Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30087 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30087 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
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Oggi,
23 LIG, 2024
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Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
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avverso la sentenza emessa il 23/02/2024 dalla Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23/02/2024, la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia, emessa dal Tribunale di Palermo in data 15/11/2022, nei confronti di COGNOME NOME, in relazione al reato di cui all’art. 10 d.l. n. 14 del 2017 a lui ascritto.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all’omesso esame del motivo di appello concernente la mancata verifica dell’eventuale stazionamento del ricorrente nell’area oggetto del divieto del AVV_NOTAIO. Si censura la sentenza per
avere la Corte territoriale ritenuto sufficiente il semplice accesso all’area, il divieto del AVV_NOTAIO aveva la finalità di impedire al COGNOME l’eserciz dell’attività di posteggiatore abusivo.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollec una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza d censura dedotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Deve invero convenirsi con il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in ordine alla irrilevanz della questione prospettata dalla difesa con riferimento alla mancanza di eleme idonei a comprovare uno “stazionamento” del COGNOME nella piazza palermitana compresa nell’area a lui interdetta dal provvedimento del AVV_NOTAIO (emesso sensi dell’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017 come modificato dal d.l. n. 11 2018): provvedimento con cui era stato appunto vietato, al ricorrente, l’acc in alcune aree del capoluogo siciliano.
Deve osservarsi, al riguardo, che – prescindendo dal fatto che gli operanti hanno colto un mero transito del COGNOME nella piazza a lui interdetta, trovandosi egli fermo nei pressi della fermata dell’autobus in compagnia di altre due pers (cfr. la quarta pagina della sentenza impugnata, priva di numerazione) – ogni approfondimento in ordine alle ragioni della presenza del ricorrente nella pia appare ultroneo, non solo perchè la norma incriminatrice punisce il contravvento al “divieto di accesso”, ma anche perché il provvedimento impugnato aveva avuto cura di precisare, come disposto dal citato art. 10, comma 2, i percorsi alter che il COGNOME avrebbe potuto utilizzare se si fosse trovato in zona per esigenze di mobilità, salute o lavoro (cfr. la quinta pagina della sentenza).
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE sp processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 11 luglio 2024
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