Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7455 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 7455  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento penale nei confronti di COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/07/2022 del Tribunale di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO della Repubblica ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo, in funzione cautelare, che in parziale accoglimento dell’appello cautelare proposto da COGNOME NOME, sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nei territori delle regioni Sicilia, Calabria e Campagna
e quella dell’obbligo di dimora fuori dai territori indicati, con limitazioni temporal uscita da casa, disposta dal G.I.P. ai sensi dell’art. 307 cod.proc.pen., ha annullato l’ordinanza medesima limitatamente alla parte in cui applica la misura cautelare del divieto di dimora nei territori di Calabria e Campagna e quella dell’obbligo di dimora fuori dai territori indicati.
Deduce il ricorrente il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta inesistenza dei contatti tra il COGNOME e appartenenti contesti delinquenziali della Calabria e Campagna come risultante dalle attività di pg compendiate nell’annotazione (pp. 901- 906) di PG del 16 settembre 2021, allegata ai fini dell’autosufficienza del ricorso, nella quale emergeva il ruolo del COGNOME negli acquisti di ingenti carichi di sostanza stupefacenti effettuati nelle regioni indica ove si recava, in un contesto nel quale risulta essersi trasferito a Gioia Tauro, da cui il vizio di motivazione in punto adeguatezza delle misure applicate limitatamente all’esclusione del divieto di dimora nelle regioni Calabria e Campagna e correlato obbligo di dimora fuori dai medesimi territori.
 Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
Come osservato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nella requisitoria scritta, la motivazione appare contraddittoria e, in parte, assente, sotto il profilo dell adeguatezza della misura – come delimitata dalla pronuncia di annullamento del tribunale cautelare – del divieto di dimora e dell’obbligo di dimora alla sola Sicilia. provvedimento impugnato, pur avendo diffusamente motivato in ordine all’attualità dei pericula derivanti dal ruolo apicale rivestito dal COGNOME nella famiglia mafiosa di Porta Nuova, ha annullato le misure – applicate cumulativamente – del divieto di dimora in Calabria e Campania, senza fornire alcuna motivazione, bensì limitandosi ad affermare l’assenza di collegamenti con le realtà criminali di tali regioni.
Oltre all’assertività della motivazione, viene altresì in rilievo, com argomentato dal AVV_NOTAIO ricorrente sulla scorta degli atti allegati al ricorso, un profilo di contraddizione logica atteso che il ruolo apicale rivestito nell’ambito di u delle più ‘potenti’ cosche mafiose di RAGIONE_SOCIALE non può essere ritenuto ‘neutro’ rispetto alla possibilità di attivare collegamenti con le mafie storiche delle regio limitrofe, anch’esse ad altissima densità mafiosa, in un contesto nel quale il Procurare ricorrente ha allegato atti di indagine dai quali emergono i contatti accertati pe l’acquisto di stupefacenti provenienti proprio dalla Campania.
Si impone l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 309 comma 7 cod.proc.pen..
Così deciso il 25/01/2024