Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24250 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24250 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a San Biagio di Callalta il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/02/2023 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, AVV_NOTAIO. ‘
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 febbraio 2023, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza del 25 novembre 2018 del Gip del Tribunale di Lecce, resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 d 2000, perché, quale amministratore di una società, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava o distruggeva tutte le scritture contabili
e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari, non esibendo nulla in sede di verifica, nonostante risultassero a nome della società operazioni commerciali, per gli anni 2010-2011, di notevoli importi.
Avverso la sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione della disposizione incriminatrice, nonché la carenza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla prospettata estraneità dell’imputato ai fatti contestati, sul rilievo che, con dichiarazione del 19 dicembre 2017, la responsabilità per la distruzione dei documenti contabili della società era stata assunta da NOME COGNOME. Questa ricostruzione troverebbe conferma sia nello stato di detenzione dell’imputato in quel periodo, sia nelle dichiarazioni del commercialista NOME, il quale aveva confermato di avere restituito la documentazione contabile all’imputato poco tempo prima; la documentazione era stata ritirata perché l’imputato aveva l’intenzione di trasferire la sede sociale nella sua regione, essendo venuta meno la possibilità di ottenere finanziamenti agevolati riservati alle regioni meridionali. Secondo la difesa, l’imputato non aveva motivo per distruggere la documentazione contabile, perché aveva presentato regolarmente le dichiarazioni Irpef e Irap, le quali avevano comunque consentito di ricostruire i movimenti contabili e le imposte dovute. La Corte territoriale non si sarebbe confrontata con la prospettazione difensiva, essendosi limitata ad affermare che la dichiarazione Irap 2012 rendeva inattendibile quanto dichiarato dalla NOME, essendo stata presentata oltre un anno dopo l’arresto dell’imputato, senza considerare là possibilità che tale dichiarazione fosse stata presentata sulla base di dati già a disposizione del commercialista, né appurare se la stessa fosse corrispondente al vero oppure basata su elementi non tratti dalla contabilità. Osserva il ricorrente che la NOME aveva solo detto di essersi disfatta della documentazione contabile a seguito dell’arresto dell’imputato, suo convivente, senza precisare il dato temporaj& Non sarebbe rilevante il fatto che l’imputato non abbia fatto alcun cenno@ distruzione dei documenti contabili da parte della compagna in occasione della dichiarazione fatta pervenire alla RAGIONE_SOCIALE il 23 dicembre 2014, né nel corso della verifica della stessa RAGIONE_SOCIALE o nell’ultima dichiarazione del 7 marzo 2016, perché in quel periodo l’imputato era detenuto e, dunque, non era a conoscenza del fatto che la sua compagna si fosse liberata della documentazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. In secondo luogo, si lamenta la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Non si sarebbe tenuto conto delle modalità esecutive del reato, che al più poteva essere attribuito all’imputato a titolo di colpa, avendo egli lasciat negligentemente la documentazione presso la propria abitazione e non potendo immaginare che la compagna l’avrebbe poi distrutta in un momento di rabbia. Non sarebbero rilevanti in senso negativo i precedenti penali e la sentenza sarebbe comunque carente di motivazione, nella parte in cui fissa una pena-base lontana dal minimo edittale.
2.3. Con una terza censura, si lamenta la violazione dell’art. 53 della legge n. 609 del 1981. La difesa afferma di avere richiesto l’applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata e che, essendo mutata la normativa di riferimento nel corso del processo, la richiesta era stata integrata con riferimento alla pena pecuniaria o al lavoro di pubblica utilità, entrambi applicabili al caso di specie. Si lamenta che la Corte territoriale abbia disatteso la richiesta, ritenendo il ricorrente non meritevole, in quanto potenzialmente inadempiente alle prescrizioni alternative. Si contesta il riferimento della decisione impugnata ad un procedimento penale a carico dell’imputato per il reato di evasione, dal quale lo stesso è stato prosciolto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Si ricorda che, quando l’imputato è stato detenuto per altri reati, non ha mai trasgredito gli obblighi imposti dallo stato di detenzione, mentre è normale che non abbia pagato la pena pecuniaria alla quale era stato condannato in passato, con conseguente conversione in libertà controllata, essendo stato detenuto quasi ininterrottamente dal 2011 al 2017.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Deve preliminarmente evidenziarsi come le censure del ricorrente, seppure formalmente riferite anche a violazione di legge, non rechino alcuna argomentazione circa effettivi vizi nell’interpretazione delle disposizioni richiamate, risolvendosi in rilievi fattuali relativi alla responsabilità e al trattame sanzionatorio. Si tratta, in altri termini, di doglianze sostanzialmente riconducibili ai soli vizi motivazionali, corredate da formule di stile quanto a pretesi, non identificati, vizi di violazione di legge. In ogni caso, la difesa non fornisce, neanche in via di mera prospettazione, elementi tali da scardinare la tenuta logica del provvedimento impugnato, perché richiede sostanzialmente una rivalutazione del quadro probatorio, preclusa in sede di legittimità, perché non riconducibile allo schema delle doglianze deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
1.1. Le considerazioni che precedono si attagliano al primo motivo di impugnazione – riferito alla pretesa estraneità dell’imputato alla distruzione delle
scritture contabili, che sarebbe stata operata a sua insaputa dalla convivente NOME – che deve, perciò, essere ritenuto inammissibile.
Il ricorrente muove contestazioni generiche e non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la sentenza impugnata, limitandosi a formulare asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa, che rappresentano la mera ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese in grado di appello. La motivazione della sentenza risulta, in ogni caso, pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove riconosce l’inverosimiglianza della ricostruzione difensiva tesa ad addossare la responsabilità del reato alla convivente dell’imputato. Ad affermazioni del tutto generiche relative all’insussistenza di un’impossibilità di ricostruire il reddito e il volume di affari, la difesa aggiu mere asserzioni relative alle ragioni del ritiro della documentazione contabile dal commericalista, che l’imputato afferma di avere effettuato il 29 luglio 2011, e ad una pretesa presentazione delle dichiarazioni in un momento in cui le scritture erano già state distrutte. Il dato probatorio – analiticamente ricostruito dai giudic di primo e secondo grado con conforme valutazione – smentisce puntualmente la ricostruzione difensiva, perché evidenzia come la dichiarazione Irap relativa all’anno di imposta 2011 fosse stata presentata in un momento in cui l’imputato, pur essendo detenuto, continuava a gestire la società, anche attraverso la sua convivente. E le affermazioni di quest’ultima sono stati logicamente ritenute inattendibili, perché contrastano con il dato rappresentato dalla presentazione di tale dichiarazione, che rende inverosimile la distruzione – peraltro immotivata anche nella prospettazione difensiva – delle scritture contabili subito dopo l’arresto dell’imputato. Ma l’inverosimiglianza della prospettazione del ricorrente emerge anche dal fatto che lo stesso non aveva fatto alcun cenno alla distruzione della documentazione in nessuna delle occasioni in cui ha avuto contatto con la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Ne può darsi seguito all’affermazione secondo cui l’imputato non aveva motivo per distruggere la documentazione contabile, perché aveva presentato regolarmente le dichiarazioni Irpef e Irap; infatti, proprio l’effettuazione d operazioni commer.ciali produttive di un volume di affari rappresentava un evidente interesse alla distruzione della documentazione ai fini fiscali. Del pari inverosimile è l’affermazione della difesa secondo cui la dichiarazione avrebbe potuto essere presentata sulla base di dati già a disposizione del commercialista nonostante l’ipotetica distruzione delle scritture contabili da parte della RAGIONE_SOCIALE o – cosa ancor più implausibile – fosse basata su elementi non tratti dalla contabilità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. Il secondo motivo di impugnazione – afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio – è inammissibile.
La prospettazione difensiva si basa su un dato smentito dagli atti di causa e, cioè, sul fatto che l’imputato avrebbe lasciato negligentemente la documentazione
presso la propria abitazione, non potendo immaginare che la compagna l’avrebbe poi distrutta in un momento di rabbia. La difesa non è in grado anche solo di prospettare la sussistenza di elementi positivi di giudizio, a fonte di una personalità particolarmente negativa dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali, di allarmante varietà, la quale, unitamente alla gravità del fatto per il quale si procede, giustifica anche la ritenuta congruità della pena irrogata in primo grado.
2.3. Inammissibile è anche la terza censura, relativa al diniego dell’applicazione di sanzioni sostitutive. Correttamente la Corte d’appello si riferisce, ancora una volta, ai precedenti penali e alla gravità del reato, rappresentata dall’entità del volume di affari occultato, tali da far ritenere inidonee le pene sostitutive richieste. Più specificamente, i giudici di merito evidenziano come l’imputato sia già stato condannato a pena pecuniaria non pagata; mentre la giustificazione difensiva, secondo cui il mancato pagamento della stessa sarebbe dovuto allo stato di detenzione, si scontra con il fatto che tale stato non è di per sé preclusivo del regolare adempimento di obbligazioni, né ha in concreto impedito all’imputato la gestione della società e la commissione del reato per il quale qui si procede.
Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.