Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47259 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47259 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 21 dicembre 2022, che ha confermato la decisione dei Tribunale di Torino del 14 febbraio 2021, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di giorni 20 di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 659 cod. pen., accertato in Buttigliera Alta dal 30 marzo 20
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce la violazione di legge e il di motivazione rispetto alla conferma del giudizio di colpevolezza, è inammissibile perché non adeguatamente specifico, limitandosi la difesa a riproporre sostanzialmente temi già efficacemente affrontati e superati dalla Corte di appello, che, nella sentenza impugnata (pag. 10 ss.), ha evidenziato cle il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone dimoranti nel vicinanze del locale pubblico gestito dalla società amministrata dall’imputato è stato comprovato dalle dichiarazioni dei condomini COGNOME COGNOME COGNOME, peraltro non costituitisi parti civili, i qual riferitc.”, che dal predetto locale proveniva musica a elevato volume, dal pomeriggio fino alla nott al punto che una coppia di anziani residenti nello stesso stabile si era trasferita altrove esasperazione”, non ponendosi le convergenti deposizioni dei testi in contrasto insanabile con quelie degli operanti COGNOME e COGNOME, i quali hanno invece riferito che, in occasione del lo intervento, all’esterno del locale si sentiva solo un “leggero rumore di bassi”, avendo tuttavi testi COGNOME COGNOME COGNOME precisato che, ala vista delle forze dell’ordine, il volume della musica ve immediatamente ridotto, per poi essere subito rialzato dopo l’allontanamento degli operanti, a ciò dovendosi solo aggiungere, in replica alle obiezioni difensive, che eventuali inerzie del Amministrazione comunale non valgono di certo a escludere la configurabilità del reato.
Considerate dunciue che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali , cui la difesa contrappone un differente apprezzamento di merito, non consentito in sede di ecittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 dei 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
RitenJto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore delia Cassa delle ammende, equitativame.rite fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 settembre 2023
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