inammissibile.
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4.1 Richiamato il principio già espresso sulla censura relativa alla recidiva proposta nell’interesse di COGNOME, anche in questo caso vi è una esauriente motivazione sul perché la recidiva sia stata ritenuta sussistente, avendo la Corte di appello sottolineato le plurime condotte poste in essere dall’imputato, i rilevanti precedenti RAGIONE_SOCIALEo stesso e un “notevole è ben visibile accrescimento RAGIONE_SOCIALEa pericolosità sociale RAGIONE_SOCIALE‘appellante, autore di plurime azioni a mano armata messe in atto nel secondo semestre del 2019 e dai cui contenuti si ricava una palese maggiorata inclinazione al delitto…”
4.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, posto che quanto alle attenuanti generiche non è indicato alcun motivo per il quale il ricorrente sarebbe meritevole del beneficio, e che la Corte di appello ha distinto i singoli aumenti apportati per la continuazione, con un aumento maggiore per i reati più gravi (rapina) ed uno più contenuto per i rimanenti reati (furto ricettazione), in ossequio quindi ai principi stabiliti dalla sentenza di questa Cor a Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01); semmai, si deve rilevare l’errore commesso dalla Corte di appello nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena in quanto è stato effettuato prima l’aumento per la continuazione e poi quello per la recidiva, ma sul punto non sussiste nessun interesse all’impugnazione, in quanto il calcolo RAGIONE_SOCIALEa pena così effettuato è andato a favore RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
Il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME deve essere dichiarato inammissibile.
5.1 Relativamente all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., si richiamano le considerazioni già espresse a proposito del motivo di ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME (punto 1.3); premesso che al ricorrente non è stato contestato il rato di cui al capo e), la Corte di appello inoltre rilevato che il “metodo mafioso” era utile ai correi di cui al capo a) “avere strada spianata per le richieste estorsive, poi rivolte a proprietari d locali e gestori RAGIONE_SOCIALEa sicurezza all’interno degli stessi” (pag. 47 sentenz impugnata); inoltre, non vi è alcun confronto con la parte RAGIONE_SOCIALEa motivazione (pag.23) nella quale si evidenzia che anche i soggetti estranei al programma estorsivo (tra cui COGNOME e COGNOME), con la loro partecipazione alla aggressioni avevano dimostrato di essere ben consci di partecipare ad azioni rapportabili ad un palese vincolo associativo “dato dal rammostrare ai terzi di agire in un gruppo compatto, oltre che alla vicinianza di alcuni di essi -lo COGNOME in particol
modo- ad ambienti di criminalità organizzata messinesi, evenienza ben percepita dalle vittime”
5.2 Quanto all’aggravante di cui all’art. 576 cod. pen., si deve rilevare che il giudice di primo grado non aveva apportato alcun aumento per la suddetta aggravante, posto che dal calcolo RAGIONE_SOCIALEa pena effettuato in primo grado si evince che era stata applicato soltanto l’aumento per l’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen.; ciò si evince anche da quanto scritto alle pag.47 e 48 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, nelle quali non vi è alcun accenno all’aggravante di cui sopra, avendo il giudice di primo grado analizzato soltanto quella di cui all’art 416-bis.1 cod. pen.; peraltro, si deve rilevare come l’eccezione non fosse stata sollevata in appello, ed è per ciò solo inammissibile.
5.3 Relativamente alla dosimetria RAGIONE_SOCIALEa pena, la Corte di appello ha evidenziato la concreta grave offensività RAGIONE_SOCIALEa condotta e la piena intensità del dolo, con motivazione esente da censure; l’eccezione sulla mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche è inammissibile per non essere stata proposta in appello.
Il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME, che contesta soltanto l’aggravante di cui all’art. 416-bis. 1 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile, alla luce RAGIONE_SOCIALEe motivazioni sopra riportate.
Analogamente, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME, redatto in termini identici quello proposto nell’interesse di COGNOME.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
8.1 Già trattando RAGIONE_SOCIALEa posizione di COGNOME, la Corte di appello aveva evidenziato che le condotte aggressive RAGIONE_SOCIALEo stesso preparavano il terreno per le successive dazioni di denaro prima al coimputato COGNOME, e poi a COGNOME al quale, come da indicazioni di COGNOME, era passata la “titolarità e ricevere le somme mensili a garanzie RAGIONE_SOCIALEa sicurezza dei locali” (pag.28 sentenza impugnata); nella sentenza di primo grado sono state riportate le dichiarazioni di NOME COGNOME, gestore RAGIONE_SOCIALEe discoteche “COGNOME” e “COGNOMENOME“, il quale ha riferito che in più occasioni COGNOME e COGNOME, che si occupavano del servizio d’ordine, non avevano fatto entrare soggetti che gravitavano nell’ambiente malavitoso vantando la loro conoscenza con COGNOME e che quando si era
lamentato che invece permettevano a COGNOME di entrare gratuitamente, gli avevano risposto che COGNOME doveva essere favorito in quanto “apparteneva a COGNOME NOME“; analoghe circostanze erano state riferite da COGNOME, che si occupava RAGIONE_SOCIALEa sicurezza nei locali, il quale, dopo essere stato minacciato da COGNOME, si era rivolto direttamente a COGNOME, che aveva detto di aver già parlato con COGNOME e gli aveva chiesto di far lavorare al “M’ama” i ragazzi di COGNOME (tra cui COGNOME e COGNOME); COGNOME gli aveva risposto che non poteva interferire con le decisioni di COGNOME e gli aveva consegNOME la somma di 200 euro; successivamente, COGNOME gli aveva chiesto la somma di 600 euro, ed al suo diniego gli aveva detto che a quel punto si sarebbe disinteressato RAGIONE_SOCIALEa cosa e che avrebbe dovuto gestire la situazione da solo; a sua volta COGNOME ha riferito di aver saputo da COGNOME, che si occupava RAGIONE_SOCIALEa sicurezza all’interno del locale “RAGIONE_SOCIALE“, che questi si era rivolta a COGNOME NOME affinché cessassero le risse all’interno del locale, e COGNOME gli aveva garantito che avrebbe risolto il problema in cambio del pagamento di 300 euro al mese; i due si erano poi accordati per il pagamento di 40 euro a serata fino a quando, tratto in arresto COGNOME, COGNOME gli aveva riferito che la somma doveva essere versata a COGNOME NOME, che gli aveva poi chiesto di aumentare la somma a cinque-seicento euro a settimana; il fatto che COGNOME dovesse pagare COGNOME per garantire la sicurezza nei locali è stata confermata dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME (pag.27 sentenza primo grado).
Ciò premesso, la sentenza di appello ha confermato quella di primo grado, e i primi tre motivi di ricorso pretendono di fornire una ricostruzione alternativ rispetto a quella dei giudici di merito, senza considerare che nel caso in esame si è di fronte ad una c.d. “doppia conforme” e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione RAGIONE_SOCIALEa motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. “doppia conforme”, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche dei motiv gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, COGNOME, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del
15/6/2007, COGNOME, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258432).
Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esamiNOME lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto RAGIONE_SOCIALEe censure RAGIONE_SOCIALE‘appellante, è giunto, con riguardo alla sua posizione, alla medesima conclusione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado.
8.2 La Corte di appello ha anche motivato in maniera esauriente sulla impossibilità di ritenere sussistente l’ipotesi del tentativo a pag.31 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, osservando che COGNOME aveva ricevuto somme di denaro all’esito di una congegnata operazione (risse causate all’interno dei locali in modo da garantire la sicurezza degli stessi mediante assunzione di soggetti “graditi” e corresponsione di somme di denaro) e che la corresponsione RAGIONE_SOCIALEe somme si era fermata solo quando non era più sostenibile da parte degli estorti; vi è anche motivazione sul perché la spendita del nome di COGNOME da parte di COGNOME e COGNOME non poteva essere fatta all’insaputa RAGIONE_SOCIALEo stesso (pag.32).
8.3 Quanto all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la Corte di appello ha più volte messo in evidenza che COGNOME è proprio la persona evocata dai coimputati per far intendere alle persone offese che dietro tutta l’operazione (richieste di assunzioni per garantire la sicurezza e corresponsione di somme) vi sia un esponente RAGIONE_SOCIALEa malavita (COGNOME, appunto) e che certe persone siano intoccabili perché da lui protette, con ciò concretizzandosi proprio quella convinzione nelle persone offese di trovarsi di fronte a soggetti facenti parte di una associazione mafiosa.
8.4 Relativamente alla rapina al supermercato RAGIONE_SOCIALE di cui ai capi h) e i) (e non capi g ed i come scritto in ricorso), contrariamente a quanto lamentato in ricorso, vi è una congrua risposta alle censure contenute nell’atto di appello, avendo la Corte territoriale evidenziato i contatti tra COGNOME e gli altri aut RAGIONE_SOCIALEa rapina con COGNOME nei momenti immediatamente precedenti alla stessa, e che COGNOME aveva portato fuori dalla abitazione di COGNOME gli indumenti usati dai rapiNOMEri per cambiarsi, per cui l’abitazione di COGNOME era servita come base logistica, tanto che a casa di COGNOME era torNOME COGNOME per recuperare il telefonino, che non aveva portato con sé durante la rapina per evitare rintracciarnenti tramite aggancio di celle telefoniche (si veda la motivazione a pag. 34 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
9. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere
condannate al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità – a pagamento a favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende RAGIONE_SOCIALEa somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; i ricorrenti COGNOME e COGNOME, inoltre, in virtù del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza (considerato che il ricorso d COGNOME viene accolto limitatamente alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena) devono essere condannati alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese in favore RAGIONE_SOCIALEa parte civile NOME COGNOME, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena con rinvio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Messina per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Condanna COGNOME NOME e COGNOME NOME in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali sostenute dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 02/03/2023