Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2071 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2071 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Martina Franca il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 7.3.2023 del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori, AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 7.3.2023 il Tribunale di Taranto ha condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena di C 200,00 di ammenda ciascuno, ritenendoli responsabili del reato di cui all’art. 659 cod. pen. per aver provocato all’interno del loro appartamento dalla fine dell’ottobre 2017 fino al 10.3.2018 nelle prime ore del mattino emissioni rumorose, eccedenti la normale tollerabilità.
Avverso il suddetto provvedimento entrambi gli imputati hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione con il quale, nel dichiarare di rinunciare alla prescrizione, hanno articolato tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. a proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo si dolgono della motivazione mancante o comunque insufficiente in ordine alle plurime contestazioni sollevate dalla difesa, quali l’archiviazione dell’analogo procedimento presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Taranto recante il n.r. NUMERO_DOCUMENTO, l’assoluzione della COGNOME perché il fatto non sussiste nel procedimento svoltosi innanzi al Giudice di pace di Taranto a seguito della querela sporta nei suoi confronti dalle medesime p.o. per il reato di lesioni, la tolleranza dei rumori in ambito condominiale, l’assenza accertamenti in forza di perizie o di elementi altrimenti raccolti sulla diffusività
rumori contestati, nonché la mancanza di contestazioni dirette rivolte ai prevenuti, con conseguente insussistenza delle ragioni poste a fondamento della condanna.
2.3. Con il terzo motivo si dolgono della revoca della testimonianza della COGNOME, funzionale ad un approfondimento richiesto dalla difesa rispetto al contenuto della denuncia, avendo i difensori degli imputati prestato il loro consenso all’acquisizione della querela solo in ragione di un malore accusato dalla teste, senza che fosse stata resa alcuna motivazione sulla superfluità della prova a discarico, in violazione dell’art. 495 cod. proc. pen..
Con memoria redatta il 4.12.2023 le parti civili hanno sostenuto per il tramite del proprio difensore l’inammissibilità del ricorso costituito da doglian fattuali o comunque dalla riproposizione di tematiche già affrontate e correttamente risolte dalla sentenza impugnata
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento.
A dispetto della anodina enunciazione, posta a chiusura della pur diffusa motivazione spesa dal Tribunale tarantino, secondo cui i rumori provenienti dall’abitazione degli imputati “erano stati percepiti anche da altri condomini” tuttavia non emerge da alcun precedente passaggio della sentenza impugnata, contenente la disamina delle acquisite risultanze istruttorie, in qual modo fossero interessati dalla fonte sonora, costituita da rumori dei tacchi delle scarpe, co come da spostamenti di sedie o trascinamento di mobili sul pavimento che avvenivano pressoché quotidianamente specie nelle primissime ore del mattino, soggetti diversi dalle due condomine residenti nell’appartamento posto al secondo piano, sottostante a quello dei coniugi COGNOME.
Occorre considerare che il bene giuridico tutelato dalla contravvenzione in esame è costituito, come emerge dallo stesso nomen della rubrica, dallo svolgimento delle attività e del riposo delle persone che il legislatore inten presidiare da indiscriminate attività di disturbo, le quali, tuttavia, non posso essere identificate, proprio in ragione del plurale figurante nella norma, in singolo soggetto, pur infastidito in ragione della prossimità della fonte sonora quella del suo luogo di lavoro o della sua abitazione, bensì da un numero indeterminato di persone le quali soltanto consentono di individuare, al di là dell vastità dell’area interessata dalle emissioni o dall’entità del numero dei soggett lesi, un pregiudizio inferto all’ordine pubblico nella specifica accezione del pubblica quiete. Ciò non toglie che possa trattarsi di soggetti annoverabili in u ambito ristretto, come avviene in un condominio costituito da più palazzine o da più appartamenti ubicati in uno stesso stabile, ma in tal caso è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le
occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio, configurandosi, altrimenti, soltanto un illecito civile foriero di un event risarcimento del danno e non certamente una condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 659 cod. pen. (cfr. Sez. 1, n. 45616 del 14/10/2013, Vírgillito, R 257345, secondo cui perché sussista la contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio; nonché Sez. 1, n. 47298 del 29/11/2011, COGNOME, Rv. 251406; Sez. 1, n. 18517 del 17/03/2010, COGNOME, Rv. 247062; Sez. 1, n. 1406 del 12/12/1997, COGNOME, Rv. 209694).
E se è ben vero che non vale ad escludere la configurabilità del reato la circostanza che solo alcuni dei soggetti potenzialmente lesi dalle emissioni sonore se ne siano lamentati, occorre ciò nondimeno in tal caso l’accertamento sia dell’idoneità delle stesse ad arrecare disturbo non solamente a un singolo ma a un gruppo più vasto di condomini residenti in appartamenti diversamente ubicati nell’edificio, sia della loro diffusività in concreto, tale da superare i limiti normale tollerabilità di emissioni provenienti da immobili contigui (cfr. in termi Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273216).
Ciò premesso, il ragionamento probatorio svolto dal giudice di merito si sviluppa intorno alle dichiarazioni rese dalla sola NOME COGNOME, abitante nell’appartamento sottostante a quello degli imputati, che riferisce di rumori provenienti al mattino preso dal piano di sopra che, avuto riguardo alle loro stesse caratteristiche, sono privi della potenzialità diffusiva idonea ad integrare rilevanza penale del fatto. E’ evidente infatti che il ticchettio dei tacchi delle sc così come lo strusciamento dei mobili sul pavimento, per quanto foriero di disturbo per gli abitanti al piano inferiore in ragione del piano di calpestio dell’ coincidente con il soffitto dell’altro, non possano propagarsi oltre l’uni immobiliare del piano inferiore, risultando pertanto insuscettibili di concret percezione da parte degli altri soggetti residenti nella zona o comunque anche solo di altri condomini abitanti in appartamenti ubicati nel medesimo edificio condominiale. D’altra parte le suddette dichiarazioni non risultano accompagnate a quelle di nessun altro condomino dello stabile, né corroborate da eventuali denunce o lagnanze di altri soggetti ivi residenti, neppure risultando essere stato effettuato alcun accertamento concreto vuoi con l’acquisizione di deposizioni di altri testi aliunde residenti, vuoi tramite perizia, vuoi per effetto di altri el di fatto globalmente valutati in ordine al superamento dei limiti della normale tollerabilità. In difetto del necessario nesso di consequenzialità logica tra il distu
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arrecato alle condomine del piano sottostante e il disturbo alla pubblica quiete, mancano pertanto gli elementi fondanti l’affermazione di responsabilità dei prevenuti, tenuto conto che le lamentele del singolo possono al più configurare un illecito civile ai sensi dell’art. 844 cod. civ., ma non valgono ad integrare materialità della contravvenzione de qua che si perfeziona quando le emissioni abbiano l’effetto di arrecare disturbo a una cerchia più ampia di persone, anche a prescindere da quelle che se ne siano in concreto lamentate.
Come infatti chiarito da questa stessa Corte «in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, de legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma 1 dell’art. 659, cod. pen., qualora il mestie o la attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma 2 dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabili applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995» (così Sez. 3, n. 5643 del 18/07/2017, Vazzana, Rv. 273605, nonché il più recente arresto di questa stessa Sezione menzionato dalla difesa n. 49467 del 28.10.2022, non mass.).
Fuoriuscendosi nel caso di specie dalle ipotesi sub A e sub C, neppure menzionate nell’editto accusatorio, difetta quanto all’ipotesi di cui all’art. primo comma cod. pen. il disturbo alla pubblica quiete, ricorrente solo allorquando il rumore molesto è percepito o comunque è percepibile da un numero indistinto di persone e non già, come accertato nel presente processo, dai componenti, anche a prescindere dalla mancata escussione della teste COGNOME, di un solo nucleo familiare residente nella medesima unità abitativa.
Non potendo pertanto ritenersi il fatto criminoso sussistente ai sensi dell’art 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, stante la rinuncia di entrambi i ricorrenti alla prescrizione. Consegue all’epilo decisorio anche la revoca delle statuizioni civili
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Revoca le statuizioni civili
Così deciso il 20.12.2023