Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2169 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 1 Num. 2169 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 31/01/2025 udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputato, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non sussiste.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 9 gennaio 2024, con cui NOME COGNOME è stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto per aver violato, 1’11 ottobre 2022, l’ordinanza del AVV_NOTAIO di Caserta che gli inibiva di accedere alla piazza antistante la clinica RAGIONE_SOCIALE fino al 22 giugno 2023.
Avverso la sentenza NOME COGNOME, a mezzo difensore, ha proposto ricorso, articolando un unico motivo di censura.
Ha dedotto violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., non avendo la Corte di appello rilevato l’illegittimità del provvedimento questorile, in quanto privo di motivazione in ordine alle condotte antisociali dell’imputato, parcheggiatore abusivo, suscettibili di ingenerare pericolo per la sicurezza pubblica.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, non essendo pervenuta richiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’unico motivo riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
L’esercizio dell’attività abusiva di parcheggiatore, costituente illecito amministrativo sanzionato dall’art. 7, comma 15 bis, cod. strada (Sez. 1, n. 17476 del 06/04/2022, Casaburi, Rv. 283088 – 01), espone il trasgressore, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, a un provvedimento di allontanamento dall’area interessata dall’attività.
La previsione si inserisce nel quadro di un articolato meccanismo di tutela, introdotto dal legislatore per contrastare comportamenti che, sulla base dell’esperienza, contribuiscono maggiormente a creare un clima di insicurezza in determinate aree urbane, individuate nel comma 1 dell’art. 9 cit., e che si caratterizzano per una prolungata e indebita occupazione di spazi nevr4Igici per
la mobilità o comunque interessati da rilevanti flussi di persone (Corte cost. n. 47 del 2024)
L’art. 10, comma 2, del medesimo d.l. n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, stabilisce poi che, nei casi di reiterazione delle condotte, «il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all’articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto».
Nella vicenda in disamina, per quanto emerge dalla doppia conforme e motivata ricostruzione dei giudici di primo e secondo grado, COGNOME, soggetto che annovera diversi precedenti penali e di polizia, è stato colto dai Carabinieri di RAGIONE_SOCIALE nella piazza antistante la locale clinica San AVV_NOTAIO in spregio al provvedimento emesso nei suoi confronti dal AVV_NOTAIO di Caserta ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017.
Confermàtx, la responsabilità dell’imputato per la violazione, la Corte di appello di Napoli ha ritenuto l’ordine del AVV_NOTAIO del tutto legittimo, in quanto adottato sul corretto presupposto che COGNOME veniva colto in più occasioni nelle date del 20 gennaio, del 22 febbraio, del 23 marzo 2020, dell’Il e del 22 marzo 2022 – nella piazza antistante la clinica RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE mentre esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo ed era destinatario di provvedimenti di allontanamento, che alcun effetto deterrente producevano.
Quanto al requisito della pericolosità della condotta, la Corte, con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, ha ritenuto l’ordine questorile adeguatamente motivato in relazione alla necessità di inibire la reiterazione dei pregressi comportamenti antisociali con effetti rischiosi per la sicurezza della collettività, in considerazione del continuo flusso di conducenti di autovetture che parcheggiavano le automobili nell’area ove l’imputato attendeva all’attività abusiva.
Alla luce del vaglio di legittimità del provvedimento amministrativo effettuato dalla Corte territoriale, correttamente è stata disattesa la richiesta del COGNOME di disapplicazione dell’ordine del AVV_NOTAIO con cui era stato imposto il divieto di accesso.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso l’ novembre 2025.