Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30440 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30440 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Egitto il 11/10/1989
avverso la sentenza del 08/01/2025 del Tribunale di Vasto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 08/01/2025, il Tribunale di Vasto dichiarava NOME responsabile dei reati di cui agli artt. 10 d,Igs 74/2000 e 22, comma 12, d,Igs 286/1998 e lo condannava pena di anni due e mesi due di reclusione ed alle correlate pene accessorie; sostituiva la pena detentiva nella pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per la durata di ann due e mesi due da svolgere presso il Tribunale di Vasto con prescrizioni.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 545 bis, cod.proc.pen., 20-bis cod.pen., 53, 56 bis e 56 ter I 689/1981 e vizio di motivazione.
Lamenta che il Tribunale, disponendo la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità ex art. 56-bis I, 689/1981, aveva illegittimamente applicato le prescrizioni previste dall’art. 56-ter della predett legge e, in particolare, il divieto di espatrio.
Espone che la fonte normativa di tale divieto è contenuta nella legge 1185/1967 e che è esso è imposto a chi deve espiare una pena restrittiva della libertà personale; è, poi, pacifico il divieto di espatrio per chi ha subito la misu cautelare di cui all’art. 281 cod.proc.pen. (con la precisazione che la sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 31/3/1994, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 281 comma 2-bis cod. proc. pen. nella parte in cui prevedeva l’applicazione automatica del divieto di espatrio nel caso di applicazioni di altre misure cautelari non rispondendo, tale automatismo, ai principi di proporzionalità e adeguatezza) e per chi ha avuto una condanna condizionalmente sospesa ex artt. 163 e 165 cod.pen.; in ordine all’ultima ipotesi, la giurisprudenza comunitaria (sentenza del 20/9/2016 dalla Corte E.D.U. nella causa COGNOME c. Russia) ha affermato che il divieto di espatrio non può essere imposto in modo rigido ed automatico.
Nel caso di specie, non risultano ragioni evidenti in base alle quali deve essere applicato in modo rigido ed automatico il divieto di espatrio; inoltre, l giurisprudenza di legittimità ha escluso che il divieto di espatrio possa applicarsi a chi ha ottenuto di essere ammesso al beneficio della messa alla prova, istituto assimilabile a quello della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha già affermato che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, le prescrizioni previste dall’art. 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689 – introdotto dall’art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – per l semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblic utilità sostitutivo non sono “pene accessorie” la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento” (Sez.6, n. 41487 del 16/10/2024, Rv.287261 – 02; Sez. 6, n. 30768 del 16/05/2023, Rv. 284967 – 01, che, in motivazione, ha precisato che la richiesta formulata dall’imputato per l’applicazione di dette pene sostitutive, ovvero il consenso prestato alla richiesta del pubblico ministero, implica necessariamente l’accettazione delle prescrizioni che le connotano).
Tale principio è stato ribadito, da ultimo, anche con specifico riferimento alla prescrizione del divieto di espatrio da Sez.3, n. 44347 del 2024, non massimata.
Nè coglie nel segno il richiamo effettuato dal ricorrente alla sentenza del 20/9/2016 dalla Corte E.D.U. nella causa COGNOME e COGNOME c. Russia: la vicenda in valutazione è del tutto differente dal caso esaminato dalla Corte EDU, risultando il divieto di espatrio potenzialmente in conflitto con il giudizio di non pericolosi che aveva permesso a COGNOME e COGNOME di usufruire della sospensione condizionale della pena mentre, nel caso in esame, esso è strumentale alla funzione specialpreventiva che la pena sostitutiva è destinata a soddisfare.
Del pari non rilevante rispetto alla vicenda in valutazione è il differente caso esaminato dalla sentenza di questa Corte n. 17507/2020, che si è pronunciata in merito alla diversa questione – che qui non rileva – della competenza del giudice dell’esecuzione a pronunciarsi sul provvedimento di concessione o di diniego del nulla osta al rilascio del passaporto, previsto dall’art. 3, lett. d), della legge novembre 1967, n. 1185 nel caso di soggetti nei cui confronti debba eseguirsi una pronuncia di condanna alla pena pecuniaria.
Non sono, pertanto, sussistenti la violazione di legge e il deficit motivazionale denunciati.
5.Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 11/06/2025