Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 847 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 847 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza in data 26/03/2025 della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena;
sentita l’AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi d’impugnazione e ha insistito per il loro accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 26/03/2025 della Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la sentenza in data 09/11/2023 del Tribunale di Oristano, che lo aveva condannato per i reati di estorsione aggravata, maltrattamenti in famiglia e violazione del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa.
Deduce:
1.1. Inosservanza di norma processuale in relazione all’art. 603 cod. proc. pen. e all’art. 111 della Costituzione, per mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
Il ricorrente si duole della mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, che era stata richiesta per l’acquisizione di un contratto di prestito personale, di messaggistica whatsapp e di documentazione bancaria attestante sia la provvista esistente sul conto corrente, sia il tempo in cui il conto corrente bancario era stato acceso.
Precisa che tali elementi avrebbero avuto un valore probatorio pregnante rispetto alla contestata estorsione, in quanto idonee ad ampliare il contenuto valutabile dai giudicanti, altrimenti circoscritto alle dichiarazioni rese dalla persona offesa e da suo padre, connotate da contraddittorietà e incongruenze.
Aggiunge che la corte di appello non ha compiuto un vaglio rigoroso circa l’attendibilità dei dichiaranti, violando l’art. 192, commi 3 e 4, che richiede la presenza di riscontri esterni che difettano nel caso in esame.
Denuncia, inoltre, la violazione del principio di presunzione di non colpevolezza e del ragionevole dubbio, che pretendono un riesame delle prove dichiarative assunte in primo
grado, nella prospettiva di un contraddittorio pieno delle parti, il tutto in applicazione dell’art. 111 della Costituzione.
1.2. ‘Nullità della sentenza per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Lett. e), art. 606 cod. proc. pen.’.
In questo caso il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione sul giudizio di attendibilità della persona offesa e di suo padre, da considerarsi -quest’ultimotestimone de relato.
Secondo il ricorrente la Corte di appello non ha operato il rigoroso vaglio di attendibilità richiesto in relazione alle dichiarazioni della persona offesa di un reato di maltrattamenti, in ragioni della conflittualità, delle ragioni di astio e di rivalsa che caratterizzano le testimonianze in tale tipologia di reati.
Secondo il ricorrente la motivazione non ha seguito un iter logico giuridico comprensibile e non ha garantito il giusto processo, particolarmente in punto di valutazione della messaggistica, dei tratti della vita quotidiana e con riguardo al gioco di azzardo e alla ludopatia riferita all’imputato.
1.3. ‘Nullità della sentenza per inosservanza ed erronea interpretazione dell’art. 572 cod. pen.’.
Con il terzo motivo si sostiene la mancanza del requisito dell’abitualità richiesto per la configurazione del delitto di maltrattamenti in famiglia, non essendo a tal fine sufficienti quelle condotte che si assumono realizzate in un arco temporale di tre mesi, con una cadenza settimanale non meglio precisata, rispetto a una relazione durata oltre decenni.
Si precisa che i comportamenti attribuiti all’imputato si sostanziavano in mere liti tra coniugi, dovute a contrasti quanto all’educazione del minore ovvero a insofferenza coniugale.
Si rimarca come la motivazione della Corte di appello esprima un giudizio morale sulla personalità dell’imputato, soffermandosi su di una valutazione relativistica delle dinamiche interne alla coppia e sulla ritenuta soggezione della moglie rispetto all’imputato, senza che sia approfondito il tema della sussistenza del requisito della abitualità delle condotte.
Con riguardo alle condotte aggressive rivolte al bambino e descritte dalla persona offesa, il ricorrente sostiene che le stesse potevano ricondursi al reato di abuso dei mezzi di correzione, in quanto consistenti in punizioni lievi, applicate con l’intento di educare e correggere il figlio quando non si comportava correttamente.
A sostegno di tale assunto vengono richiamate le dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa, moglie dell’imputato.
1.4. ‘Nullità della sentenza per inosservanza ed erronea interpretazione dell’art. 629 cod. pen. degli elementi fondanti il reato. Lett. B)’.
In questo caso si denuncia la mancanza del requisito dell’ingiusto profitto.
A tale proposito si osserva che la somma ricevuta in prestito aveva arricchito non solo l’imputato, ma anche la stessa persona offesa, visto che il denaro serviva per provvedere ai bisogni famigliari.
Si sostiene, dunque, che la condotta poteva essere ricondotta al delitto di violenza privata, di ragion fattasi o, al piø, poteva configurare l’estorsione, ma nella forma tentata.
1.5. ‘Nullità della sentenza per mancanza ed evidente illogicità della motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonchØ della pena inflitta rispetto agli indici di cui all’art. 133 cod. pen.’.
Si denuncia la sproporzione e l’irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, al cui
riguardo si chiedeva il riconoscimento prevalente delle circostanze attenuanti generiche, in funzione mitigatrice degli aumenti di pena provocati dalla recidiva e dalle altre aggravanti.
Il ricorrente si duole, altresì, del mancato bilanciamento delle aggravanti in termini di equivalenza, in violazione di legge, non potendosi ritenere esteso in malam partem al delitto di estorsione il peculiare regime previsto per il bilanciamento tra circostanze nel delitto di rapina, dall’art. 628, comma quinto, cod. pen., che sottrae alla comparazione le aggravanti di cui al comma terzo, numeri 3, 3bis , 3ter , 3quater e 3quinques dello stesso art. 628 cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso Ł inammissibile.
Con esso si sviluppano due temi: mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e mancanza di riscontri estrinseci alle dichiarazioni della persona offesa.
1.1. Con riguardo al primo tema, va richiamato l’insegnamento di legittimità secondo il quale «la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado», (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 – 01).
Occorre rilevare, infatti, che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello rappresenta un istituto di carattere eccezionale, rispetto alla generale presunzione di completezza dell’indagine istruttoria, corroborata dalle acquisizioni operate nel corso del dibattimento di primo grado. Il potere del giudice di secondo grado di disporre la rinnovazione Ł, quindi, subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga – contro la predetta presunzione – di non essere in grado di decidere in base agli elementi di valutazione e conoscenza già presenti nell’incarto processuale (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974 – 01).
L’esercizio di tale potere, inoltre, Ł affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile in sede di legittimità, laddove congruamente motivato (Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487 – 01).
A ciò si aggiunga che, secondo l’oramai risalente e assolutamente consolidato orientamento di legittimità «in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito -con i motivi di impugnazione- di specifica richiesta, Ł tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell’uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità», (così già Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Callegari, Rv. 217209; piø di recente, tra molte, Sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230).
L’applicazione di tali principi al caso concreto mostra la manifesta infondatezza del motivo, ove si consideri che la Corte di appello, pur non essendo tenuta a motivare circa la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ha egualmente spiegato le ragioni dell’ininfluenza dei mezzi istruttori sollecitati, osservando che dagli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento emergeva un quadro probatorio chiaro, esaustivo e completo, basato sulle dichiarazioni dei testi escussi e sulle prove documentali acquisite, ritenute sufficienti ai fini della decisione.
1.2. A eguale conclusione di manifesta infondatezza si perviene anche in relazione al secondo tema, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe ricercato riscontri estrinseci a conferma delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
Sul punto deve farsi riferimento al mai contrastato orientamento di legittimità, pure richiamato nella sentenza impugnata, con il quale questa Corte ha spiegato che «in tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, piø penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, nØ assistere ogni segmento della narrazione. (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 – 01).
Nella sentenza impugnata si opera un puntuale vaglio sulla credibilità della persona offesa e, al contempo, si osserva come quelle dichiarazioni abbiano -comunque- trovato riscontro nella messaggistica whatsapp , nelle dichiarazioni (sia pure de relato ) del padre della persona offesa e -in parte- anche nelle dichiarazioni rese dalla cugina dell’imputato (teste a discarico), oltre che nel provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Torino in data 10/07/2023, che ha sospeso la responsabilità genitoriale dell’odierno ricorrente, attesa l’inadeguatezza dei comportamenti tenuti nei confronti del figlio, segnalandosi nei verbali di audizione che questi alzava la voce in presenza del giudice delegato nel mentre veniva sentito con la moglie, odierna persona offesa.
A eguale conclusione d’inammissibilità si perviene anche in relazione al secondo motivo d’impugnazione, con il quale il ricorrente censura il giudizio di attendibilità sviluppato dai giudici.
In primo luogo, la censura risulta manifestamente infondata per le ragioni esposte al paragrafo precedente.
La doglianza Ł comunque inammissibile perchØ non consentita in sede di legittimità, rientrando nel perimetro delle valutazioni di merito, precluso alla Corte di cassazione, ove si consideri che «in tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato Ł questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit , ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità», (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01).
Tutte tali condizioni non sussistono nel caso in esame, con la conseguente inammissibilità del motivo.
Con il terzo motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che manca il requisito dell’abitualità, richiesto per la configurazione del delitto di maltrattamenti in famiglia, trattandosi di condotte limitate in un arco temporale di soli tre mesi, a fronte di un rapporto durato dieci anni.
A tale riguardo occorre precisare che la dimensione dell’arco temporale di realizzazione della condotta incriminata Ł un elemento neutro rispetto alla configurabilità del reato, per integrare il quale non Ł necessario che la stessa venga posta in essere in un tempo prolungato, essendo sufficiente la ripetizione degli atti vessatori, anche se per un limitato periodo di tempo.
Infatti, «il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) Ł costituito da una condotta abituale che si estrinseca con piø atti, delittuosi o meno, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioŁ, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze. E ad integrare l’abitualità della condotta non Ł necessario che la stessa venga posta in essere in un tempo prolungato, essendo sufficiente la ripetizione degli atti vessatori, come sopra caratterizzati ed “unificati”, anche se per un limitato periodo di tempo» (Sez. 5, n. 2130 dei 09/01/1992, Giay, Rv. 189558 – 01),
Tale risalente principio di diritto non Ł mai stato contrastato ed Ł stato ribadito fino all’attualità dalla Corte di cassazione, sia pure con sentenze non massimate ( Sez. 7, n. 28379, del 04/07/2025; Sez. 3, n. 34403 del31/03/2021, M.).
La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tale insegnamento (che pure ha richiamato), osservando che le condotte del ricorrente avevano assunto carattere di sistematicità, costituendo espressione di un’ampia e unitaria condotta abituale, al punto da ingenerare nella persona offesa un continuo stato di agitazione, tale da alterare il suo normale stile di vita e la sua quotidianità, tanto che la donna -temendo per la propria incolumità e per quella del bambino- era stata costretta ad allontanarsi dalla Sardegna e a tornare a vivere con i propri genitori.
La presenza di una puntuale e giuridicamente corretta motivazione in punto di sussistenza dell’abitualità fa emergere la manifesta infondatezza del motivo.
3.1. A eguale conclusione di inammissibilità si perviene anche per l’ulteriore doglianza, con la quale il ricorrente, reiterando l’identico motivo sollevato con motivi nuovi davanti alla Corte di appello, sostiene che nei confronti del figlio si poteva configurare il delitto di abuso dei mezzi di correzione.
Il motivo Ł stato affrontato e correttamente risolto dalla Corte di appello, che alla pagina 27 della sentenza impugnata ha spiegato che le condotte contestate si risolvevano aggressioni fisiche e morali sproporzionate e prive di finalità educative.
L’impugnazione si risolve nella reiterazione dell’identica questione così risolta dalla Corte di appello, dal che deriva la sua inammissibilità.
Va ricordato, infatti, che «Ł inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01).
Con il quarto motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che non può ritenersi configurato il delitto di estorsione perchØ manca l’ingiusto profitto, così che il fatto andava piø correttamente ricondotto al paradigma della violenza privata o della ragion fattasi o, in ultima analisi, del tentativo di estorsione.
Il motivo Ł inammissibile perchØ manifestamente infondato, proprio in relazione alla sussistenza dell’ingiusto profitto.
Il fatto Ł stato pacificamente ricostruito nel senso che l’imputato chiedeva alla persona offesa di stipulare un contratto di finanziamento e, al suo rifiuto, la costringeva con minacce (anche di morte) e con violenza (veniva strattonata) alla stipulazione del detto contratto.
Va precisato che il contratto di finanziamento veniva assunto a nome della donna –
che assumeva l’obbligo restitutorio-, ma l’importo mutuato rimaneva nell’esclusiva disponibilità dell’imputato.
A tale proposito la Corte di appello ha spiegato che la somma erogata era stata rimborsata soltanto in parte dall’imputato, che ne aveva avuta la piena disponibilità, insieme al bancomat collegato al conto corrente su cui essa era confluita. I giudici hanno altresì precisato che era rimasto senza prova l’assunto secondo cui il denaro veniva utilizzato per provvedere ai bisogni della famiglia.
La Corte di appello ha osservato che l’ingiustizia del danno andava rinvenuta nel fatto che restava a carico della persona offesa l’obbligo di restituire la somma di denaro, che effettivamente restituiva pagando le rate a tal fine previste.
La conclusione raggiunta dalla corte di appello Ł giuridicamente corretta
In via generale, l’elemento dell’ingiusto profitto va correlato alla nozione di patrimonio, che va inteso come un insieme non di beni materiali, ma di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in ragione dell’appartenenza al medesimo soggetto (in tal senso, cfr. Sez. 2, n. 32083 del 12/05/2023, COGNOME Luca, Rv. 285002 – 01), così che esso si identifica con il conseguimento di un vantaggio giuridico che incida sulla sfera economica dei soggetti coinvolti, determinando un miglioramento della posizione patrimoniale dell’agente (o di un terzo) e, specularmente, un peggioramento di quella della persona offesa, il tutto ottenuto contra ius , cioŁ senza un titolo giustificativo e in correlazione causale con la condotta di costrizione e con l’altrui danno.
In tale nozione di ingiusto profitto rientra senz’altro la condotta realizzata dall’imputato, il quale, imponendo -con violenza e con minacce- la stipulazione del contratto di finanziamento, ha costretto la vittima a inserirsi, contro la propria volontà, in una relazione giuridica produttiva di un debito, dalla quale scaturiva per l’estortore l’utilità di far gravare su altri e contro la loro volontà il peso patrimoniale dell’operazione.
Sulla base di tale paradigma, già la sola costrizione della vittima all’assunzione del debito Ł sufficiente a configurare l’ingiusto profitto patrimoniale.
Ingiusto profitto patrimoniale ancor di piø evidente quando -come nella vicenda in esame- il collegamento tra la forzata stipulazione del contratto di finanziamento, l’esclusiva disponibilità del denaro erogato in testa all’estortore e la restituzione della stessa a carico della vittima ha significato, in concreto, che la donna Ł stata costretta a consegnare all’odierno ricorrente la somma di denaro ottenuta con il mutuo, obbligandosi a restituirla, senza averne la disponibilità.
La presenza del requisito dell’ingiusto profitto -correttamente ritenuto dalla corte di appello- esclude la possibilità di configurare il delitto di violenza privata.
Neanche può ritenersi configurato il delitto di ragion fattasi, atteso che il ricorrente neanche indica quale sarebbe il diritto vantato nei confronti della donna, astrattamente tutelabile davanti al giudice e, invece, conseguito attraverso le violenze e le minacce perpetrate.
L’effettivo conseguimento dell’ingiusto profitto, sia sotto forma dell’assunzione dell’obbligazione a carico della vittima, sia della disponibilità della somma di denaro erogata, dimostra che l’estorsione Ł stata realizzata in forma consumata e non in forma tentata, per come eccepito dal ricorrente.
Il motivo Ł, dunque, inammissibile per manifesta infondatezza.
5. Con l’ultimo motivo d’impugnazione il ricorrente si duole dell’omesso bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con l’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3bis , cod. pen..
A tale riguardo sostiene che i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che in relazione all’estorsione trovasse applicazione il divieto di bilanciamento previsto dall’art. 628, ultimo comma, cod. pen..
Il motivo Ł fondato.
5.1. Va premesso che sia il giudice di primo grado, sia la corte di appello hanno ritenuto che, stante la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n- 3bis , cod. pen., dovesse trovare applicazione il divieto di prevalenza o di equivalenza tra le circostanze aggravanti in questione e le circostanze attenuanti generiche, riconosciute dal giudice di primo grado.
La corte di appello, in particolare, ha osservato che: «ai sensi dell’art. 628 u.c., cod. pen. le attenuanti riconosciute non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3bis , cod. pen..
Si ritiene, infatti, che tale previsione si applichi anche nell’ipotesi dell’estorsione aggravata ai sensi del comma terzo, n. 3bis dell’art. 628 cod. pen., trattandosi di un richiamo che non può ritenersi limitato alla sola circostanza, ma anche al trattamento che il suo riconoscimento comporta. Peraltro, la Suprema Corte, in un recente arresto, ha previsto che il divieto di comparazione si estenda anche a fattispecie diversa (art. 56, 628 cod. pen.) rispetto a quella (rapina consumata) per il quale Ł espressamente previsto (cfr. Sez. 2, n. 7801 del 20/10/2020 ».
5.2. In relazione a tale motivazione, occorre anzitutto osservare che risulta non conferente il richiamo alla sentenza n. 7801 del 2020, la quale si limita a spiegare che il divieto di equivalenza di applica in ogni caso alla rapina, ossia all’ipotesi delittuosa specificamente prevista disciplinata dall’art. 628, cod. pen., risultando indifferente che essa sia stata perpetrata in forma consumata o in forma tentata.
Al di fuori di tale ipotesi, invece, l’applicazione della norma anche alle fattispecie di reato diverse dalla rapina, per come ritenuto dalla corte di appello, costituisce una violazione del divieto di analogia in malam partem, fondatamente eccepita dal ricorrente.
La disciplina generale del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, infatti, Ł dettata dall’art. 69 cod. pen., che attribuisce al giudice il potere di valutare complessivamente il fatto, stabilendo se le circostanze debbano ritenersi equivalenti ovvero se le une prevalgano sulle altre.
Tale previsione costituisce espressione di una regola di sistema, che rimette al giudice il compito di individualizzare il trattamento sanzionatorio, avendo riguardo al fatto nella sua concreta configurazione, per come accertato in giudizio.
Il divieto previsto dall’art. 628, comma quinto, cod. pen. costituisce una deroga a tale regola generale, in quanto limita l’operatività del giudizio di bilanciamento, sottraendo le aggravanti di cui all’art. 628, comma terzo, n.n. 3, 3bis , 3ter , 3quater e 3quinquies , cod. pen. alla comparazione ordinaria disciplinata dall’art. 69 cod. pen., stabilendo che esse non possono essere ritenute equivalenti o subvalenti rispetto alle attenuanti diverse da quelle previste dall’art. 98 cod. pen..
Ne deriva che la disposizione in esame non introduce un criterio generale in materia di circostanze -per come ritenuto dalla corte di appello-, ma configura una norma di carattere eccezionalee, come tale, Ł soggetta al principio di stretta interpretazione, con conseguente inammissibilità di applicazioni estensive o analogiche oltre i casi espressamente considerati dal legislatore.
La preclusione al bilanciamento previsto dall’art. 628, comma quinto, cod. pen., pertanto, opera soltanto per la rapina e per quei reati che la richiamino espressamente ed
esplicitamente.
Al di fuori di tali ipotesi, invece, trova integrale applicazione la regola generale stabilita dell’art. 69 co. pen., che resta il parametro ordinario per la valutazione comparativa delle circostanze e per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Da ciò discende che il divieto di bilanciamento in esame -diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito- non si applica all’estorsione aggravata ai sensi dell’art. 628, comma terzo, n. 3bis , cod. pen., atteso che l’art. 629, comma secondo, cod. pen. non richiama il quinto comma dell’art. 628 cod. pen..
La sentenza impugnata Ł, dunque, viziata da violazione di legge, con la conseguenza che essa deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello, che rinnoverà il giudizio di bilanciamento applicando l’art. 69 cod. pen. e non l’art. 628, comma quinto, cod. pen., in applicazione del seguente principio di diritto: «Il divieto di bilanciamento previsto dall’art. 628, comma quinto, cod. pen. costituisce una norma eccezionale e di stretta interpretazione che si applica soltanto nei casi espressamente previsti dal legislatore, con la conseguenza che esso non si estende al delitto di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 628, comma terzo, n. 3-bis cod. pen., atteso che l’art. 629 cod. pen. non contiene alcun rinvio a tale disposizione, così che in relazione a tale fattispecie di reato il concorso tra detta circostanza aggravante e le circostanze attenuanti resta disciplinata dall’art. 69 cod. pen.».
Il ricorso Ł inammissibile nel reso.
6. Va dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità, ai sensi dell’art. 624, comma 1, cod. pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento di circostanze con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così Ł deciso, 09/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.