Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17489 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17489 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Casa circondariale di Sassari;
RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE;
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 27/10/2023;
nell’ambito del procedimento relativo a:
NOME COGNOME nato a Pachino il DATA_NASCITA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, comunque, infondato.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto dal RAGIONE_SOCIALE (DRAGIONE_SOCIALE) avverso il provvedimento del locale Magistrato di sorveglianza in data 20 giugno 2023, che aveva accolto il ricorso ex art.35-bis Ord. pen. di NOME COGNOME, detenuto nel carcere di Bancali, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. .354 (Ord. pen.), che si era doluto RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità di acquistare al sopravvitto il lievito e la farina, autorizzandolo tale acquisto.
Il Tribunale ha confermato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza ritenendo che una tale limitazione, benché a Bancali riferibile anche ai detenuti comuni, fosse illegittima, non trovando alcuna giustificazione funzionale al perseguimento di esigenze di sicurezza (non era dimostrato che l’uso e la cottura dei citati alimenti potessero dar luogo ad una situazione di pericolo) e risolvendosi sostanzialmente in un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla regolamentazione stabilita per i detenuti comuni RAGIONE_SOCIALEe carceri continentali.
Avverso la predetta ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari la Casa circondariale di Sassari, il D.A.P. ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di Sassari, hanno proposto ricorsi per cassazione insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1.Con il primo motivo i ricorrenti assumono che la magistratura di sorveglianza avrebbe esercitato potestà non spettanti alla giurisdizione, non essendo stata fatta valere alcuna lesione attuale e grave di diritti soggettivi (non sarebbe in contestazione, infatti, il diritto alla salute o ad una sana alimentazione) e avendo il detenuto avanzato mere lamentele attinenti alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE‘istituto di pena dettata dalla Direzione.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la falsa applicazione del principio di non discriminazione, che presupporrebbe l’omogeneità RAGIONE_SOCIALEe situazioni a raffronto, predicabile solo per la popolazione detenuta all’interno del medesimo istituto di pena, nella specie assoggettata alla medesima disciplina.
2.3. Con il terzo motivo censurano la decisione impugnata, per avere essa illogicamente disconosciuto la ratio sottesa al divieto di introduzione in istituto del lievito e RAGIONE_SOCIALEa farina, sostanze pericolose perché potenzialmente infiammabili.
Il difensore del detenuto ha depositato memoria difensiva con allegata relazione del RAGIONE_SOCIALE (che hanno ritenuto improbabile produrre sostanze esplosive avendo a disposizione solamente farina
e/o lievito) chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili o, comunque, infondati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione) vanno accolti, intendendo il Collegio dare continuità alle pronunce in fattispecie assimilabili alla presente (Sez. 1, n. 24711/2023; Sez. 1, n. 50731/2033; Sez. n. 50732/2023).
Invero, questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. consente la tutela davanti alla magistratura di sorveglianza RAGIONE_SOCIALEe posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», che siano state vulnerat da condotte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio».
Il primo presupposto per l’attivazione del rimedio risarcitorio è, dunque, costituito dall’esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva qualificabile come «diritto», configurabile, in via astratta, in relazione al questioni che attengono alla pretesa di alimentarsi in modo sano ed equilibrato, che, come tale, ha immediata influenza anche sul diritto alla salute (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa giustizia, Rv. 281794- 01, § 1 del Considerato in diritto); con l’ulteriore precisazione che eventuali, irragionevoli limitazioni al riguardo, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittivi sarebbero comunque destinate a connotarsi in termini di contrarietà al senso di umanità, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018.
Tuttavia, questa Corte ha anche precisato che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, alla sfera dei diritti soggettivi de ristretti, conseguenti all’adozione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, di provvedimenti organizzativi volti a disciplinare la vita degli istituti, garantend l’ordine e di sicurezza interna e, in uno, la migliore attuazione del trattamento rieducativo; misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo (da ultimo, Sez. 1, n. 24711 del 15/02/2023, COGNOME).
Nel caso di specie, la Direzione di istituto ha vietato l’acquisto, al sopravvitto, di farina e lievito in forza di una valutazione di tipo organizzativo che all’evidenza
rientra negli ambiti di regolamentazione ad essa esclusivamente riservati, non apparendo né irragionevole né sproporzionata avuto riguardo alle ragioni plausibilmente addotte: da un canto, la facile infiammabilità di tali sostanze, e, dall’altro, la loro non essenzialità, potendo il detenuto usufruire del vitto distribui dall’RAGIONE_SOCIALE, conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali (e, quindi, tale da garantire una dieta completa ed equilibrata).
Né sussiste, al riguardo, alcuna ingiusta e vessatoria discriminazione. L’evocata disparità di trattamento palesemente non sussiste tra i soggetti ristretti all’interno del carcere di Bancali, rispettivamente al regime ordinario ed a quello differenziato, in quanto la stessa ordinanza impugnata dà atto che, nell’istituto, l’acquisto di farina e lievito non sono consentiti neppure ai detenuti comuni. Deve aggiungersi che non assume rilievo, ai fini che qui interessano, la relazione degli artificier prodotta dalla difesa, poiché i prodotti in questione sono comunque infiammabili.
Una volta acclarato, poi, che il divieto di acquisto di farina e lievito sopravvitto non è, di per sé, illegittimo, in quanto posto a tutela di obiettiv esigenze di ordine e sicurezza e non incidente sul diritto all’alimentazione e alla salute, il fatto che all’interno RAGIONE_SOCIALEe diverse realtà carcerarie vigano, in proposit regole diverse, ammettendosi in alcune ciò che in altre è inibito, non integra, di per sé, una intollerabile penalizzazione e costituisce, piuttosto, il portat RAGIONE_SOCIALE‘adattamento RAGIONE_SOCIALEe regole al contesto concreto nel quale esse sono destinate ad operare (in termini, altresì, Sez. 1, n. 16496 del 23/03/2023, Polverino; Sez. 7, n. 38643 del 12/05/2022).
4. L’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria del resto, come ricordano i ricorrenti, ha ormai riconosciuto ai detenuti in regime speciale la possibilità di acquistare, in linea di principio, gli stessi prodotti inseriti nel moRAGIONE_SOCIALEo 72 in vigore per i deten comuni del medesimo istituto (in conformità agli indirizzi giurisprudenziali di questa Corte: v., per tutte, Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa giustizia, Rv. 281618-01). E’ stato così necessariamente superata l’opzione, secondo cui il circuito detentivo di cui all’art. 41-bis Ord. pen. dovesse adeguarsi, in materia, ad uno standard nazionale uniforme, posto che le tabelle vittuarie dei detenuti comuni sono diverse da carcere a carcere, a seconda anche RAGIONE_SOCIALEe peculiarità geografiche del territorio. E’ giocoforza ammettere, a questo punto, che le valutazioni sul carattere non discriminatorio del trattamento vadano condotte operando gli opportuni raffronti nell’ambito RAGIONE_SOCIALEo stesso istituto e/o territorio, salv consentire, come sarebbe del tutto irragionevole, che i detenuti in regime differenziato siano gli unici a poter acquistare i beni alimentari contemplati da una qualunque RAGIONE_SOCIALEe tabelle esistenti nelle carceri del territorio nazionale, godendo di una posizione privilegiata rispetto agli stessi detenuti comuni.
Per tali ragioni, quindi, l’ordinanza impugnata e quella del Magistrato di sorveglianza di Sassari del 20 giugno 2023 devono essere annullate senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 27.10.2023 e l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari del 20.06.2023. Così deciso in Roma, il 29 marzo 2024.