Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7877 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7877 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/07/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata,
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Giudice per le indagini preliminari de Tribunale di Napoli – quale giudice dell’esecuzione e decidendo in sede di rinvi a seguito di annullamento di questa Corte – Sez. 5, n. 17856 del 22 febbra 2023 dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 20 giugno 2022 – ha provveduto sull’istanza avanzata da NOME COGNOME di applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai re per i quali egli era stato condannato con sentenza del Giudice per l’udie preliminare del Tribunale di Napoli del 16 aprile 2020 e con sentenza della Cort di appello di Napoli del 27 novembre 2017.
1.1. Con la sentenza del 27 novembre 2017 il COGNOME è stato condannato alla pena di venti anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 74, commi 1 4, e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 7 legge n. 203 del 1991 e, con la sentenza 16 aprile 2020, alla pena di nove anni di reclusione per il reato di estor aggravata, già unificato ai sensi dell’ad 81, secondo comma, cod. pen. con al fatti di estorsione per i quali egli era stato condannato con sentenza della di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Giudice dell’udienza prelimin del Tribunale di Napoli del 29 maggio 2014, irrevocabile il 15 marzo 2016.
Con l’ordinanza del 20 giugno 2022 il Giudice dell’esecuzione aveva ritenuto sussistente il vincolo della continuazione e quantificato la pena complessiva ventitrè anni di reclusione.
Con la già indicata sentenza del 22 febbraio 2023 questa Corte di cassazione aveva annullato con rinvio detto provvedimento, per quanto qui di interesse, p avere il Giudice dell’esecuzione trascurato di operare la doverosa operazione “scorporo” di tutti i reati posti in esecuzione, individuare quello più grave e successivamente, sulla pena così determinata, operare autonomi aumenti per i reati, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a bas nuovo computo.
Osservava, tuttavia, la sentenza rescindente che, contrariamente a quant sostenuto nel ricorso, in fase esecutiva, a differenza che nella sede di merit fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente a riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno format oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta rito operava necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione no essere superiore ad anni trenta.
1.2. Il Giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza indicata in preambol ribadita la sussistenza del vicolo della continuazione tra i reati giudicati sentenze suindicate, ha rideterminato la pena in trent’anni di reclusione.
Ricorre per cassazione COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia a NOME COGNOME, e deduce quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo, lamenta violazione dell’art. 671, comma 2, cod. proc Pen., posto che il Giudice del rinvio avrebbe quantificato la pena un complessiva in misura superiore alla somma di quelle inflitte con le due senten unificate ex art. 81 cod. pen., limite che vale anche per l’ipotesi in cui s riconosciuta la recidiva ex art. 99 1 comma 4, cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 81 cod. pen., 59 e 671 cod. proc. pen., posto che la pena unica complessiva, rideterminata d Giudice del rinvio nella misura di trent’anni, supera quella di ventitrè anni cu pervenuto il precedente Giudice dell’esecuzione; tale limite non poteva esse superato, in presenza della sola impugnazione dell’imputato, per il principio divieto di reformatio in peius.
2.3. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 81, cod pen., 5 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen.
Errata sarebbe l’individuazione del reato più grave e della pena base sul quale applicare gli aumenti, individuata in quella di trentacinque anni e tre di reclusione, senza tener conto della riduzione per il rito abbreviato presc Giusta la tesi del ricorrente, l’esatta pena base è quella di venti reclusione, determinata applicando a quella di trentacinque anni e tre mesi reclusione dapprima il criterio moderatore, quindi la riduzione per il abbreviato.
La medesima riduzione doveva essere tenuta, poi, in considerazione con riguardo all’aumento per la recidiva, da calcolarsi sulla pena di vent’an reclusione.
Sotto altro profilo, si lamenta che il Giudice dell’esecuzione, nel quantifi gli aumenti per i singoli reati risultanti dall’operazione di scorporo, av superato gli aumenti di pena decisi dal Giudice di cognizione e, comunque, no avrebbe motivato in ordine ai singoli aumenti, in violazione sia del principio divieto di reformatio in peius, sia dell’insegnamento delle S. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
2.4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, ripropone la tesi giuridica ogg della originaria istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, ossia poiché il principio dell’unificazione delle pene concorrenti risponde all’esige da un lato, di assicurare la corretta realizzazione della pretesa punit
dall’altro di porre il condannato al riparo da possibili pregiudizi der dall’esecuzione autonoma e distinta di pene inflitte per una pluralità di r tale ultima finalità, in sede di applicazione del criterio moderatore di cui a 78 cod. pen., dovrebbe essere perseguita assicurando esiti non discriminatori seconda della fase processuale in cui ad esso si faccia ricorso, e ciò anche n ipotesi in cui venga in rilievo la diminuente relativa all’avvenuta celebrazion ritto abbreviato, da calcolare con modalità omogenee e, quindi, come operazione ultima anche in fase esecutiva, senza che ciò possa essere considerato com un’infrazione del giudicato.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME intervenuto c requisitoria scritta in data 7 dicembre 2023, ha concluso chieden l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che non consentito, siccome coperto da giudicato.
E, invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, come ha gi chiarito la sentenza rescindente, in sede di esecuzione, ai fini determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudiz abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima – e no dopo, come in sede di cognizione – del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione no essere superiore a trent’anni, che ha escluso che tale diverso ordine applica del criterio moderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto con gli artt 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità situazioni determinata dall’efficacia preclusiva che, in seno al procedime d’esecuzione, discende dall’intangibilità del giudicato (Sez. 1, n. 9522 14/05/2019, dep. 2020, COGNOME NOME, Rv. 278494; Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, COGNOME, Rv. 265867; Sez.1, n. 733 del 02/12/2010, dep. 2011, Pullia, Rv. 249440).
Sono, invece, fondati ed assorbenti, il primo e il secondo motivo d ricorso.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, in caso d annullamento, a seguito di ricorso per cassazione del solo condannato dell’ordinanza di parziale accoglimento della richiesta di applicazione de disciplina del reato continuato ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il g dell’esecuzione deve, in sede di rinvio, rispettare il divieto di reformatio in peius in ordine ai punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente (Sez. 36414 del 19/09/2007, Rv. 237682; Sez. 5, n. 39373 del 21/09/2011, COGNOME, Rv. 25152101).
Si è altresì osservato, sia pure in una materia diversa dalla esecuzione, il divieto della reformatio in peius è un principio di portata generale, che va applicato anche nel giudizio di rinvio rapportando la pena inflitta con la sente annullata e quella inflitta dal giudice del rinvio, non potendosi in nessun ammettere che l’imputato veda aggravarsi una posizione che non aveva accettato e che possa essere peggiorata in forza di un atto che mirava, invece rimuoverla (Sez. 1, n. 9861 del 29/09/1993, Rv. DATA_NASCITA).
È del pari fermo nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cu nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva il giudice, nella determinazione della pena, è tenuto al rispetto, tanto del cr indicato dall’art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., consistente nella somma di tutte le pene inflitte con i provvedimenti considerati, quanto di quello del della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall’art. 81, commi p e secondo, cod. pen. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270073).
Nel caso di specie tali principi non risultano osservati posto che il giu della esecuzione aveva, nell’originario provvedimento già annullato dall Cassazione a seguito di ricorso del solo NOME COGNOME, individuato la pena complessiva per i reati unificati dalla continuazione in ventitrè anni di reclusi mentre nell’ordinanza impugnata in questa sede la pena complessiva per i medesimi reati è stata quantificata nella misura di trent’anni di reclusi superiore sia a quella inflitta con la sentenza annullata, sia alla somma d pene inflitte ci le due sentenze i cui reati sono stati posto in continuazione.
5. L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata relativamente alla determinazione della pena per il reato continuato, già riconosciuto con ordinanz del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con rinvio nuovo esame sul punto, allo stesso Ufficio, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.
Così deciso il 9 gennaio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente