Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20747 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20747 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA in GERMANIA avverso la sentenza in data 28/03/2023 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela in relazione al capo B). Per il rigetto nel resto, con conseguente rideterminazione della pena;
sentito AVV_NOTAIO che, nell’interesse di COGNOME NOME, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della sentenza impugnata per entrambi i capi d’imputazione. Ha prodotto copia della sentenza del Tribunale di Pisa con attestazione della data di irrevocabilità.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 28/03/2023 della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza in data 22/04/2021 del tribunale di Lucca, che lo aveva condannato per i reati di truffa (capo B) e ricettazione (capo A).
Deduce:
Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione alla truffa di cui capo B), il ricorrente chiede la pronuncia di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.
A tal fine produce verbale di ricezione di remissione di querela.
Con il secondo motivo, in relazione alla ricettazione di cui al capo A), deduce la violazione del divieto di bis in idem.
A tale riguardo assume di essere già stato condannato per lo stesso fatto con sentenza irrevocabile del Tribunale di Pisa, in data 13/04/2023, irrevocabile dal 20/05/2023.
Sentenza che viene allegata al ricorso e prodotta in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con riguardo al primo motivo, va premesso che è stata prodotta la sola remissione di querela, senza alcuna accettazione.
A tale proposito va rimarcato che l’accettazione non è elemento essenziale al perfezionamento della fattispcie estintiva, essendo a tal fine sufficiente che a fronte della remissione del querelante non vi sia una ricusazione o un rifiuto del querelato, in quanto il primo comma dell’art. 155 cod. pen. richiede unicamente che non vi sia un rifiuto della remissione in forma espressa o tacita (in tal senso, cfr. Sez. 5, n. 30614 del 26/06/2008, COGNOME, Rv. 240438; Sez. 4, Sentenza n. 13699 del 04/07/1986, COGNOME, Rv. 174517 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 7568 del 17/03/1986, COGNOME, Rv. 173409 – 01; più di recente, non massimata. Sez. 5, Sentenza 33215 del 01/07/2021, COGNOME.
Tanto porta a ritenere che si sia perfezionata la fattispecie estintiva, essendo presenti tutti gli elementi costitutivi richiesti dall’art. 155 cod. pen.. Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo B, perché il reato si è estinto per remissione delta querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod.proc.pen..
A eguale conclusione di annullamento si perviene anche in relazione al capo A), ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen..
Per accedere alla questione sollevata in relazione alla violazione del divieto di bis in idem,occorre preliminarmente verificare l’identità del fatto contestato nei due diversi capi d’imputazione delle due diverse sentenze.
Relativamente alla questione della sostanziale identità dei fatti, la giurisprudenza di legittimità, richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016 in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, ha affermato che, ai fini della preclusione del giudicato, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi – condotta, evento, nesso
causale – e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270387-01; Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799; nello stesso senso Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, COGNOME, Rv. 275518-01).
Sulla base di tale assetto ermeneutico e secondo principi ormai consolidati in giurisprudenza, ai fini del giudizio di identità del fatto si deve effettuare un confronto tra quanto coperto dal precedente giudicato e quanto descritto nel capo di imputazione del successivo processo penale, e ciò alla luce del criterio della triade condotta – nesso causale – evento.
1.2. Alla luce di tali coordinate, nel caso in esame in effetti emerge ictu °cui/ l’identità del fatto contestato nel procedimento oggi in esame e nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Pisa del 13/04/2023, atteso che in entrambi i casi l’imputato è stato chiamato a rispondere della ricettazione dell’assegno circolare n. 0193068508-09, di importo pari a 552,61, utilizzato in data 21/03/2013 come mezzo di pagamento presso l’RAGIONE_SOCIALE di Viareggio.
L’assoluta identità del fatto fa emergere che COGNOME è già stato giudicato per il reato oggi in esame, per il quale è stato condannato dal Tribunale di Pisa con sentenza pronunciata il 13/04/2023, irrevocabile dal 20/05/2023, con conseguente violazione del divieto di bis in idem.
La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio anche in relazione al capo A).
All’esito dei due annullamenti residua il reato di cui al capo C), al cui riguardo non vi è stata impugnazione, così che la relativa affermazione di responsabilità è oramai passata in giudicato. In relazione a tale reato, tuttavia, gli atti vanno trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, che avrà il solo compito di rideterminarne la pena.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo B), perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo A) perché l’imputato è già stato giudicato per il medesimo fatto con sentenza del Tribunale di Pisa in data 13/04/2023, irrevocabile in data 20/05/2023. Dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per la determinazione della pena in relazione al capo C).
Il Presidente
Così deciso il 03 aprile 2024 Il Consigliere estensore