Divieto di Prevalenza Attenuanti e Recidiva: La Cassazione Conferma la Legge
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale nel diritto penale: il bilanciamento tra circostanze attenuanti e la recidiva reiterata. La questione centrale riguarda il cosiddetto divieto di prevalenza attenuanti, una norma che impedisce al giudice di concedere uno ‘sconto di pena’ maggiore quando l’imputato è un criminale abituale. L’ordinanza in esame conferma la solidità di questo principio, respingendo la richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’unico motivo del ricorso si concentrava sulla richiesta di far prevalere le circostanze attenuanti generiche sull’aggravante della recidiva reiterata, contestata all’imputato. In sostanza, la difesa sosteneva che l’imputato meritasse un trattamento sanzionatorio più mite nonostante le sue precedenti condanne. Per rafforzare questa tesi, il ricorrente ha chiesto alla Cassazione di sospendere il giudizio e di inviare gli atti alla Corte Costituzionale.
La Questione di Legittimità Costituzionale
Il ricorrente ha sollevato dubbi sulla costituzionalità dell’articolo 69, quarto comma, del codice penale. Secondo la difesa, questa norma, vietando la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata, violerebbe i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), di legalità e determinatezza della pena (art. 25 Cost.) e della finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.). L’argomento era che tale divieto creasse un automatismo sanzionatorio sproporzionato, non permettendo al giudice di adeguare la pena alla reale gravità del fatto e alla personalità del reo.
L’Analisi della Cassazione sul Divieto di Prevalenza Attenuanti
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la questione di legittimità costituzionale “manifestamente infondata”. I giudici hanno sottolineato che gli argomenti del ricorrente erano in “palese contrasto” non solo con il dato normativo, ma anche con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
La Corte ha spiegato che il divieto di prevalenza attenuanti previsto dall’art. 69 c.p. rappresenta una deroga specifica e voluta dal legislatore alla disciplina ordinaria del bilanciamento delle circostanze. Questa deroga, tuttavia, non è irragionevole né sproporzionata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si basa su un punto fondamentale: la norma contestata non introduce un trattamento sanzionatorio manifestamente sproporzionato. Al contrario, essa si limita a “valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato”. Questa componente è qualificata dalla “plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive”, ovvero dalla sua tendenza a delinquere nuovamente.
In altre parole, il legislatore ha scelto di dare un peso maggiore alla pericolosità sociale dimostrata da chi, nonostante le precedenti condanne, continua a commettere reati. Il divieto di far prevalere le attenuanti generiche (che sono comuni e non legate a specifiche circostanze del fatto) sulla recidiva reiterata è una scelta di politica criminale che mira a sanzionare più severamente la persistenza nel crimine. La Corte ha richiamato un suo precedente (Sez. 6, n. 16487 del 2017), a conferma della stabilità di questo orientamento interpretativo.
Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione riafferma con forza la legittimità del divieto di prevalenza attenuanti sulla recidiva reiterata. Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche: conferma che i giudici non possono concedere una riduzione di pena basata sulle attenuanti generiche a chi dimostra una spiccata e ripetuta tendenza a delinquere. La norma, secondo la Suprema Corte, non è un automatismo cieco, ma uno strumento ragionevole per differenziare il trattamento sanzionatorio e per tutelare la collettività, in linea con i principi costituzionali. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
È possibile che le attenuanti generiche prevalgano sulla recidiva reiterata?
No, l’ordinanza conferma che l’art. 69, quarto comma, del codice penale vieta espressamente la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, del medesimo codice.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione di costituzionalità manifestamente infondata?
Perché, secondo un orientamento consolidato, il divieto di prevalenza non viola la Costituzione. Esso rappresenta una deroga ragionevole alla disciplina del bilanciamento delle circostanze, finalizzata a valorizzare la componente soggettiva del reato legata alla ripetuta commissione di crimini, senza creare una sproporzione evidente nella sanzione.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46039 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46039 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (C.U.I 05LOOEK) nato il 24/11/1986
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE;
consideratlhe l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata t e si chiede di sospendere il giudizio per la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale al fine di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati(Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi ente