Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25005 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25005 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME, nato in Macedonia il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 19/05/2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma con sentenza del 19 maggio 2023 (motivazione depositata il successivo 25 luglio) ha confermato quella di primo grado del Tribunale di Velletri che, in sede di giudizio abbreviato, ha condannato NOME alla pena di un anno di reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, riconosciuta allo stesso la circostanza attenuante della “costituzione in
carcere” di cui al comma 4 dell’art. 385 cod. pen., giudicata equivalente alla recidiva reiterata e specifica.
Avverso la sentenza di appello l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso con il quale eccepisce la illegittimità costituzionale della disciplina (art. 69 comma 4 cod. pen.) che impedisce di ritenere prevalente detta circostanza attenuante rispetto alla recidiva ad effetto speciale, richiamando le sentenze della Corte costituzionale che sono già intervenute su tale disposizione.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’ar 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata – la cui motivazione è sintetica e che fa rinvio a quella di primo grado – ha respinto il motivo di gravame sulla base di questa argomentazione: “né è consentito l’invocato giudizio di prevalenza dell’attenuante ex art. 385 comma 4 c.p. riconosciuta dal primo giudice sulla recidiva reiterata specifica, trattandosi – quest’ultima – di circostanza ad effetto speciale per la quale vige il divieto di prevalenza posto dall’art. 69 u.c. c.p.”.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che «è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca esclusivamente l’illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, in quanto comporta pur sempre una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata, a condizione che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall’accoglimento di essa consegua un effetto favorevole per il ricorrente, in termini di annullamento, anche parziale, della sentenza» (Sez. 6, n. 37996 del 08/04/2020, Romano, Rv. 280961 – 01).
Rileva il Collegio che la questione dedotta dal ricorrente non appare, in astratto, “manifestamente infondata”.
In relazione alla disciplina di cui all’art. 69, comma 4, cod. pen. che impedisce di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti rispetto alla recidiva di cui al comma 4 dell’art. 99, da ultimo, si è, come è noto, espressa la Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale tale divieto in relazione a numerose circostanze attenuanti (ma non quella della “costituzione in carcere”).
In particolare, da ultimo, il Giudice delle leggi (sent. n. del 143 del 2021, Considerato in diritto) ha rilevato come «5. – … La legge n. 251 cel 2005 ha, infatti, riformulato il quarto comma dell’art. 99 cod. pen., introduc:endo il divieto di prevalenza di qualsiasi circostanza attenuante sulla recidiva reiterata, precludendo così in modo assoluto al giudice di applicare, in tal caso, la relativa diminuzione di pena fino a un terzo. In generale, come più volte rilevato da questa Corte, deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, come disciplinato dall’art. 69 cod. pen., sono sì costituzionalmente legittime e rientrano nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore, ma sempre che non «trasmodiro nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio» (sentenze n. 205 del 2017 e n. 68 del 2012; in senso conforme, sentenza n. 88 del 2019), non potendo in alcun caso giungere «a determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale» (sentenze n. 73 del 2020 e n. 251 del 2012). In particolare, però, l’art. 99, quarto comma, cod. pen., nel testo risultante dalla legge n. 251 del 2005, è stato oggetto di numerose dichiarazioni di illegittimità costituzionale, che hanno restituito al giudice la possibilità di ritene nell’ambito dell’obbligatorio giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee, la prevalenza, rispetto all’aggravante della recidiva reiterata, di singole circostanze attenuanti, che sono state distintamente, di volta in volta, oggetto di verifica di legittimità costituzionale. Nella maggior parte dei casi venuti all’esame di questa Corte le dichiarazioni di illegittimità costituzionale hanno riguardato circostanze espressive di un minor disvalore della condotta dal punto di vista della sua portata offensiva, in quanto riferite alla minore gravità del fatto: così la «lieve entità» ne delitto di produzione e traffico illecito di stupefacenti (sentenza n. 251 del 2012); la «particolare tenuità» nel delitto di ricettazione (sentenza n. 105 del 2014); la «minore gravità» nel delitto di violenza sessuale (sentenza n. 106 del 2014); il «danno patrimoniale di speciale tenuità» nei delitti di bancarotta e ricorso abusivo al credito (sentenza n. 205 del 2017) … 7. – In tempi più recenti, però, questa Corte è andata oltre, dichiarando l’illegittimità costituzionale della stessa disposizione attualmente censurata anche in riferimento a circostanze attenuanti comuni in ragione di altri concorrenti profili dii specialità. La diminuente del vizio parziale di mente di cui all’art. 89 cod. pen. è stata ritenuta espressiva della ridotta rimproverabilità, derivante dal minor grado di discernimento dell’autore della condotta e quindi – secondo questa Corte (sentenza n. 73 del 2020) [‘inderogabile divieto di prevalenza di tale diminuente sulla recidiva reiterata non è compatibile con l’esigenza, di rango costituzionale, di determinazione di una pena proporzionata e calibrata sull’effettiva personalità del reo. Altresì analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha avuto ad oggetto il divieto d prevalenza della diminuente di cui all’art. 116, secondo comma, cod. pen., che, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
pur essendo anch’essa un’attenuante comune e non già ad effetto speciale, assolve però, per la peculiarità della fattispecie, ad una «funzione di necessario riequilibrio del trattamento sanzionatorio» nel caso in cui, nel concorso di più persone nel reato ai sensi dell’art. 116, primo comma, cod. pen., il reato commesso risulti essere più grave di quello voluto da taluno dei concorrenti (sentenza n. 55 del 2021). … 9.- Va quindi ribadito il principio della necessaria proporzione della pena rispetto all’offensività del fatto, che risulterebbe vanificato da una «abnorme enfatizzazione» della recidiva (sentenza n. 251 del 2012), indice di rimproverabilità e pericolosità, rilevante sul piano strettamente soggettivo; si è altresì affermato che la recidiva reiterata «riflette i due aspetti della colpevolezza e della pericolosità, ed è da ritenere che questi, pur essendo pertinenti al reato, non possano assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo» (sentenza n. 205 del 2017)».
4. La circostanza attenuante, ad effetto ordinario, di cui al comma 4 dell’art. 385 cod. pen. – espressiva della “resipiscenza” del colpevole e che determina dunque un’oggettiva “minore gravità del fatto” – sembra partecipare della medesima natura delle indicate attenuanti per le quali la Corte costituzionale ha già ritenuto irragionevole il divieto di prevalenza rispetto alla recidiva “ad effett speciale”. Da ciò la non manifesta infondatezza della questione.
5. Peraltro essa non risulta nel caso in esame rilevante. Invero, la sentenza di primo grado (che essendo in presenza di “doppia conforme” va letta unitamente a quella di appello: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E. Rv. 277218 – 01) nel ritenere sussistente la recidiva reiterata e specifica dà atto a pag. 3 che “sul relativamente giovane imputato (n. DATA_NASCITA) gravano numerosi (dieci) precedenti per delitti (cui deve aggiungersi una condanna per reato di natura contravvenzionale) anche molto gravi (cinque rapine), tra i quali figura anche una condanna per evasione. Si deve altresì rilevare che l’COGNOME è stato ristretto in carcere, per espiazione della pena, dal 2013 al dicembre 2018: non appena uscito dal carcere … vi è pressoché subito rientrato in virtù di un’ordinanza cautelare, emessa ancora una volta per il delitto di rapina (per il quale l’imputato ha riportato condanna in primo grado); sostituita la misura di massimo rigore con quella domiciliare, l’COGNOME si è reso protagonista della protratta evasione per cui si procede in questa sede”. Tutto ciò premesso, il Giudice di primo grado riconosce sussistente la circostanza aggravante della costituzione in carcere “che può considerarsi equivalente alla contestata recidiva”. E’ evidente che, al di là della previsione di cui all’art. 69, comma 4, cod. pen., il Tribunale ha giudicato
comunque insussistenti i presupposti per potere valutare l’attenuante prevalente rispetto all’aggravante soggettiva. Trattasi di motivazione che in ogni caso risulta adeguata; infatti, «in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell’equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 6/05/2017, Pistilli, Rv. 270481 – 01).
Si deve dunque concludere che, sulla base di detta motivazione, anche nel caso in cui non vi fosse stato il divieto di prevalenza dell’attenuante in parola essa sarebbe stata giudicata equivalente rispetto alla recidiva come sopra descritta. La irrilevanza della questione sollevata determina il rigetto del ricorso al quale consegue, come per legge, la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7 maggio 2024
Il Pre idente