Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46745 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46745 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 21/10/1960
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’.
udito il difensore
L’Avvocato COGNOME insiste sull’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, in conferma della sentenza resa dal giudice di primo grado, per il reato di cui al 10 del decreto legislativo 74 del 2000, per aver, in qualità di rappresentante legale pro tem della ditta RAGIONE_SOCIALE al fine di evadere le imposte sul reddito e l’IVA, o distrutto in tutto o in parte le scritture contabili e i documenti di cui è obbli conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d’affare, f contestato il 27/11/2013.
2.11 ricorrente affida ricorso ad un unico motivo, con il quale deduce violazione dr legg vizio della motivazione in ordine l’affermazione della responsabilità, negando di aver post essere alcuna condotta di occultamento o di distruzione delle scritture contabili e deducendo carenza dell’elemento soggettivo del reato.
Rappresenta, al riguardo, di aver denunciato, anteriormente all’accertamento effettuat dalla Guardia di finanza il 27/11/2012, il furto dell’intera documentazione contabile che gl stata fornita dal precedente amministratore appena il giorno prima e che deteneva momentaneamente all’interno di un’autovettura nella sua disponibilità, e pertanto la caren dell’elemento oggettivo del reato, non avendo posto in essere alcuna condotta di occultamento o di distruzione della suddetta documentazione. Evidenzia, al riguardo, di aver prodotto giudizio la denuncia di furto della documentazione contabile, nonché la copia del verbale consegna della suddetta documentazione a firma del precedente amministratore, ove sono specificamente indicati tutti i documenti contabili societari relativi all’annualità in cont nonché quelli relativi al 2007 al 2011. I giudici di merito, con affermazioni illogiche e sotto il profilo motivazionale, hanno ritenuto poco plausibile il fatto che tale documenta ricevuta appena un giorno prima del denunciato furto, fosse detenuta all’interno dell’aut fosse stata rubata, posto che l’auto ove era custodita non recava segni di effrazione. Tutta il ricorrente evidenzia che l’ asserita assenza di danni da effrazione non trova alcun risc probatorio, di aver esibito la prova che la documentazione contabile era stata appena il gio prima del furto consegnata dal precedente amministratore e che non vi sono elementi tali che consentano di affermare la falsità della denuncia di furto, che i giudici di merito velat sottendono alla loro valutazione.
Il ricorrente altresì deduce la carenza di dolo, evidenziando di aver assunto la caric rappresentante legale della società in data 25/10/2011, che i bonifici accertati dalla Guard finanza riconducibili all’attività, dell’ammontare di pari a oltre 181 mila euro, concernono mesi del 2011, ovvero periodo in cui egli non aveva ancora assunto la qualifica di rappresentan legale e che la società, per tutto il corso del 2012 e 2013, è rimasta inattiva e non ha d operato; pertanto, egli non aveva alcun interesse ad occultare o distruggere la rela contabilità.
3. Il Procuratore generale della Corte, in udienza, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilit ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legitt investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla co del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazion siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logic giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizi abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello svil delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza altre (Sez. U, 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203428).
2. Nel caso di specie, il giudice a quo ha affermato di non ritenere credibile la tesi difensiva secondo la quale la documentazione societaria, ricevuta in consegna appena il giorno prima, fosse custodita all’interno di un autovettura in uso all’imputato e sia stata oggetto d unitamente ad altri oggetti custoditi all’interno dell’abitacolo dell’auto. La Corte ter infatti, ha affermatot(he la vettura entro la quale era detenuta la documentazione non recato alcun danno né segni di effrazione e che appare poco verosimile che tale documentazione, ricevuta appena il giorno prima, fosse custodita dal rappresentante legale della soci all’interno di una vettura, per di più non di sua proprietà, posto che il veicolo risulta in una terza persona. Inoltre, il giudice ha evidenziato che i militari GLYPH hanno effettuato un accertamento presso la sede legale, ove avevano rinvenuto un terreno incolto e recintato, e po contattato l’imputato presso l’indirizzo di residenza inviando una raccomandata con la quale ricorrente era stato invitato a presentarsi e a produrre la documentazione societaria. Il D’ tuttavia non ha ottemperato all’invito a presentarsi, né ha mai fornito ai militari GLYPH alcuna informazione in ordine all’avvenuto furto della documentazione societaria GLYPH di cui era inconfutabilmente in possesso, posto che, come emerge dalla medesima prospettazione del ricorrente, i documenti contabili erano stati a lui consegnati dal precedente rappresenta legale della società.
Quanto alla deduzione relativa all’inattività della società e alla carenza dei profili so del reato, si osserva che tale affermazione è del tutto assertiva e priva di riscontri, pos in assenza dei libri contabili da cui sarebbe possibile verificare se la società ha operato anche per il 2012 e il 2013 o sia rimasta inattiva, non è in alcun modo possibile ricostruire i societari per quelle annualità, né inferire da ciò la carenza dell’elemento soggettivo del
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le dedu difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giurid nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insin questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull’attendibilità del acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, conseguenza che le scelte da quest’ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità 25/11/1995, COGNOME, Rv. 203767).
2.11 ricorso NOME deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 09/07/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente