Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7531 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7531 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a PALESTRINA il 25/02/1978
COGNOME NOME nato a CAVE il 18/01/1953
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi
RAGIONE_SOCIALE,Lca in Cancelleria
2 5 2025 FFR
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 31/10/2023, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado e condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 6, commi 1, 2 e 6 L.401 /1989, per aver omesso di ottem al divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono le partite di calcio e alle aree di ris luoghi ed aree annesse e circostanti agli impianti sportivi, assistendo all’incontro di Cavese 1999 vs Audace dal balcone di una abitazione privata adiacente allo stadio.
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la suddetta sentenza a mezzo del medesimo difensore, mediante ricorsi distinti ma di identico contenuto.
2.1.1 ricorrenti deducono, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio d motivazione, nonché travisamento della prova in ordine alla sussistenza della fattispe contestata. Evidenziano di non aver fatto accesso a nessuno dei luoghi inibiti dal provvediment questorile, né agli impianti sportivi, né ai luoghi di sosta e di transito adiacenti agli sportivi, essendo contestato ai ricorrenti il fatto di aver assistito alla manifestazione da un balcone di una privata abitazione e non essendo stata acquisita alcuna prova che ricorrenti abbiano fatto accesso ai luoghi di sosta e di transito. Al riguardo, richiamano qu dichiarato dagli agenti, i quali hanno affermato di non aver notato i due ricorrenti transit luoghi di accesso o di uscita dello stadio o recarsi nell’impianto sportivo o nei luoghi adi un’ora prima dell’inizio della partita.
Pertanto, GLYPH il fatto contestato non costituisce reato, in quanto il divieto questorile, inosservanza è sanzionata penalmente, inibisce la presenza dei prevenuti in luoghi pubblici aperti al pubblico, al fine di evitare possibili contatti con la tifoseria avversa. Ne disamina, i due ricorrenti si sono limitati ad accedere ad un’abitazione privata, contigua stadio, e ad assistere alla partita da tale postazione privata, senza trovarsi quindi in pubblici o aperti al pubblico.
Inoltre, non vi è stato alcun rischio di contatto fisico con i tifosi avversari che tran verso lo stadio, né in entrata né in uscita dallo stadio, né con coloro che si trovavano all’i della struttura sportiva.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il ri del ricorso.
Con memoria difensiva hanno replicato alla requisitoria del Procuratore generale e ulteriormente illustrato il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1.11 ricorso è fondato.
Al riguardo, si richiama il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cu tema di misure di prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, n costituisce violazione del divieto di accesso ai sensi dell’dell’art. 6 della legge 13 dicembre
401, la mera visione della competizione oggetto della interdizione da una casa priva adiacente allo stadio ove non si accerti anche la sussistenza del concreto pericolo, da t condotta derivante, di contatti personali con gli spettatori in entrata e in uscita d manifestazione » (Sez.3, n. 43575 del 02/10/2018, Rv. 275390).
1.2. Come desumibile dalla sentenza impugnata, il giudice a quo ha preso atto che dalla documentazione fotografica acquisita risulta che gli imputati assistevano alla competizio sportiva sporgendosi dalla finestra di un’abitazione di proprietà di un conoscente prossima campo di calcio. Il giudice ha quindi ritenuto che la condotta contestata abbia determinat pericolo concreto di contatti tra i soggetti sottoposti al divieto e gli spettatori, non s relazione alle fasi di entrata ed uscita del pubblico dallo stadio, ma anche con riferiment intera durata della manifestazione sportiva, in quanto ha ritenuto che, stante la vicin materiale degli imputati rispetto agli spettatori, anche “qualsivoglia espressione verba tifoseria sarebbe stata nitidamente udita da chiunque”. Allo stesso tempo, dalla ricostruzi fattuale enucleabile dalla motivazione della sentenza impugnata, si evince che nessun contatt personale tra tifosi era materialmente possibile, in quanto gli imputati si trovavano all’i di una abitazione privata. E’, pertanto, incontrovertibile che gli imputati si siano collocat posizione tale da non potere venire a contatto con chicchessia, senza che il giudice a quo abbia indicato elementi di pericolo concreto di “contatti personali” richiesti, come sopra preme dalla giurisprudenza di questa Corte, diversi dalla mera possibilità di esternazioni verbali, a a prescindere dalla loro percepibilità.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata s’enza rinvio ex art. E;) lett. cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste posto che, in considerazione della semplicità lineamenti fattuali della fattispecie concreta in disamina e della completezza degli accertame espletati, un’eventuale giudizio di rinvio non potrebbe apportare significativi elementi di n
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste
• Così deciso all’udienza del 10/09/2024
Il consigliere estensore
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