Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40805 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40805 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, la quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata limitatamente al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/01/2023, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, condannava NOME COGNOME alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed C 400,00 di multa per il reato di ricettazione di una bicicletta di proprietà della società «RAGIONE_SOCIALE.
Tale pena veniva così determinata: pena base due anni di reclusione ed C 600,00 di multa, diminuita come sopra (a un anno e quattro mesi di reclusione ed
€ 400,00 di multa) per le riconosciute circostanze attenuanti generiche giudicate prevalenti sulla ritenuta recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.
Avverso l’indicata sentenza del 12/01/2023 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ha proposto direttamente ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., per avere il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ritenuto la prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., nonostante l’art. 69, quarto comma, dello stesso codice, vieti tale giudizio di prevalenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo è fondato.
Nel dettare la disciplina del concorso di circostanze aggravanti e attenuanti, l’art. 69 cod. pen. prevede espressamente, nel suo quarto comma, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti – e, quindi, anche delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.
A tale proposito, è opportuno rammentare che la Corte di cassazione, con una decisione che il Collegio codivide, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale – che erano state sollevate in relazione agli artt. 3, 25 e 27 Cost. – del menzionato art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede, appunto, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen., per la ragione che tale deroga all’ordinaria disciplina del bilanciamento tra circostanze di segno opposto si riferisce a una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in una misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522-01).
Richiamato l’espresso divieto stabilito dall’art. 69, quarto comma, cod. pen., si deve semplicemente rilevare come il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE lo abbia palesemente violato, avendo ritenuto, nell’operare il giudizio di bilanciamento tra l’applicata recidiva reiterata (specifica e infraquinquennale) e lk concesse circostanze attenuanti generiche, la prevalenza di queste ultime, in aperto contrasto con il predetto divieto, in ragione del quale sarebbe stato possibile, al più, un giudizio di equivalenza tra le menzionate opposte circostanze.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Poiché, infatti, per quanto si è detto, si deve necessariamente ritenere l’equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto all’applicata recidiva reiterata (specifica e infraquinquennale), la pena può senz’altro essere rideterminata da questa Corte nella misura di due anni di reclusione ed C 600,00 di multa, corrispondente alla misura della pena base irrogata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, e ritenute equivalenti le attenuanti concesse sulla recidiva applicata, ridetermina la pena in anni due di reclusione ed euro 600 di multa.
Così deciso il 13/09/2023.