Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12672 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12672 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, nel procedimento a carico di NOME NOMECOGNOME nato a Ariano Irpino il 04/06/1993
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 4/07/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME del foro di Crotone, difensore di COGNOME NOME che chiede l’inammissibilità del ricorso del P.M. e la conferma della sentenza. lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 15/02/2024, il Tribunale di Roma, previa riqualificazione del reato contestato in quello di cui all’art. 659 comma 1 cod. pen., convalidava il sequestro operato dalla P.G. in data 13/02/2024 disponendo contestualmente il blocco delle pale dell’aereogeneratore dell’impianto denominato ORNO1 sito in loc. INDIRIZZO del Comune di Borgia, avente potenza pari a 850 KW, poiché cagionava emissioni di rumore oggettivamente intollerabile e comunque
manifestamente superiori al valore limite del rumore differenziale, stabilito dall’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 cagionando molestie intense e costanti alle attività e al riposo abitanti degli edifici residenziali e delle aziende insiste almeno, nel raggio di 500 metri dall’aereogeneratore, con esposizione della comunità locale, in ragione della particolare intensità delle emozioni, anche al rischio di danni psicofisici da stress.
2.In data 04/07/2024, su istanza dell’indagato, il Tribunale di Catanzaro ha annullato il decreto di sequestro preventivo del Gip.
3.Avverso il provvedimento propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catanzaro, con ricorso articolato, sostanzialmente, in un unico motivo in cui lamenta il vizio di violazione di legge, avendo il Tribunale reputato che la condotta dell’imputato integrasse la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 10, comma 2, L. 447 del 1995.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.In relazione al motivo di censura, è stato ribadito da questa Corte di legittimità che, quanto al reato di cui all’art. 659, cod. pen., l’ambito operatività di detta norma, con riferimento ad attività o mestieri rumorosi, deve essere individuato nel senso che, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione fissati secondo i criteri di cui alla legge 447/95, mediante impiego o esercizio delle sorgenti individuate dalla legge medesima, si configura il solo illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2 della legge quadro; quando, invece, la condotta si sia concretata nella violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell’autorità che regolano l’esercizio del mestiere o dell’attività, sarà applicabile la contravvenzione sanzionata dall’art. 659 comma 2 cod. pen., mentre, nel caso in cui l’attività ed il mestiere vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete, sarà configurabile la violazione sanzionata dall’art. 659, comma 1 cod. pen. indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l’abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso (da ult. Sez. 3, n. 25424 del 05/06/2015, dep. 2016, Pastore, non mass.) (così, in motivazione, Sez. 3, n. 39261 del 30/05/2018, COGNOME, non mass.). Più in generale, quindi, è stato ripetutamente osservato che, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso integra: A) l’illecito amministrativo di cui
N
all’art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma 1 dell’art. 2 659, cod. pen., qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma 2 dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relative ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995 (Sez. 3, n. 56430 del 18/07/2017, Vazzana, Rv. 273605; Sez. 3, n. 5735 del 21/01/2015, Giuffrè, Rv. 261885; da ult. Sez. 3, n. 12519 del 16/01/2020, Reyes, non mass.).
3.Tanto premesso, il Tribunale del Riesame non ha fatto buon governo dei principi enunciati avendo considerato “mero superamento dei limiti di emissione” il marcato superamento diurno e notturno dei valori limite di legge stabiliti per le emissioni rumorose e il livello di rumore differenziale di 19,3 db per l’orario diurno e 3 db per l’orario notturno, e la propensione espansiva del rumore generato nei confronti della comunità residente nell’area interessata dalle immissioni illecite.
Tale condotta, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale del riesame, in applicazione delle coordinate ermeneutiche illustrate, avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi dell’art. 659, comma 1.
3.Per questi motivi l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, in data 06/02/2025
Il Consigliere estensore