Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24059 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24059 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a Villaricca; nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 15/09/2023 del tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udita la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udite le conclusioni del difensore dell’indagata AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale del riesame di Napoli accogliendo l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza con la quale il Gip del tribunale di Napoli Nord aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare personale del divieto di dimora in Giugliano, nei confronti di COGNOME NOME, in relazione all’ipotesi di reato di cui agli artt. 44 DPR 380/01 e 349 cod. pen., applicava alla predetta la misura cautelare richiesta dal Pubblico Ministero.
GLYPH Avverso la predetta sentenza NOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione deducendo due motivi di impugnazione.
Con il primo, deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. osservando come il manufatto abusivo ascritto alla ricorrente sia stato ormai ultimato e che dopo il primo accesso della polizia giudiziaria, recatasi in loco per procedere al dissequestro dell’immobile, sarebbero emerse solo due violazioni di sigilli, per cui tale numero non sarebbe in grado di giustificare l’applicazione della misura in contestazione. Peraltro, si tratterebbe di misura che non sarebbe in grado di impedire alla ricorrente, ove lo ritenesse, di proseguire nel suo intento criminoso, completando l’opera, potendo ella incaricare terzi in tal senso. In altri termini, a fronte della possibilità che reato ulteriore possa essere commesso da terzi, la misura cautelare perderebbe la sua efficacia detenente. Inoltre, non si sarebbe spiegato il motivo per cui la misura in questione sarebbe la più idonea a supportare le esigenze cautelari.
Con il secondo motivo deduce il vizio di illogicità della motivazione, per la suindicata inadeguatezza della misura cautelare, alla luce RAGIONE_SOCIALE ragioni sopra esposte. La stessa, sua sponte, si sarebbe inoltre astenuta dalla commissione di altri reati dal maggio 2023 e quindi la misura non risponderebbe ad esigenze di prevenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I due motivi devono essere esaminati congiuntamente, siccome afferiscono entrambi alla adeguatezza della misura cautelare applicata che, giova precisarlo, deve intendersi comminata solo rispetto al delitto ex art. 349 cod. pen e non rispetto alla contravvenzione ipotizzata, che non legittima misure cautelari personali. Il tribunale ha motivato la scelta della citata misura nel quadro di un’opera abusiva non ultimata (come emerge anche dal ricorso, ove si accenna alla necessità di realizzare ancora rifiniture), sottoposta a sequestro con nomina della ricorrente quale custode, e di una dimostrata noncuranza e disprezzo per il rispetto RAGIONE_SOCIALE regole, come emergente dalla prosecuzione dei lavori abusivi con violazione, reiterata, di sigilli. Si tratta di una motivazione logica e coerente, che non può essere scalfita da considerazioni, quali il ridotto numero di violazioni di sigilli (in realtà pari a 4), strettamente personali e di merito – che come tali, come noto, non trovano spazio in questa sede di legittimità (Sez. 1 – , n. 45331 del 17/02/2023 Rv. 285504 – 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006 Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507) – oltre che da riflessioni giuridiche a dir poco originali, quale quella per cui il pericolo di commissione di altri reati, che la misura ontologicamente tende a fronteggiare, non sussisterebbe per il solo fatto che tali reati possano essere realizzati dalla
ricorrente per il tramite di terzi, così trascurando noti istituti quali il concors anche morale, nel reato. Quanto alla inadeguatezza in sé della misura, siccome, in sostanza, troppo mite, laddove lascerebbe spazio per ricorrere a complici, si trascura che il tribunale, seppure succintamente, ha evidenziato che la misura in discussione – pur straordinariamente benevola rispetto alla gravità di reati che offendono la corretta gestione del territorio e, in ultima analisi, la salute e l’ambiente (cui seppur in senso lato taluni ricollegano anche l’urbanistica), di recente costituzionalizzato, ex art. 9 Cost., anche rispetto allo specifico interesse RAGIONE_SOCIALE future generazioni, di cui l’indagata evidentemente mostra noncuranza – ha la capacità, almeno, di ostacolare la reiterazione di reati, anche rispetto a terzi, rendendo la perpetrazione di altri crimini sicuramente di più difficile gestione da parte della ricorrente, se allontanata dai luoghi degli abusi. Generica è poi l’affermazione della mancata indicazione della adeguatezza della misura rispetto alle altre, in assenza della indicazione e illustrazione di altra misura più mite ma idonea alla stessa stregua di quella contestata.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.