Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32256 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32256 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
Sul ricorso presentato da COGNOME NOME, nata a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 17/07/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per mancanza della condizione di procedibilità.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17/07/2023, il Tribunale di Torre Annunziata condannava NOME COGNOME alla pena di euro 300,00 di ammenda in relazione all’articolo 659 cod. pen.
Avverso la sentenza l’imputata propone ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell’articolo 529, cod. proc. pen., sostenendo che l’azione dovesse essere dichiarata improcedibile per mancanza di querela, a seguito delle
modifiche introdotte al regime di procedibilità dell’articolo 659, primo comma, cod. pen., dall c.d. “riforma Cartabia”
2.2. con il secondo motivo, censura l’inosservanza delle norme relative al rilevamento e alla misurazione dell’inquinamento acustico, posto che l’attrezzatura utilizzata per i rilievi fonometr non era state opportunamente tarata.
2.3. Con il terzo motivo, lamenta la mancanza di motivazione su un punto decisivo, ossia in riferimento al c.d. “rumore residuo” (dovuto all’emergenza Covid), idoneo a creare una “situazione irreale” per misurazione fononnetrica.
In data 10 luglio 2024 l’AVV_NOTAIO, per l’imputata, faceva pervenire conclusioni scritte in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo, con efficacia assorbente sui restanti motivi.
Ed infatti, la giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 49467 del 28/10/2022, n.m.; Sez. 3, n. 56430 del 18/07/2017, COGNOME, Rv. 273605 – 01; Sez. 3, n. 5735 del 21/01/2015, COGNOME, Rv. 261885 – 01; Sez. 3, n. 42026 del 18/09/2014, COGNOME, Rv. 260658 – 01) ritiene che «in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l’illecito amministrativo d all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma primo dell’art. 659, cod. pen., qualora mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni de Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai va limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995
Pertanto, la violazione penalmente rilevante del secondo comma (ora terzo comma) dell’articolo 659 cod. pen., sussiste solo in caso di violazione di precise “disposizioni della leg o “prescrizioni dell’Autorità”, in assenza delle quali può sussistere la violazione del primo comma della disposizione in esame, laddove l’attività rumorosa ecceda la normale tollerabilità e offenda un numero potenzialmente indeterminato di persone, mentre in caso di mero superamento dei limiti di rumorosità troverà applicazione la sanzione amministrativa.
Nel caso in esame, dalla lettura dell’imputazione si deve ritenere che, in assenza di esplicit riferimenti alla violazione di precise “disposizioni della legge” o “prescrizioni dell’Autorit contestazione sia riferita al primo comma di cui all’articolo 659 cod. pen..
Pertanto, poiché la modifica apportata al regime di procedibilità dell’articolo 659 cod. pen dal decreto legislativo 150/2022 (mediante inserimento di un secondo comma), prevede, per l’ipotesi di cui al primo comma della disposizione, la procedibilità a querela, l’assenza de stessa, così come della costituzione di parte civile (cui la giurisprudenza della Corte h riconosciuto espressione di volontà querelatoria), esclude la presenza della condizione di procedibilità.
La sentenza va pertanto annullata senza rinvio per mancanza della condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per mancanza della condizione di procedibilità. Così deciso il 10/07/2024.