Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15067 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15067 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il 24/04/1981
avverso l’ordinanza del 09/08/2024 del GIP TRIBUNALE di VICENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto de ricorso e dell’avv.to NOME COGNOME che ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza datata 9/8/2024, il GIP del Tribunale di Vicenza, ai sensi dell’art. 6 I. n. 401 del 1989, convalidò il provvedimento del Questore di Vicenza emesso in data 3/8/2024 nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME notificato all’interessato il 7/8/2024, alle ore 10,45, impositivo del divieto di accesso per anni cinque ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive connesse agli sport quali “calcio, pallacanestro, pallavolo, rugby e pallanuoto”, con contestuale prescrizione dell’obbligo di comparizione presso la Questura di Taranto: venti minuti dopo l’inizio di ogni incontro di calcio che sarà disputato dalla squadra del Taranto in casa o dalla Nazionale italiana di calcio nella Provincia di Taranto, e venti minuti dopo la fine della partita; trenta minuti dopo l’inizio di ogni incon di calcio che sarà disputato dalla squadra del Taranto fuori casa.
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Avverso l’indicata ordinanza, COGNOME FrancescoCOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Con un primo motivo deduce la violazione dell’art. 6, comma 1, I. n. 401/1989 e il deficit di motivazione circa l’attribuibilità delle condotte lui addebitate provvedimento impugnato.
Si assume che l’unico dato certo emergente dal provvedimento questorile e dall’ordinanza del GIP che lo richiamava era la sua presenza “sul luogo ove si era verificata la rissa” fra i tifosi tarantini e vicentini “dopo il suo esaurirsi”. La quindi, richiama:
l’annotazione di PG datata 19/5/2024 per sottolineare che il personale di polizia non aveva assistito agli scontri né aveva raccolto elementi che potessero attribuire a COGNOME “una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza”;
l’annotazione di PG datata 27/5/2024, nella parte messa a disposizione della difesa, per segnalare che le immagini del filmato inserite alle pagg. 96 e 98 erano sfocate e inidonee a provare le condotte individuali.
Si deduce ancora che:
COGNOME non presentava segno alcuno che consentisse di inferire che aveva partecipato agli scontri fra opposte tifoserie;
erano irrilevanti le modalità con cui erano giunti a Vicenza i tifosi del gruppo ultras denominato Gradinata, cui faceva parte COGNOME, che non si era attenuto alle prescrizioni imposte dal Questore di Vicenza, che prevedevano che i tifosi tarantini dovessero raggiungere con i pullman l’area parcheggio ubicata nei pressi del casello autostradale di Vicenza Est da dove, a mezzo di bus navetta, scortati dalla polizia, sarebbero stati trasportati allo stadio, ma aveva raggiunto la stazione ferroviaria di Padova e poi, a mezzo di un treno regionale, quella di Vicenza in quanto: non vi è prova le che le prescrizioni del Questore fossero conosciute dai tifosi tarantini e che il veicolo che aveva trasportato il gruppo Gradinata fosse partito da Taranto insieme agli altri pullman che trasportavano i tifosi della squadra pugliese; la sosta a Padova era stata decisa per permettere ai componenti del gruppo RAGIONE_SOCIALE di “salutare amici e conoscenti lì residenti”; i componenti del predetto gruppo, come provato dalla difesa, non “indossano” mai “vessilli, sciarpe o comunque segni distintivi della tifoseria rossoblù”.
2.1 Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 6 comma 5 della legge 401/1989 per “omesso controllo da parte del GIP sulle modalità di concreta esecuzione dell’obbligo” nonché il deficit di motivazione in relazione al medesimo profilo. Si lamenta che il provvedimento impugnato non dava giustificazione alcuna al “plurimo obbligo di comparizione” disposto dal Questore in relazione alle partite giocate in casa dalla squadra del Taranto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso sono infondati.
L’ordinanza impugnata indica i fatti tenuti in considerazione dall’autorità di pubblica sicurezza, ne spiega la rilevanza ai fini della normativa applicata e dà conto del ragionamento che sorregge la conclusione in ordine alla concreta e attuale pericolosità di Ungaro.
L’ordinanza dà atto dell’identificazione del ricorrente in contrà Piarda da parte del personale di polizia “subito dopo gli scontri” fra i tifosi tarantini del gru ultras denominato Gradinata, con cui COGNOME si trovava, e i tifosi vicentini e degli elementi che provavano che fra i due gruppi vi era stato un contatto fisico sfociato in atti di violenza. Vengono, poi, ricostruite le modalità attraverso cui COGNOME e gli altri tifosi erano giunti in contrà Piarda dandosi rilievo alle seguenti circostanze: gruppo si era fatto lasciare dal pullman con cui era partito da Taranto alla stazione ferroviaria di Padova per raggiungere in treno Vicenza; i tifosi del predetto gruppo erano privi di segni distintivi e alcuni di loro già alla stazione di Vicenza presentavano travisati con i cappucci delle felpe o delle giacche a vento nonostante la giornata assolata; gli ultras, giunti a poca distanza dallo stadio, “si erano fermat e travisati, impugnando cinture ed anche un’asta con una bandiera arrotolata”, proseguendo quindi nel tragitto fino ad arrivare in contrà INDIRIZZO dove era avvenuto lo scontro.
1.1 Siffatta motivazione, che risulta priva di profili di evidente illogicità, no intaccata da alcuno degli argomenti difensivi.
Palesemente inverosimile risulta la spiegazione difensiva secondo cui il gruppo di tifosi del gruppo Gradinata avrebbe lasciato il pullman a Padova per proseguire in treno per salutare amici e conoscenti, militando contro una tale ipotesi il fatto che il gruppo di tifosi era rimasto unito anziché sparpagliarsi alla ricerca de soggetti da incontrare e che aveva proseguito in treno, anziché concordare con l’autista una breve sosta per poter effettuare gli incontri e poi raggiungere Vicenza.
I tifosi, ancora, giunti a poca distanza dallo stadio, si erano fermati, travisat avevano impugnato le cinture e l’asta di una bandiera proseguendo poi il cammino verso il luogo della rissa con i tifosi dell’opposta tifoseria, così dimostrando che l scontro, se non addirittura concordato, era comunque ricercato dai tifosi tarantini.
L’utilizzo per lo scontro dell’asta con una bandiera arrotolata smentisce poi la versione difensiva secondo la quale gli ultras del gruppo non sfoggiano emblemi del club sostenuto confermando che le modalità di spostamento da Padova a Vicenza era stato studiato per eludere le misure a tutela dell’ordine pubblico adottate allo scopo di porre in essere atti di violenza ai danni dei tifosi veneti.
Deve osservarsi che le valutazioni del Questore di Vicenza, fatte proprie dal GIP, risultano in linea con il dato normativo, consentendo l’art. 6 comma 1 lett. b) I. 401/89 di prendere in considerazione comportamenti meramente prodromici rispetto ad episodi violenti o minatori potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica e perturbativi per l’ordine pubblico. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto che la misura del divieto di accesso agli impianti sportivi possa essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, come accade nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme o di pericolo, con la conseguenza che il provvedimento può essere adottato non soltanto in relazione a condotte ex se espressive di una carica violenta, intimidatoria o minatoria, bensì anche in relazione ai comportamenti prodromici, purché avvinte da un nesso di evidente finalizzazione alla partecipazione attiva agli episodi di v olenza (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, 02/02/2022, n. 105; TAR Piemonte, sez. I, n. 444 del 2021).
Va anche ricordato che, per il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive ex art. 6 della L. n. 401 del 1989, così come per tutto il diritto amministrativo della prevenzione, vale la logica del “più probabile che non”, non richiedendosi la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari. È dunque sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità (così Consiglio di Stato sez. III, 4 febbraio 2019, n.866).
Non è quindi riscontrabile alcuna violazione di legge o contraddittorietà logica, tanto meno manifesta, nel provvedimento del GIP che ha ritenuto la condotta dell’odierno ricorrente idonea a porre in pericolo l’ordine pubblico e sintomatica di una specifica pericolosità, tenuto conto del particolare contesto e delle modalità in cui si è concretizzata.
Né sussiste una mancata motivazione con riferimento agli argomenti esposti nella memoria tempestivamente depositata dalla difesa per confutare la valenza significativa delle circostanze esposte nel provvedimento questorile.
In proposito, è orientamento consolidato che «l’obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall’interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia (art. 6, I. 13 dicembre 1989, n. 401), si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l’esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l’implicita esclusione della loro fondatezza» (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281321; Sez. 3, n. 14832 del 13/12/2017, dep.
2018, COGNOME n.m.; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv.
262900 – 01; Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011, COGNOME, Rv. 251330).
4. Venendo al secondo motivo, contrariamente a quanto si legge nel ricorso, il
GIP ha dato atto della congruità delle “modalità e prescrizioni” dell’obbligo di presentazione previste nel provvedimento questorile. Ha, inoltre, rimarcato la
gravità della condotta e la personalità del sottoposto, quale emergente dalle modalità della condotta stessa e dal fatto che era stato già destinatario di un
analogo provvedimento in relazione al quale risultavano tre precedenti per violazioni delle prescrizioni imposte: in tal modo, ha dato atto, sia pu
implicitamente, della particolare pericolosità del ricorrente, determinante la necessità di estendere la presentazione all’Autorità di pubblica sicurezza a due
volte in occasione degli incontri casalinghi. Tale motivazione appare congrua non richiedendosi formule esplicite, atteso anche che l’obbligo di doppia presentazione
non era stato oggetto di alcun rilievo nella memoria difensiva e che è previsto solo per le partite casalinghe, laddove la distanza del luogo della competizione rispetto
a quello di presentazione rende l’imposizione di un unico obbligo di comparizione palesemente inidoneo ad assicurare il controllo del destinatario del provvedimento.
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5/2/2025.