Distrazione fondi societari: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio cruciale in materia di reati fallimentari e sui limiti del giudizio di legittimità. Il caso analizzato riguarda la condanna di un amministratore di fatto per distrazione fondi societari, offrendo spunti importanti sulla differenza tra una legittima contestazione legale e un inammissibile tentativo di rivalutare i fatti del processo.
I Fatti di Causa
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna, confermata in appello, di un soggetto che agiva come procuratore speciale e, concretamente, come gestore di una società a responsabilità limitata, poi dichiarata fallita. Le accuse a suo carico erano quelle di bancarotta fraudolenta, in particolare per aver distratto beni dal patrimonio sociale in danno dei creditori.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la motivazione della sentenza d’appello. Secondo la sua difesa, mancava l’elemento soggettivo del reato, poiché i trasferimenti di denaro contestati non erano atti di distrazione, ma semplici “partite di giro contabile” tra società collegate, finalizzate a risolvere temporanee crisi di liquidità.
Il Ricorso e la tesi sulla Distrazione Fondi Societari
Il nucleo del ricorso si basava su due argomentazioni principali:
1. Vizio di motivazione: L’imputato sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente valutato le sue intenzioni, interpretando erroneamente le operazioni finanziarie come dolosamente finalizzate a danneggiare i creditori.
2. Assenza di nesso causale: La difesa adduceva che la presunta distrazione non fosse stata la vera causa del fallimento della società.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Cassazione una rilettura alternativa delle prove, un’operazione che, come vedremo, esula dai poteri della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali, entrambe di grande rilevanza giuridica.
In primo luogo, ha ribadito che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Il ricorso non può limitarsi a proporre una diversa interpretazione delle prove già valutate dai giudici dei gradi precedenti. Per essere ammissibile, deve individuare specifici “travisamenti”, ovvero errori palesi e oggettivi nella lettura degli atti processuali, cosa che nel caso di specie non era avvenuta. La critica del ricorrente era, di fatto, un tentativo di sostituire la valutazione del giudice con la propria, attività non consentita in Cassazione.
In secondo luogo, la Corte ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato nel merito. Anche qualificando le operazioni come “partite di giro” per sanare carenze di liquidità, il risultato non cambia: quei trasferimenti di denaro da una società all’altra hanno causato un danno inequivocabile ai creditori della società fallita. L’imputato, essendo l’amministratore di fatto, era pienamente consapevole di questa conseguenza. La natura distrattiva dell’operazione, pertanto, non viene meno solo perché contabilmente mascherata o giustificata con altre finalità aziendali. Il danno patrimoniale per i creditori è l’elemento che conta.
Le Conclusioni
La decisione consolida un importante principio: nel reato di distrazione fondi societari, ciò che rileva è l’effetto oggettivo dell’impoverimento del patrimonio sociale a danno dei creditori. Le giustificazioni contabili o le finalità soggettive dell’amministratore passano in secondo piano quando il risultato è una concreta diminuzione delle garanzie per il ceto creditorio. Inoltre, viene riaffermato con forza il limite del sindacato della Cassazione: non si può chiedere ai giudici di legittimità di trasformarsi in giudici di fatto, rivalutando prove e testimonianze. Il ricorso è ammissibile solo se denuncia vizi di legge o di logica manifesta, non se propone semplicemente una storia diversa.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, verificando la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Non può effettuare una nuova valutazione delle prove, a meno che non vengano dedotti specifici e manifesti travisamenti delle risultanze processuali.
Un trasferimento di denaro tra società collegate, giustificato come partita di giro, può costituire distrazione?
Sì. Secondo la Corte, anche se un’operazione viene presentata come una partita di giro contabile per sanare carenze di liquidità, essa costituisce distrazione se cagiona un danno inequivocabile ai creditori, sottraendo risorse al patrimonio della società destinata al fallimento.
Chi è responsabile penalmente per la distrazione di fondi in una società?
La responsabilità penale ricade su chi gestisce la società. Come chiarito nel caso di specie, non è necessario essere amministratori di diritto: anche l’amministratore di fatto, ovvero colui che esercita concretamente i poteri gestori, risponde dei reati fallimentari commessi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41920 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41920 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SPOLTORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di L’Aquila ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 216 nn.1-2, 219, 223 L. fall. commessi nella qualità di procuratore speciale e, di fatto, gestore in prima persona degli affari societari della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita nel 2013.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione all’individuazione dell’elemento soggettivo dei reati contestati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende a prefigurare un’alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Ritenuto, inoltre, che l’unico motivo è manifestamente infondato nella parte in cui adduce che la distrazione non è stata causa del fallimento, in quanto il movimento di denaro, effettuato dall’imputato da una società all’altra, attraverso partite di giro contabile, per sanare delle carenze di liquidità, ha cagionato un inequivocabile danno ai creditori, evento di cui egli era a conoscenza, essendo l’amministratore di fatto della società.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/09/2024