Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2594 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2594 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE di APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L.
137/2020.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze con sentenza del 15/9/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 17/5/2018, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 640-ter cod. pen.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 649 e 425 cod. proc pen. e dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione. Evidenzia che risulta violato il divieto del bis in idem, in quanto per lo stesso fatto oggetto della contestazione suppletiva di cui al capo c), sia pure diversamente qualificato, il COGNOME era stato prosciolto ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen. dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze; che
nella preclusione di cui all’art. 649 cod. proc. pen. deve essere ricompresa anche la sentenza di non luogo a procedere, in assenza di nuove prove e, dunque, di motivi di revoca; che in ogni caso il Giudice dell’udienza preliminare non si era espresso solo in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, avendo esplicitamente escluso che potesse sostenersi l’accusa in giudizio per i fatti contestati all’imputato in ragione di un quadro probatorio insufficiente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1 Va innanzitutto premesso che il Collegio intende dare continuità a quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., pur se non ricompresa tra quelle di cui agli artt. 648 e 649 cod. proc. pen., formalmente preclusive di un secondo giudizio, impedisce ugualmente l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, ove in concreto manchino le condizioni per la sua revocabilità. Invero, anche la pronuncia liberatoria resa ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen. genera la cosa giudicata, sia pure in una accezione attenuata rispetto alla sentenza emessa a conclusione del giudizio, in quanto la sentenza di non luogo a procedere può essere revocata solo a seguito della sopravvenienza o della scoperta di nuove fonti di prova (Sezioni Unite, n. 8 del 23/2/2000, Romeo, Rv. 215411 – 01; Sezione 6, n. 459 del 8/11/1996, COGNOME, Rv. 207728 – 01). Presupposto per la operatività del divieto di un secondo giudizio è l’identità del fatto materiale, inteso come condotta, evento e nesso causale e non della qualificazione giuridica della vicenda che ne fornisce l’interprete (Sezione 2, n. 52606 del 31/10/2018, COGNOME, Rv. 275518 – 02; Sezione 3, n. 21994 del 1/2/2018, COGNOME, Rv. 273220 – 01; Sezione 4, n. 12175 del 3/11/2016, COGNOME, Rv. 270387 – 01). Una siffatta interpretazione è in linea sia con la giurisprudenza della Corte EDU (sentenza della Grande Camera, 10/2/2009, caso NOME COGNOME contro Russia), che con quella della Corte costituzionale (sentenza 21/7/2016 n. 200), che adottano il criterio della concezione naturalistica del fatto nei termini sopra specificati. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2 Nel caso di specie, il fatto è lo stesso, sia sotto il profilo della condotta che dell’evento, che, infine, del nesso di causalità: si tratta dell’essers indebitamente procurato i codici di accesso della persona offesa, di aver effettuato un accesso abusivo telematico al conto di quest’ultima e di aver trasferito sul proprio conto la somma di novantanove euro. Tale fatto era stato inizialmente sussunto nella fattispecie di cui all’art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (per cui era intervenuta sentenza ex art. 425 cod. proc.
pen.) e successivamente – ricondotto all’ipotesi delittuosa di cui all’art. 640-ter cod. pen. – è stato oggetto di contestazione suppletiva sub c), in relazione alla quale è intervenuta la condanna.
1.3 Posto, dunque, che anche la sentenza di non luogo a procedere, in assenza di nuove prove e, dunque, di motivi di revoca, deve essere ricompresa nella preclusione procedimentale di un nuovo processo per lo stesso fatto, rileva il Collegio come nel caso oggetto di scrutinio il Giudice dell’udienza preliminare si sia spinto oltre il tema della qualificazione giuridica, giungendo ad escludere che l’accusa potesse essere sostenuta in giudizio a fronte di un quadro di insufficienza probatoria. Evidente, allora, è la violazione del principio del divieto del bis in idem, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la pena eliminata.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per precedente giudicato sul medesimo oggetto.
Così deciso in Roma, il giorno 15 gennaio 2024.