Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32684 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32684 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Palermo; avverso la sentenza del 12/12/2023 del tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio in relazione al primo motivo di ricorso; .COGNOME NOME che ha udite le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 12 dicembre 2023, il tribunale di Palermo condannava COGNOME NOME in ordine al reato di cui all’art. 659 c.p. In particola condannava COGNOME NOME alla pena ritenuta di giustizia di Euro 300,00 di ammenda in relazione alla contravvenzione ascrittagli a norma dell’art. 659 cod. pen., commi 1 e 2, per aver egli – nella qualità di gestore del locale notturno “Villa Ottaviana” – con condotta perdurante dall’anno 2015 sino all’anno 2019, disturbato le occupazioni ed il riposo RAGIONE_SOCIALE persone residenti nei pressi del suddetto esercizio commerciale sito in Palermo. Condannava, inoltre, l’odierno ricorrente al risarcimento dei danni (liquidati in via equitativa
in Euro 6.000,00, in favore di ciascuna costituita parte civile) nonché al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso COGNOME NOME mediante il suo difensore, proponendo cinque motivi di impugnazione.
Deduce con il primo la violazione dell’art. 659 comma 3 c.p. in relazione all’art. 10 L. n. 447/1995 e il vizio di motivazione. Alla luce sola ammenda comminata il ricorrente sarebbe stato condannato ai sensi dell’art. 659 comma 3 c.p. quale reato di pericolo riferito solo a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso, con correlati criteri di applicabilità della fattispecie rispetto a quelli previsti dal primo comma dello stesso articolo, riferibile alla condotta commessa da chiunque. Consegue che sarebbe insufficiente l’avvenuta valorizzazione in sentenza di rumori che avrebbero superato la normale tollerabilità, in assenza invece della verifica della violazione – di cui al comma 3 – di disposizioni di legge o prescrizioni dell’Autorità.
Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza ex art. 546 lett. d) cod. proc. pen. per la mancata completa indicazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni presentate dalla difesa, non riducibili come invece avvenuto, alla sola richiesta di assoluzione ma comprensive della non punibilità, in via subordinata, per la speciale lievità del fatto, del minimo della pena, dei benefici di legge e RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche.
Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione e la violazione dell’art. 131 bis c.p. non avendo il tribunale risposto alla richiesta di non punibilità, in via subordinata, per la speciale lievità del fatto.
Con il quarto motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche – nonostante plurimi indici a ciò favorevoli citati in ricorso – e della sospensione condizionale della pena pur applicabile secondo il ricorrente, per la sussistenza di elementi favorevoli per la prognosi negativa di recidiva.
Con l’ultimo motivo deduce vizi di violazione dell’art. 538 cod. proc. pen. e 1226 cod. civ. nonché di manifesta illogicità e contraddittorietà. Sarebbe arbitraria e sproporzionata la determinazione del danno da risarcire in favore RAGIONE_SOCIALE parti civili in assenza di ogni documentazione utile, di tipo
sanitario, come anche di accertamenti tecnici. La determinazione sarebbe altresì contraddittoria e illogica a fronte di positivi comportamenti collaborativ del ricorrente e di una pena prossima al minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. GLYPH Il primo motivo è inammissibile, in ragione innanzitutto dal riferimento all’art. 659 comma 3 cod. pen.’ posto che in sentenza si esclude la avvenuta definizione di qualsivoglia procedimento autorizzatorio correlabile a limiti e prescrizioni di cui al comma 3 citato, oltre al fatto che la gestione di locale notturno non può ritenersi rientrare nei mestieri rumorosi ivi contemplati. Conseguentemente, coerente è la avvenuta condanna, esplicitata in motivazione, ai sensi dell’art. 659 commi 1 e 2 c.p. In tale quadro la decisione, fondata sulla adeguata valorizzazione di plurimi elementi convergenti nella medesima direzione accusatoria, e sulla evidenziazione non solo di rumori acustici di vario tipo e non collegabili intrinsecamente ad un locale notturno quale quello dell’imputato ( a partire da fuochi pirotecnici) ma anche di schiamazzi dei clienti del locale, è in linea con i principi sanciti d questa Corte, secondo cui : 1) elemento che differenzia tra loro le due autonome fattispecie configurate dall’art. 659 cod. pen. è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto: ove esso provenga dall’esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, la condotta rientra nella previsione del secondo comma (attualmente terzo ai sensi di recente novella ex D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. “Riforma Cartabia”) del citato articolo per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell’autorità, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità; qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall’esercizio dell’attività lavorativa, ricorre l’ipotesi di cui all’art. 659 cod. pen., primo comma, per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità e investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il loro riposo (ex plurimis, Sez. 3 – , n. 24397 del 20/01/2022 Rv. 283239 – 01; Sez. 3, n. 12967 del 17/12/2014, dep. 2015; Sez. 3, n. 37196 del 03/07/2014); 2) perché sussista la rilevanza penale ex art. 659 c.p., della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo RAGIONE_SOCIALE occupazioni e del riposo RAGIONE_SOCIALE persone, è richiesta l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori debbono avere una tale diffusività che l’evento disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare (ex plurimis, Sez. 1, n. 47298 del Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
29/11/2011); 3) risponde del reato di disturbo RAGIONE_SOCIALE occupazioni e del riposo RAGIONE_SOCIALE persone (art. 659, primo comma, cod. pen.) il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l’obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo ius excludendi o all’Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica (ex plurimis, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).
Per completezza occorre ribadire che la giurisprudenza prevalente di questa Corte ammette comunque la possibile coesistenza del reato p. e p. dall’art. 659, commi 1 e 2, cod. pen. con la violazione amministrativa prevista dall’art. 10 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (“Legge Quadro sull’inquinamento acustico”) per violazione dei limiti fissati dalla legge speciale per l’esercizio di attività rumorose, stante la diversa finalità perseguita (pe un’ampia disamina, v. Cass. sez. III n. 1075 del 17.01.2007; Cass. sez. 1I, n. 32468 del 2004; Cass. sez. I, n. 43202 del 2002; Cass. sez. I, n. 3123 del 26.4.2000; in senso contrario, ex multis, cfr. Cass. sez. III, n. 10715 del 20.01.2015).
Così, la norma codicistica mira a sanzionare gli effetti negativi della rumorosità in funzione della tutela della tranquillità pubblica; diversamente, la legislazione speciale – essendo diretta unicamente a stabilire i limiti di intensità RAGIONE_SOCIALE sorgenti sonore provenienti fisiologicamente da attività rumorose, oltre i quali deve ritenersi sussistente l’inquinamento acustico prende in considerazione soltanto il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità, rimanendo impregiudicato, in caso di superamento di tali limiti, l’accertamento se, nel caso concreto, sia stato arrecato o meno anche un effettivo disturbo alle occupazioni e al riposo RAGIONE_SOCIALE persone.
Il legislatore ha inteso, invero, da un lato regolare in maniera rigida e rigorosa l’esercizio di alcune professioni, ancorché suscettibili di disturbare in certa misura la tranquillità pubblica, in vista di interessi superiori come quell stabiliti dall’economia nazionale, entro limiti strettamente necessari a garantire tali interessi; e, dall’altro, mantenere intatta la punibilità in s penale di condotte che non rispettino tali limiti, considerati ex lege invalicabi ai fini della salvaguardia del diritto al riposo e alla tranquillità della comun sociale. Per cui, una volta accertato il superamento di tali limiti, è possibil procedere alla verifica in ordine alla eventuale contestuale sussistenza, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, della condotta integrante la
ipotesi di cui all’art. 659 c.p., commi 1 e 2 (v. Cass. sez. I, n. 319 del 2000 Cass. sez. I, n. 382 del 1999; Cass. n. 23072 del 2005).
Il secondo motivo deve essere esaminato assieme a quello inerente la omessa decisone sulla lieve entità del fatto ex art. 131 bis c.p. Si tratta di questione che assume priorità logico-giuridica rispetto agli altr motivi, incidendo, invero, sulla applicabilità o meno di decisioni di condanna da parte del tribunale. Premesso che la mancata illustrazione in sentenza di tutte le conclusioni avanzate dalle parti non è sanzionata come ipotesi di nullità, notoriamente connotata dal carattere della tipicità, va rilevato che effettivamente non vi è stata esplicita risposta sul punto in questione, pur proposto, peraltro comunque in maniera generica e dunque inammissibile in sé.. Tuttavia, va premesso che ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto argomentativo non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da RAGIONE_SOCIALE punti della sentenza (ovvero, quindi, del provvedimento in concreto impugnato) ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Pg in proc. COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, COGNOME ed NOME, Rv. 191487). E allora deve rilevarsi che dall’esame complessivo della sentenza è dato rinvenire una obiettiva esclusione della fattispecie in questione, laddove il giudice ha illustrato le plurime fonti di accusa ed evidenziato un vero e proprio stato di esasperazione provocato nelle persone offese “dalla reiterazione di comportamenti della stessa indole… .tanto da ricorrere più volte all’intervento RAGIONE_SOCIALE autorità competenti…” così da rilevarsi invero un fat grave – quale circostanza che di per sé esclude la speciale tenuità – tanto che la stessa ammenda è stata comminata nel limite massimo. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Il quarto motivo è manifestamente infondato. Sebbene risulti dal verbale di udienza del 28.11.2023, pp. 13 e 14 che il ricorrente in via subordinata chiese altresì il minimo della pena e l’applicazione dei benefici di legge come tali comprensivi della sospensione condizionale della pena e RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, emerge nel contempo la assoluta genericità RAGIONE_SOCIALE richieste stesse, siccome in alcun modo illustrate nel loro fondamento, a partire da quelle inerenti le attenuanti generiche e il beneficio della pena sospesa, posto che la pena appare comunque adeguatamente motivata alla luce della complessiva sentenza. Per cui trova applicazione il principio secondo il quale nel caso di mancato riconoscimento della riduzione correlata alla citate
attenuanti, l’obbligo di motivazione non sussiste, in assenza di richiesta da parte dell’interessato o nell’ipotesi di richiesta generica. (cfr. sez. 3, 35570 del 30/05/2017 Rv. 270694 – 01). Egualmente deve dirsi per la sospensione condizionale.
Con riferimento all’ultimo motivo, esso è manifestamente infondato. Il danno morale, per cui è intervenuta condanna, non essendo di natura economica ma consistendo in un turbamento psichico, non è suscettivo di una valutazione meramente aritmetica talché la sua commisurazione in denaro necessariamente deve sopportare un apprezzamento soggettivo (cfr. seppure in tema di diffamazione, Sez. 5, n. 2113 del 29/01/1997 Rv. 207007 – 01). Tanto precisato deve altresì aggiungersi che in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il prof del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5 – n. 7993 del 09/12/2020 Ud. (dep. 01/03/2021 ) Rv. 280495 – 02). Tale non è il caso di specie, connotato da una precisa motivazione quanto al nesso di causalità e alle ragioni della avvenuta rilevazione del danno, quali le fonti acquisite, la rilevanza dell’interess protetto, la validità del ricorso all’id quod plerumque accidit, individuat nell’insorgere di una sofferenza morale a fronte di accertati e persistenti molestie acustiche. Nessuna contraddizione consegue ai comportamenti collaborativi – invero asseriti e non documentati dinnanzi a questa Corte dell’imputato, al più generativi di una interruzione della sofferenza morale ma non certo di una eliminazione, né alla pena comminata che, pur di rango pecuniario, non è stabilita nei minimi e comunque non può ritenersi diretto contraltare, penale, del danno morale inferto. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
11. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere l spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2024
IkConsigliere est nsore est
Il Presidente