Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8632 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8632 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata in CINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/10/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAME di Firenze
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Firenze, con ordinanza depositata il 14 ottobre 2025, ha accolto l’appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Prato e ha riformato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari in data 17 marzo 2025, applicando nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Prato.
All’indagata è stato contestato di avere gestito di fatto la ditta “RAGIONE_SOCIALE“, impiegando cinque lavoratori cinesi privi di permesso di soggiorno e sottoponendoli a condizioni di sfruttamento.
Le violazioni hanno riguardato l’orario di lavoro, con turni di circa dodici ore giornaliere per sette giorni su sette senza riposo settimanale, la retribuzione, le gravi carenze in materia di igiene e sicurezza, nonché la sistemazione in dormitori fatiscenti ricavati nei locali aziendali in condizioni igienico-sanitarie fortemente degradate. I lavoratori, privi di documenti e della conoscenza della lingua italiana, versavano in uno stato di bisogno che li costringeva ad accettare le descritte condizioni.
Il Giudice per le indagini preliminari, all’esito della convalida dell’arresto, rigettava la richiesta di custodia cautelare in carcere. Pur riconoscendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, escludeva il pericolo di reiterazione criminosa.
A seguito di appello interposto dal Pubblico Ministero, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il pericolo grave, concreto e attuale di reiterazione criminosa, contenibile con la misura gradata del divieto di dimora.
I giudici dell’appello cautelare hanno evidenziato la gravità dei fatti, segnalando che l’indagata gestiva di fatto un’impresa impiegando cinque lavoratori clandestini in condizioni di sfruttamento, violando sistematicamente la disciplina in materia di orario di lavoro, retribuzione, igiene e sicurezza. L’indagata approfittava dello stato di bisogno di persone prive di documenti, che non conoscevano la lingua italiana e non avevano riferimenti sul territorio, costringendole ad accettare situazioni alloggiative degradanti in dormitori fatiscenti all’interno dei locali aziendali.
Si è ritenuto che la misura del divieto di dimora nella Provincia di Prato, pur limitando al minimo la libertà personale, consenta di allontanare l’indagata dal territorio dove sono stati commessi i fatti e dove potrebbe avere facili occasioni di reiterare condotte analoghe.
L’indagata affida il ricorso a un unico motivo, con il quale lamenta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.
Secondo la difesa, il Tribunale del riesame non si è confrontato con le circostanze che dimostrano l’attenuazione delle esigenze cautelari e la sproporzione della misura applicata rispetto all’entità del fatto e alla sanzione prevedibile.
La ricorrente evidenzia che il sequestro dell’attività manifatturiera e la cessazione formale della società testimoniano l’avvio di un percorso di resipiscenza e di valutazione dei propri errori da parte dell’indagata.
Il comportamento collaborativo e remissivo tenuto durante le operazioni di perquisizione e sequestro e nel corso dell’interrogatorio di garanzia, unitamente alla totale incensuratezza e all’assenza di altre pendenze giudiziarie, dimostra una condotta di vita irreprensibile prima dell’arresto. L’indagata risiede in Italia con regolare permesso di soggiorno e con contratto di locazione nella città di Prato.
La misura applicata determinerebbe un serio pregiudizio, costringendola a risolvere il contratto di locazione e a reperirne un altro in zona diversa da quella dove ha vissuto per anni.
Secondo la ricorrente, è venuta meno l’esigenza di cui all’art. 274, lett. a), cod.proc.pen.; non sono ravvisabili l’esigenza della lett. b), non sussistendo alcun concreto e attuale pericolo di fuga, né quella prevista dalla lett. c).
In sintesi, la valutazione in concreto delle circostanze e delle modalità dei fatti induce a escludere il pericolo di recidiva.
Si aggiunge che lo stato di libertà in cui si è trovata l’indagata le avrebbe consentito, in astratto, di porre in essere ulteriori reati o comportamenti contrari ai precetti normativi. La mancanza di prescrizioni le ha garantito libertà di movimento sul territorio. Nonostante ciò, l’indagata, durante il periodo di sottoposizione a misura, non ha dato prova di trasgressione né di commissione di ulteriori reati.
3.Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Con il primo e unico motivo la ricorrente lamenta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura del divieto di dimora applicata nei suoi confronti.
La censura si incentra, in particolare, sulla dedotta attenuazione del pericolo di reiterazione criminosa e sull’inadeguatezza della misura rispetto alla situazione
personale dell’indagata, valorizzando il sequestro dell’attività, la cessazione formale della società, il comportamento collaborativo, l’incensuratezza e il radicamento abitativo nel luogo oggetto del divieto.
La doglianza investe profili che eccedono i limiti del sindacato demandato a questa Corte in materia cautelare.
Il controllo di legittimità non investe il merito della valutazione compiuta dal giudice, né consente una nuova ponderazione degli elementi fattuali, ma si arresta alla verifica della correttezza giuridica della decisione e della coerenza logica della motivazione che la sorregge. Entro questa prospettiva, il ricorso è ammissibile solo ove denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero evidenzi una manifesta illogicità del ragionamento argomentativo, riconoscibile ictu oculi , e non quando si risolva nella prospettazione di una diversa lettura delle medesime circostanze già esaminate (Sez. 2, n. 31533 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).
Nel caso in esame, la ricorrente non individua alcuna violazione normativa né segnala aporie logiche della motivazione, ma contrappone alla valutazione espressa una propria ricostruzione delle esigenze cautelari, sollecitando una rivalutazione del quadro fattuale e della personalità dell’indagata. Una simile impostazione non è consentita in sede di legittimità, poiché mira a ottenere un giudizio sostitutivo sul pericolo di reiterazione, estraneo alla funzione di questa Corte (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
L’ordinanza impugnata espone, di converso, un percorso argomentativo coerente e privo di contraddizioni.
Il giudice del riesame ha valorizzato le modalità concrete della condotta, caratterizzata dalla gestione di fatto dell’attività imprenditoriale mediante prestanome, dall’impiego sistematico di lavoratori privi di permesso di soggiorno e dall’imposizione di condizioni di sfruttamento protratte nel tempo. Ha altresì evidenziato l’approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori, la violazione reiterata delle norme su orario, retribuzione, igiene e sicurezza, nonché l’esistenza di una struttura organizzativa idonea a eludere i controlli.
Su questa base ha formulato un giudizio prognostico in ordine alla concreta e attuale possibilità di reiterazione di condotte analoghe.
Ciò premesso, la motivazione ha preso in esame anche gli elementi indicati dalla difesa come sintomatici di un affievolimento delle esigenze cautelari, fornendo una risposta puntuale e logicamente coerente.
Il sequestro dei locali aziendali è stato correttamente valutato come privo di efficacia neutralizzante, poiché disposto in altro procedimento e suscettibile di revoca a seguito della rimozione delle irregolarità edilizie.
La sospensione dell’attività è stata considerata misura amministrativa temporanea, revocabile con il ripristino delle condizioni di legge.
La cessazione formale della società è stata apprezzata come circostanza di limitato rilievo, in presenza della comprovata capacità dell’indagata di operare attraverso intestazioni fittizie, modalità diffusamente praticata nel contesto territoriale di riferimento.
Quanto alla scelta della misura, la motivazione dà conto delle ragioni che hanno condotto all’applicazione del divieto di dimora, ritenuto idoneo a prevenire la reiterazione mediante l’allontanamento dal contesto territoriale nel quale l’indagata aveva agevolmente operato.
La misura è stata individuata come la meno afflittiva tra quelle concretamente efficaci, in coerenza con i principi di adeguatezza e proporzionalità.
Il disagio derivante dall’incidenza sulla situazione abitativa è stato implicitamente considerato, ma correttamente ritenuto recessivo rispetto alle esigenze di tutela cautelare, senza che ciò determini un vizio di motivazione.
Le deduzioni difensive, anche sotto questo profilo, non individuano omissioni o incongruenze, ma esprimono un mero dissenso rispetto alla valutazione operata, risolvendosi nella richiesta di una diversa ponderazione dei medesimi elementi, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così è deciso, 22/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME