Distruzione scritture contabili: la Cassazione conferma la condanna
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 28669/2024, ha affrontato un caso emblematico in materia di reati tributari, offrendo importanti chiarimenti sulla validità probatoria degli atti della polizia giudiziaria. La vicenda riguarda la distruzione scritture contabili da parte degli amministratori di una società, un reato previsto dall’articolo 10 del D.Lgs. 74/2000, e il conseguente reato di favoreggiamento. La pronuncia ribadisce principi consolidati sull’utilizzabilità del processo verbale di constatazione (PVC) della Guardia di Finanza nel processo penale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza presso una società a responsabilità limitata. Durante l’ispezione, gli amministratori, in carica dal 2011, non sono stati in grado di esibire la documentazione contabile relativa agli anni dal 2012 al 2015.
Successivamente, una terza persona, nel tentativo di aiutare gli amministratori, si è falsamente dichiarata amministratrice della società sulla base di un verbale assembleare falso e ha denunciato lo smarrimento della documentazione contabile. Questo comportamento ha portato alla sua condanna per il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello hanno ritenuto i due amministratori colpevoli del reato di occultamento o distruzione di scritture contabili e la terza persona colpevole di favoreggiamento, basando la decisione principalmente sul PVC redatto dalla Guardia di Finanza e sulle dichiarazioni rese in giudizio dall’agente operante.
I Motivi del Ricorso e la questione della distruzione scritture contabili
I tre imputati hanno presentato ricorso in Cassazione, sollevando due motivi principali. Il primo, avanzato solo dagli amministratori, contestava la valutazione della loro responsabilità penale. Il secondo motivo, comune a tutti i ricorrenti, riguardava un vizio di violazione di legge processuale: l’asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria durante la verifica fiscale.
Secondo la difesa, tali dichiarazioni non avrebbero potuto essere utilizzate a fondamento della condanna. I ricorsi, tuttavia, sono stati ritenuti dalla Suprema Corte generici e manifestamente infondati, in quanto riproponevano questioni già ampiamente esaminate e respinte con motivazione adeguata nei precedenti gradi di giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, fornendo una motivazione chiara e in linea con la giurisprudenza consolidata. Il punto centrale della decisione riguarda la natura e l’utilizzabilità del processo verbale di constatazione (PVC). I giudici hanno ribadito che il PVC, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce a tutti gli effetti una prova documentale che può essere legittimamente utilizzata nel processo penale.
La Corte ha precisato un principio fondamentale, richiamando l’art. 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Se durante un’attività ispettiva o di vigilanza emergono indizi di reato, la polizia giudiziaria deve procedere secondo le norme del codice di procedura penale. Ciò significa che la parte del documento redatta dopo l’emersione degli indizi di reato non può avere efficacia probatoria se non vengono rispettate le garanzie difensive.
Nel caso di specie, i Giudici di merito hanno correttamente applicato tale principio. La condanna non si è basata su dichiarazioni auto-incriminanti raccolte senza le dovute garanzie, ma sul fatto oggettivo, constatato nel PVC, della mancata esibizione delle scritture contabili e sulle dichiarazioni a chiarimento rese in dibattimento dall’agente di polizia giudiziaria. La Corte ha quindi concluso che la sentenza impugnata era immune da censure e ha respinto i motivi di doglianza.
Le Conclusioni
La sentenza in esame consolida un importante principio in materia di reati fiscali e prove penali. La distruzione scritture contabili o il loro occultamento è un reato grave che scatta nel momento in cui l’amministratore non è in grado di adempiere all’obbligo di conservazione ed esibizione. La decisione della Cassazione conferma che il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza è uno strumento probatorio potente e pienamente utilizzabile per accertare tale responsabilità. Per le imprese e i loro amministratori, questa pronuncia sottolinea l’importanza cruciale di una corretta tenuta e conservazione della documentazione contabile, non solo per adempiere agli obblighi fiscali, ma anche per evitare gravi conseguenze penali.
Un verbale della Guardia di Finanza (PVC) è sempre una prova valida in un processo penale?
Sì, il processo verbale di constatazione (PVC) è considerato un atto amministrativo extraprocessuale e costituisce prova documentale utilizzabile. Tuttavia, qualora durante la verifica emergano indizi di reato, le attività successive devono seguire le norme del codice di procedura penale, altrimenti le parti del verbale redatte dopo tale momento potrebbero non avere efficacia probatoria.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è ritenuto troppo generico?
Se un ricorso si limita a contestare principi generali o a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Di conseguenza, il ricorso non viene esaminato nel merito e la condanna diventa definitiva.
Quali sono le basi per una condanna per distruzione di scritture contabili?
Secondo questa sentenza, la condanna può basarsi validamente sul processo verbale di constatazione (PVC) della Guardia di Finanza, che attesta l’impossibilità di reperire la documentazione, e sulle dichiarazioni testimoniali dell’agente di polizia giudiziaria che ha condotto la verifica. Questi elementi sono sufficienti a dimostrare il reato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28669 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28669 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi di COGNOME NOME, nato ad Avellino il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nata ad Avellino il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato ad Avellino il DATA_NASCITA; avverso la sentenza in data 04/11/2022 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi, lette per gli imputati COGNOME e COGNOME le memorie degli AVV_NOTAIO ed AVV_NOTAIO, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei rispettivi ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 4 novembre 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 30 gennaio 2019 del Tribunale di Avellino che aveva condannato alle pene di legge NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 e NOME COGNOME per il reato dell 378 cod. pen.
2. COGNOME e COGNOME con due separati ricorsi eccepiscono con il primo motivo il vizio di motivazione in ordine all’accertamento di responsabilità e con il secondo motivo la violazione di legge e di norme processuali in ordine all’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni degli uffidali e agenti di polizia giudiziar
COGNOME svolge un unico motivo del tutto sovrapponibile al secondo motivo degli altri imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono manifestamente infondati.
E’ stato accertato che COGNOME e COGNOME, amministratori della RAGIONE_SOCIALE dal 2011, non erano stati in grado di produrre la documentazione contabile della società, richiesta dai finanzieri e relativa agli anni dal 2012 al 2015. La COGNOME invec si era dichiarata lei amministratrice sulla base di un verbale assembleare falso e aveva sporto denuncia di smarrimento della predetta documentazione dopo l’accesso dei finanzieri. Di qui la condanna dei primi due per il reato dell’art. 1 d.lgs. n. 74 del 2000 e della terza per il reato di favoreggiamento.
Le doglianze di COGNOME e COGNOME sull’accertamento di responsabilità sono riproduttive di quelle già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale che ha fondato la conferma della condanna sul pvc della Guardia di finanza e sulle dichiarazioni dell’operante di polizia giudiziaria Immune da censure è anche la motivazione in ordine all’eccezione, comune altre imputati, di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni ricevute dagli agenti o ufficia polizia giudiziaria. In primo luogo, i ricorrenti non hanno circostanziato tale eccezione, ma si sono mantenuti su linee di contestazione di principio sull’applicazione dell’art. 195 cod. proc. pen. In secondo luogo, la condanna è stata basata sul pvc e sulle dichiarazioni a chiarimento dell’operante di polizia giudiziaria. Va ribadito che il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale sempre utilizzabile nel processo penale; tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., perché, altrimenti, la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria (tra le più recenti, Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131 — 01). Tale principio risulta correttamente applicato dai Giudici di merito nel caso in esame, per cui la sentenza impugnata resiste ai motivi di doglianza.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data
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13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 19 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente