Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7228 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7228 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.G.
nato al omiSSiS IILI omissis
I COGNOME
avverso l’ordinanza del 31/05/2022 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell’art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.
Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente al divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e per il rigetto nel resto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza deliberata il 31/05/2022, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza in data 04/05/2022 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei confronti di COGNOME D. RAGIONE_SOCIALE l, in relazione all’imputazione provvisoria di atti persecutori ai danni dil COGNOME NOME. COGNOME. RAGIONE_SOCIALE l«
Avverso l’indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione COGNOME D . G COGNOME , attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione del principio della domanda cautelare. L’ordinanza impugnata ha escluso che vìoli il principio della domanda cautelare il fatto che l’ordinanza genetica abbia applicato all’imputata la prescrizione di mantenere una distanza dalla persona offesa di almeno 500 metri e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, mentre il P.M. si era limitato a chiedere la misura personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dai suoi prossimi congiunti. La prescrizione di mantenere una distanza di 500 metri dalla persona offesa non può essere considerata una specificazione del contenuto precettivo di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, ma deve considerarsi un’autonoma prescrizione cautelare, soggetta al principio della domanda cautelare.
2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione, in quanto, una volta ritenuta la nullità dell’obbligo di mantenersi a una distanza di 500 metri dalla persona offesa, la mancata indicazione dei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa è in contrasto con i princìpi di tassatività e determinatezza della misura cautelare, mancata indicazione che non può essere rimessa – come ha fatto l’ordinanza impugnata – a una successiva determinazione del G.I.P.
Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME AVV_NOTAIO ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente al divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e per il rigetto nel resto del ricorso.
COGNOME
([0
1. Il ricorso è solo parzialmente fondato.
2. Il primo motivo non merita accoglimento.
2.1. Come chiarito dalla Corte costituzionale, il procedimento di applicazione delle misure cautelari delineato dal codice postula «come indefettibile antecedente, uno specifico atto propulsivo rappresentato dalla “domanda” che il pubblico ministero rivolge al giudice»; al primo, dunque, «spetta il potere esclusivo di promuovere, attraverso la richiesta, il procedimento applicativo delle misure, non diversamente da ciò che accadrebbe ove si configurasse la richiesta stessa alla stregua di un atto di esercizio della “azione cautelare”; sicché, alla domanda della parte pubblica, corrisponde la genesi di un fenomeno devolutivo, che assegna al giudice un potere decisorio, la “quantità” del quale ben può essere circoscritta all’interno dei confini tracciati dal devolutum» (sent. n. 4 del 1992). In questa prospettiva, le Sezioni unite hanno puntualizzato che «alla domanda della parte pubblica corrisponde la genesi di un fenomeno devolutivo, che assegna al giudice un potere decisorio che, pur integro in tutti i suoi connotati e secondo gli ordinari parametri delibativi, resta circoscritto all’interno dei confini tracciati dal devolutum. Nel senso che va coerentemente esclusa la possibilità non solo che il giudice applichi ex officio una misura cautelare in mancanza di domanda del pubblico ministero (extra petita), ma anche che egli adotti una misura, non già meno severa, bensì, in peius, più grave di quella richiesta (ultra petita)» (Sez. U, n. 8388 del 22/01/2009, Novi, Rv. 242292).
2.2. Le indicazioni offerte dal giudice delle leggi e da questa Corte indirizzano l’interprete nell’individuazione della misura cautelare quale oggetto della domanda dal pubblico ministero e non delle diverse prescrizioni nelle quali la singola misura può in concreto esplicare i propri effetti tipici.
Ed è questa la soluzione adottata da Sez. U, n. 39005 del 29/04/2021, Rv. 281957 proprio con riguardo alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282-ter cod. proc. pen. che viene in rilievo nel caso di specie. La disposizione tiene distinte la misura ivi disciplinata dalle prescrizioni attraverso le quali può essere chiamata a operare: essa, sottolineano le Sezioni unite, «prevede due prescrizioni finalizzate a precludere il contratto fisico tra persona offesa e indagato», preclusione «assicurata dal “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” ovvero “di mantenere una certa distanza da tali o dalla persona offesa”»; prescrizioni, queste, che possono essere applicate congiuntamente in considerazione della «sostanziale unitarietà dell’effetto della misura di cui all’art. 282-ter cod. proc. pen., la cui finalità è quella di evitare il contatto tra indagato e persona offesa, dovendosi graduare la misura secondo il concreto rischio del caso concreto»,
sicché «le due diverse prescrizioni possibili non definiscono due misure cautelari diverse, ma sono espressioni di un’unica misura, spettando al giudice il compito di determinare in concreto quali siano le modalità più idonee in concreto a tutelare, da un lato, le esigenze della persona offesa e, dall’altro, a salvaguardare comunque l’ambito di libertà personale dell’indagato».
2.3. Le indicazioni offerte dalla sentenza n. 39005 del 2021 delle Sezioni unite sono univoche nel senso dell’infondatezza del motivo. L’unicità della misura ex art. 282-ter cod. proc. pen. fa sì che il principio della domanda cautelare non estenda il proprio ambito applicativo alle singole prescrizioni caratterizzanti l’unica misura; spetta, infatti, al giudice, investito della domanda cautelare, calibrare le prescrizioni (e, può aggiungersi, le specifiche modalità esecutive della singola prescrizione) al fine di garantire il miglior contemperamento tra le prioritarie esigenze di protezione della persona offesa e l’ambito delle libertà individuali dell’indagato.
3. Il secondo motivo, invece, deve essere accolto. Sez. U, n. 39005 del 2021 ha sottolineato che la necessità di «indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali all’indagato è fatto divieto di avvicinamento» consegue all’esigenza di conformare la misura al rispetto delle regole di esigibilità della condotta e conoscibilità delle prescrizioni. Di qui il principio di diritto in forza d quale il giudice che, con provvedimento specificamente motivato e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, disponga, anche cumulativamente, le misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente, mentre, nel caso in cui reputi necessaria e sufficiente la sola misura dell’obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa, non è tenuto a indicare i relativi luoghi, potendo limitarsi a determinare la stessa.
Il Tribunale del riesame non si è attenuto al principio di diritto richiamato, confermando la misura che non prevede la specifica indicazione dei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa oggetto del divieto di avvicinamento; né in senso contrario può argomentarsi sulla base del “rinvio” al giudice per le indagini preliminari che, a tal fine, dovrebbe essere sollecitato dalla stessa indagata, in quanto tale meccanismo integrativo non è previsto dalla legge, che esige l’adozione e l’esecuzione di una misura cautelare completa in tutti i suoi elementi.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro – sezione riesame con esclusivo riferimento alla questione posta da questo secondo motivo, ossia con riguardo all’omessa indicazione dei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa oggetto del divieto di
avvicinamento, ferma restando la prescrizione di mantenere una distanza dalla persona offesa di almeno 500 metri. L’inerenza della vicenda a rapporti familiari impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 11/01/2023.