Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45516 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45516 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2023 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato AVV_NOTAIO, che
ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME chiede l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, gli ha applicato la misura del divieto di dimora nella Regione Campania.
Il ricorrente, appartenente alla Polizia RAGIONE_SOCIALE, è sottoposto ad indagini, e raggiunto dalla misura impugnata, per la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione a reati contro la pubblica amministrazione e, precisamente, per il reato di tentata induzione indebita (capo 1, artt. 56-319quater cod. pen.), commesso il 3 agosto 2020; alcuni episodi di peculato (capi 3), 8) e 24) art. 314 cod. pen.), commessi nei mesi di gennaio, febbraio e il 13 aprile 2021, connessi all’indebito uso dell’auto di servizio per fatti privati; alcuni episod di corruzione Drtt. 319-321 cod. pen.,ascrittigli ai capi 6), 13), 16) e 17.g commessi il 13 aprile 2021, da marzo a maggio 2021, nei mesi di aprile e settembre 2021 e tra i mesi di maggio e giugno 2021 e connessi alla promessa o ricezione di indebiti aiuti economici o posti di lavoro in relazione al compimento di atti di servizio quali la rivelazione di segreti di ufficio o la esecuzione di dell’ufficio; corruzione per l’esercizio della funzione Eart. 318 cod. pen. capo 73 reato commesso il 13 aprile 2021.
2.Con unico motivo di ricorso il difensore dell’indagato denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sul punto della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, concrete e attuali, in relazione al pericolo di recidiva. Illogiche a riguard sono le valutazioni espresse dal Tribunale chrtrascurartp la valenza del trasferimento in altro ufficio non solo perché distante circa dieci chilometri dal luogo di svolgimento dell’attività lavorativa pregresso / ma perché relativo all’attribuzione di altra e diversa qualifica rispetto a quella di istruttore di vigila di sorveglianza stradale rivestita all’epoca dei fatti per cui è processo. La valutazione del Tribunale, anche avuto riguardo all’epoca di contestazione dei fatti rispetto al luglio 2023, quando veniva esaminata la posizione cautelare, non sviluppa argomentazioni sull’attualità delle esigenze cautelar vanno calibrate, altresì, sulla durata del servizio, in assenza di rilievi e di contatti con le person beneficiarie o destinatarie djkz· provvedimenti (escluse dalla conversazioni intercettate) e, quindi, sulla personalità dell’indagato che, all’età di sessant’anni con la misura applicatagli, si trova nella impossibilità di svolgimento dell’attivit lavorativa e costretto a risiedere fuori Regione, senza la propria famiglia. La valutazione del Tribunale, infine, è in contrasto con il giudizio di occasionalità delle condotte espresso per altri indagati per i quali la richiesta di misura è stata disattesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
2. Il Tribunale, sulla base delle risultanze di operazioni di intercettazioni telefoniche che documentavano i contatti dell’indagato con i privati beneficiari dei provvedimenti di volta in volta adottati, ha ritenuto concreto e attuale il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie desunto dalle modalità dei fatti / trattandosi di fatti plurimi, reiterati e non troppo distanti nel tempo e dalla negativa personalità dell’indagato. Il Tribunale ha valorizzato a carico dell’indagato, oltre alle connivenze che era riuscito a creare nell’ambiente di lavoro, la negativa personalità e la disinvoltura sintomatica della impunità che ne connotava le condotte. A tal riguardo il Tribunale ha sottolineato la “chiarezza” dei colloqui intercettati e l’autorevolezza con la quale l’indagato si rapportava ai suoi interlocutori. Irrilevante, pertanto, il disposto trasferimento dell’indagato ad altr ufficio, nel medesimo territorio, trasferimento che non gli impediva di sfruttare il pregresso rapporto di conoscenza con i colleghi di lavoro con applicazione della misura di divieto di dimora nella Regione Campania.
3 .Ritiene la Corte che le argomentazioni svolte dal Tribunale non si confrontano con il principio di proporzionalità della misura che, al fine di evitare l’imposizione di restrizioni della libertà dell’indagato più ampie rispetto a queg. funzionali a prevenire la reiterazione di delitti della stessa specie, implica l’apprezzamento del “tipo” di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi, con una valutazione necessariamente ancorata al momento di applicazione della misura poiché le esigenze cautelari devono essere concrete e attuali.
In materia di reati contro la pubblica amministrazione, il principio di proporzionalità è stato declinato affermando l’illegittimità dell’applicazione al pubblico ufficiale autore di delitti contro la P.A. della misura cautelare del divieto di dimora laddove essa sia esclusivamente diretta a fronteggiare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ed abbia la funzione di vietare l’ingresso della persona che vi è sottoposta in alcuni specifici edifici, trattandosi di finali cautelare al cui soddisfacimento sono già preordinate le misure interdittive previste dagli art. 289 e 290 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 11806 del 11/02/2013, COGNOME, Rv. 255720).
Non è revocabile in dubbio che il divieto di dimora, rispetto alla misura tipica della interdizione dal pubblico ufficio ricoperto, incide sui rapporti personali e familiari della persona che vi è sottoposta e sull’esercizio di diritti fondamentali e di libertà: trattandosi, quindi, di misura più grave per l’incidenza su tale sfera d rapporti, l’applicazione del divieto di dimora comporta la sussistenza di concrete,
attuali e specifiche esigenze di prevenzione che non possono essere adeguatamente salvaguardate con la misura interdittiva.
caso in esame, il Tribunale non ha esaminato comparativamente l’adeguatezza della misura applicata rispetto a quella interdittiva e ha valorizzato aspetti (la reiterazione delle condotte illecite e il negativo giudizio sul personalità) nei quali il giudizio di adeguatezza e proporzionalità è stato sovrapposto a quello di pericolosità sociale. 3.Nel
Apoditticamente, inoltre, il Tribunale ha ritenuto irrilevante il disposto trasferimento dell’indagato ad altro incarico, trascurando che tale nuovo incarico aveva comportato la perdita delle funzioni di coordinamento del settore di vigilanza stradale nell’ambito del quale sono stati commessi i reati per cui si procede e trascurando, altresì, che, per commettere ulteriori reati dello stesso genere, il ricorrente avrebbe dovuto avvalersi di altri soggetti, ancora in servizio nei settori di interesse, collaborazione genericamente postulata con riferimento al pregresso rapporto di conoscenza.
Viceversa, il disposto trasferimento non solo ad altro ufficio del territorio ma ad altre mansioni, valutato al momento di applicazione della misura rende insussistenti le esigenze cautelari, anche tenuto conto del decorso del tempo tra i reati commessi e l’applicazione della misura.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Roma, il 19/10/2023