Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24391 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24391 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE;
NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA;
NOME NOME, nato a Torre Annunziata il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 03/04/2023;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto venga dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi proposti da RAGIONE_SOCIALE e da COGNOME NOME e che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio nei confronti di COGNOME NOME in riferimento alla mancata concessione dei benefici di legge;
sentiti i difensori di RAGIONE_SOCIALE – AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO – di COGNOME NOME – AVV_NOTAIO NOME, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME – di COGNOME NOME – AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME – che hanno tutti insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi;
sentito il difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha chiesto vengano rigettati i ricorsi proposti dagli imputati, depositando conclusioni scritte spesa.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 3 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 7 luglio), in parziale riforma di quella di primo grado emessa dal Tribunale RAGIONE_SOCIALE, ha per quanto rileva in questa sede: A) dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine ai reati loro ascritti ai capi 2) e 3) , rideterminando la pena a loro carico in riferimento al residu capo 1) in anni tre di reclusione nei confronti di COGNOME anni due di reclusione nel confronti di COGNOME; B) confermato la condanna a carico della RAGIONE_SOCIALE per l’illecito amministrativo dipendente da reato, di cui all’art. 24 d.lgs. n. 2001 (in relazione all’imputazione di cui all’art. 640 cpv. cod. pen. sub capo 2, lettera b euro 70.000, a carico di COGNOME NOME, amministratore della predetta società) con applicazione a carico della medesima della sanzione pecuniaria per complessivi euro 77.400 euro e le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e), del d.lgs. n. 231 per la dur uno.
Avverso la sentenza di appello hanno presentato ricorsi, a mezzo dei propri difensori, l’ente e gli imputati COGNOME e COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – ora RAGIONE_SOCIALE – ha dedotto due motivi.
3.1. Con il primo motivo si eccepisce vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all’accertamento del reato presupposto: la Corte di appello pur indicando la necessità che, fronte della dichiarata prescrizione del delitto di truffa aggravata a carico dell’amministr della società, venisse accertato in modo autonomo l’esistenza di detto reato, non ha po proceduto a detta essenziale verifica essendosi limitata a confermare le “scarne motivazioni de Tribunale di RAGIONE_SOCIALE” che non avevano potuto dimostrare la consumazione di detto reato, imponendosi dunque l’assoluzione ex art. 530 cpv. cod. pen.
3.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza d necessario elemento oggettivo dell’illecito dell’ente rappresentato dal vantaggio o interes dell’ente; sul punto, la sentenza impugnata ha motivato in modo apodittico, senza accertare in modo concreto che dall’asserita commissione del reato di truffa aggravata la società avesse tratto un reale “vantaggio o interesse”.
NOME NOME deduce tre motivi.
4.1. Il primo motivo è relativo a violazione di legge e vizio di motivazione in ordine qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo 1) dell’imputazione ai sensi dell’art. 3 ,
pen. Si evidenzia che, in realtà tali fatti (relativi all’acquisto di due IPAD e due Samsung Ga Tab, con somme imputate alle ASL ma in realtà impiegati ad uso esclusivo dell’imputato e di suoi familiari) possono, al più, ricondursi alla fattispecie di truffa aggravata, atte l’appropriazione contestata non è relativa al denaro pubblico ma a tali apparati informatici relazione ai quali, secondo l’imputazione, egli poneva in essere “fraudolente condotte finalizza ad appropriarsi indebitamente di beni acquistati con denaro pubblico della RAGIONE_SOCIALE“. L’imputato, infatti, non aveva la diretta disponibilità delle somme, ma avrebbe – secondo l’ipotesi accusator – posto in essere condotte truffaldine finalizzate a far acquistare alla RAGIONE_SOCIALE i devices che poi utilizzava per finalità personali; condotte, queste, non riconducibili, in base alla giurispru di legittimità, all’archetipo del peculato. Da tale riqualificazione giuridica deriva la presc dei reati.
4.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla omessa risposta ai motiv di appello che avevano eccepito l’errata ricostruzione del fatto, con travisamento delle prove. Corte territoriale non ha fornito adeguata risposta alle doglianze relative all’indicazione elementi a supporto della penale responsabilità. Ciò in merito: a) alla presunta “disponibi giuridica da parte del NOME del denaro dell’ente pubblico” (profilo, questo, da escluders quanto egli aveva solo il compito di controllare la correttezza formale della procedura di acquis adottata da altri e di emettere il mandato di pagamento); b) alla sottoscrizione dei mandati acquisto (compito dell’imputato); c) all’assenza di documentazione giustificativa della spesa, al registrazione su indicazione dell’imputato delle fatture di acquisto e alla mancata richiest acquisto degli apparecchi in contestazione, all’utilizzo di uno degli IPAD da parte di COGNOME all’aprile del 2011 (profili, tutti, di cui si deduce l’inconsistenza probatoria, segnalando che da precisi elementi istruttori è emersa l’assenza in capo all’imputato di un autonomo poter di spesa ragione per la quale la sottoscrizione del mandato di pagamento da parte di COGNOME aveva la sola funzione di certificazione di regolarità formale e finanziaria); ancora, si rile l’imputato ha utilizzato un unico apparecchio, tra quelli indicati nella contestazione, e sol all’aprile del 2011, mentre nessun elemento probatorio collega a COGNOME la detenzione degli alt (non essendo utilizzabili, ex art. 513 cod. proc. pen., le dichiarazioni a tale proposito rese nell indagini dal coimputato COGNOME). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.3. Il terzo motivo eccepisce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche, motivato dal Tribunale in modo del tut assertivo perchè “non emerge alcun elemento di rilievo in favore dell’imputato”. Sul punto s rileva che al coimputato COGNOME dette attenuanti sono state concesse “al fine di adeguare la pena all’effettivo disvalore del fatto commesso tenuto conto del corretto comportamento processuale assunto”, corretto comportamento tenuto COGNOME dal NOME, risultando pertanto illogica e contraddittoria l’affermazione della sentenza impugnata in ordine alla presunta “assenza d rivisitazione critica delle condotte perpetrate ai danni delle casse della sanità pubblica contrario, ha insistito nel rappresentarsi come vittima degli errori commessi dai dipendenti de altre unità dell’RAGIONE_SOCIALE“. -n7 GLYPH 3
NOME NOME deduce due motivi.
5.1. Con il primo si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione diniego dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 cod. perì. Si rileva che in modo graveme illogico la Corte di appello ha escluso la possibilità di concedere a COGNOME la sospension condizionale della pena, richiamandosi erroneamente alla pronuncia di prime cure e sostenendo che questa aveva osservato che “non ricorrono i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena: la gravità dei fatti e le allarmanti modalità dell’az ostano al riconoscimento del beneficio in parola”. In realtà, il Tribunale non aveva prop affrontato detto profilo, atteso che aveva inflitto al COGNOME la pena di tre anni di reclu (eccedente quindi il limite di legge per detto beneficio), di tal che la motivazione utilizzat sentenza impugnata che, a seguito della declaratoria di prescrizione per gli altri capi imputazione, ha ridotto la pena detentiva a due anni non è adeguata alla situazione del COGNOME; e ciò, a maggior ragione tenuto conto che la pena irrogata all’imputato è stata contenuta ne minimo edittale e ulteriormente ridotta, nella massima estensione, ex art. 62 bis cod. pen., il che dimostra che i fatti non erano assolutamente gravi. Inoltre, si aggiunge che in ordine beneficio della non menzione non viene detto nulla.
5.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancata qualificazione del fatto in termini di peculato d’uso, atteso che dall’istruttoria è em che uno dei device in contestazione era utilizzato dal COGNOME COGNOME per ragioni di ufficio, di t che si è verificato un “uso promiscuo” dell’apparato, che integra la fattispecie del secondo comma dell’art. 314 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, va rilevato nel caso di specie si è di fronte alla c.d. “doppia conform Situazione, questa, che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sente possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
1.1. Ancora, è opportuno ribadire che in tema di giudizio di cassazione, esula dai poteri del Corte quello di operare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento del decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che pos integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risult processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; conforme, ex pluribus, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023; Rezzuto, Rv. 285504 – 01, che ha precisato come in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazi è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune
con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condivider giustificazione).
Il ricorso proposto nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE è infondato.
2.1.11 Tribunale ha fornito adeguata motivazione in ordine alla penale responsabilità di NOME NOME e NOME NOME – all’epoca dei fatti ai vertici della società – relativamente condotte fraudolente oggetto del capo 2, lettera b) (pag. 47 ss.), in relazione alla emissione parte del NOME in favore della società di due mandati di pagamento per adeguamento dei prezzi delle tariffe per attività radiologiche (adeguamenti mai intervenuti), a seguito di false f emesse dal legale rappresentante della società. Ha ritenuto perciò integrato il reato di tru aggravata ai danni dell’ente pubblico, presupposto dell’illecito ammnistrativo a carico dell’e e sussistenti i necessari criteri di collegamento che radicano la responsabilità della societ sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 231 del 2001. La Corte territoriale (pag. 17 s congruamente esaminato i motivi di appello sul punto, disattendendoli con motivazione non illogica, rispetto alla quale la ricorrente non si confronta adeguatamente, proponendo un diversa ricostruzione dei fatti non rilevabile in sede di legittimità.
2.2. Per quanto poi concerne la dedotta assenza del necessario presupposto rappresentato dalla commissione del reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente (oggetto del secondo motivo), rileva il Collegio che tale profilo viene affrontato in modo convincente dalla Corte di appell 19 ss.). In particolare, viene evidenziato che “la società otteneva ingenti e indebiti introi almeno a 70.000 euro) consolidando così la propria posizione sul mercato di riferimento, mediante l’ingente iniezione di liquidità ottenuta grazie alla condotta illecita posta in esse un suo soggetto apicale, e incrementava illecitamente le proprie disponibilità finanziar sfruttando un indebito vantaggio concorrenziale” (pag. 20-21). Trattasi di motivazione che resiste alle censure della ricorrente in quanto, trattandosi di un reato presupposto, cui partecipato il vertice della società, a valenza patrimoniale e che ha determinato l’ill locupletazione di 70.000 euro a favore della società, logica appare la conclusione secondo la quale l’illecito penale è stato commesso “nell’interesse o a vantaggio” della stessa.
Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna della società al pagamento delle spese processuali.
Il ricorso in favore di NOME è infondato.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’errata qualificazione giuridica dei fatt quali è intervenuta condanna, deducendo che essi avrebbero integrato la fattispecie di truff aggravata e non di peculato. Tale questione – che investe COGNOME la posizione di COGNOME NOME (sebbene questi non la deduca nel ricorso) – è infondata. Invero, le sentenze di merit chiariscono che COGNOME e COGNOME hanno agito di concerto e in concorso tra loro; il primo, nel qualità di responsabile dell’ufficio economico finanziario della RAGIONE_SOCIALE, avente il compi
di verificare la correttezza formale e sostanziale delle richieste di spese provenienti dai rel centri e all’esito di emettere i mandati di pagamento; il secondo, quale dirigente di unità di c della medesima RAGIONE_SOCIALE, avente quindi facoltà di emettere disposizioni di pagamento. Dunque, entrambi – agendo in concorso tra loro – avevano la giuridica disponibilità del denaro pubblic del quale si appropriavano destinandolo all’acquisto di beni personali. Corretta risulta, pertan l’imputazione di peculato in quanto la truffa aggravata presuppone l’assenza di disponibilit giuridica del denaro pubblico. Sul punto, questa Sezione ha chiarito che «l’elemento distintiv tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell’art. 61 n. 9, cod. individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altr oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricat pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri p appropriarsi del bene. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il delitto di truffa aggr nei confronti di un’impiegata di un ufficio postale che aveva conseguito il possesso di poliz vita, cedole, libretti di risparmi ed altri titoli facendosi rilasciare deleghe e firmare ricev utenti)»: Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 274282 – 01. Pertanto, «integra il re di truffa ai danni dello Stato, aggravato dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubb funzione, e non quello di peculato, la condotta del pubblico agente che, non avendo la disponibilità materiale o giuridica del denaro, ne ottenga l’indebita erogazione esclusivament per effetto degli artifici o raggiri posti in essere ai danni del soggetto cui compete l’ado dell’atto dispositivo. (Fattispecie in cui è stata qualificata quale truffa aggravata la condot pubblico dipendente che, essendo esclusivamente incaricato di predisporre le buste paga, induceva in errore il funzionario deputato al servizio di tesoreria, indicando fraudolentemen due distinti conti correnti ed in tal modo conseguendo l’erogazione di un doppio accredito stipendiale)»: Sez. 6, n. 13559 del 11/07/2019 – dep. 2020, Guercio, Rv. 278888 – 01. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nella specie, invece, sussiste il necessario presupposto della disponibilità giuridica d denaro pubblico in capo al COGNOME (e al COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME che l’appropriazione dello stesso attraver le condotte contestate integra la fattispecie di cui all’art. 314 cod. pen.
3.2. Infondato è COGNOME il secondo motivo dedotto da COGNOME. Con esso si intende infatti proporre una alternativa – e meno plausibile – ricostruzione dei fatti, a fronte delle convin argomentazioni sul punto dei giudici di merito (v. la sentenza di appello, pag. 22 ss nonchè l pronuncia di primo grado, pag. 37 ss.). In particolare, il Tribunale, indica in modo diffuso i rivestiti dai due imputati e le condotte poste in essere dai predetti finalizzate ad acquistare totale dispregio della procedura all’epoca adottata per le forniture dell’Ente, ben illustrat testi sentiti, in quanto nessun centro di costo ha mai richiesto tali beni tra il 2009 e il 201 essendo stato mai rinvenuto alcun elemento giustificativo negli uffici della RAGIONE_SOCIALE“, beni utiliz per fini personali. Inoltre, la sentenza di primo grado riconosce come le dichiarazioni rese corso dell’interrogatorio di garanzia dal COGNOME non siano utilizzabili nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
sensi dell’art. 513 cod. proc. pen., ma evidenzia che emergono altri e decisivi elementi, di natu documentale (avendo egli emesso il mandato di pagamento della merce senza minimamente verificare la regolarità ed esistenza formale degli atti presupposti) e logica, che confermano sussistenza della responsabilità a carico dell’imputato.
3.3. Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento all’imputato delle circostan attenuanti generiche, è anch’esso infondato. Sul punto, la Corte territoriale ha motivato in mod non illogico, facendo riferimento alla gravità del fatto in contestazione, alle allarmanti moda dell’azione e al comportamento processuale dell’imputato non valutabile favorevolmente, atteso che “nel corso dell’esame dibattimentale COGNOME non ha mostrato alcuna rivisitazione critica dell condotte perpetrate ai danni delle casse della sanità pubblica e, al contrario, ha insistito rappresentarsi come vittima degli errori commessi dai dipendenti delle altre unità della RAGIONE_SOCIALE“.
Motivazione congrua e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
3.4. Ciò premesso, rileva la Corte che gli episodi di peculato, precedenti al fatto contesta all’agosto del 2011 e per i quali è stata in appello confermata la condanna, risultano prescritt
Invero, le fatture con le quali sono stati acquistati i beni oggetto del reato risalgono ottobre 2010, 8 novembre 2010, 28 dicembre 2010 e, da ultimo, 3 agosto 2011. Dalla sentenza di primo grado risulta il rinvio dell’udienza del 22 settembre 2016 a quella del 3 novembre 2016 su richiesta del difensore di COGNOME per valutare la riunione con altro procedimento e un ulteri rinvio dell’udienza del 3 ottobre 2019, su richiesta del difensore di COGNOME, all’udienza del ottobre 2019 (per complessivi un mese e diciassette giorni di sospensione); nel giudizio d appello è stato disposto rinvio all’udienza del 20 febbraio 2023, con conseguente sospensione per quaranta giorni, su richiesta del difensore del COGNOME. Tali cause di sospensione rilevano pe entrambi gli imputati, atteso che «la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutt coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato ( praticabile) l’eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili» (Sez. 4, n. 503 20/07/2018, NOME., Rv. 274000 – 01).
Tenuto conto della pena massima di anni dieci di reclusione (non essendo applicabile, ratione temporis commissi delicti, l’aumento ad anni dieci e mesi sei disposto con la legge n. 69 del 2015, successiva ai fatti in contestazione) i reati commessi in data precedente all’agosto de 2011 sono quindi estinti per prescrizione. Per essi, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. va confermate le statuizioni civili.
3.5. A tale declaratoria non consegue, invece, la necessità di disporre rinvio al Giudice appello per la rideterminazione della pena in riferimento al residuo episodio di peculat commesso il 3 agosto 2011 e alla data della pronuncia della presente sentenza non ancora prescritto. Invero, all’esito del giudizio di secondo grado, la pena a carico di COGNOME è s determinata nel minimo edittale previsto per l’art. 314 cod. pen. (anni tre di reclusion Pertanto, non potendo in ogni caso ridursi la pena a una quantità inferiore a tale limite, risulta
essa altrimenti “illegale” (v. Sez. 5, n. 44008 del 09/05/2019, NOME COGNOME, Rv. 277845 01), deve confermarsi la condanna inflitta dalla Corte di appello.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è parzialmente fondato.
4.1. Infondato è il secondo motivo, nel quale si deduce l’erronea qualificazione giuridica de fatti, invocandosi l’applicazione della fattispecie attenuata di peculato d’uso. Inver prescindere dalla circostanza che tale deduzione è relativa a solo uno dei device in contestazione che, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe stato utilizzato dal COGNOME COGNOME per ragioni di ufficio, con conseguente “uso promiscuo” dell’apparato, va rilevato che la sentenz impugnata (pag. 23) motiva in modo adeguato in ordine alla “assoluta estraneità degli acquisti in contestazione alle ragioni della struttura pubblica. Trattasi di tablet, smartphones e computers … acquistati dagli imputati spesso interfacciandosi direttamente … con i fornitori (vd. depos testi COGNOME NOME e COGNOME NOME) – circostanza assolutamente estranea alle consuete modalità di acquisto di beni da destinarsi agli apparati informatici della struttura pubblic destinati al soddisfacimento di interessi personali, come dimostrano l’avvenuta creazione di account riferiti a familiari degli imputati e l’installazione di SIM di gestori telefonici es quelli in uso per la rete della RAGIONE_SOCIALE“. Viene poi chiarito che dalla deposizione del dirigente sistemi informatici presso la ASL (NOME COGNOMECOGNOME risulta che gli acquisti, per mo istituzionali, di apparati di tal genere forniti in dotazione ai dirigenti dovevano avvenire se tramite le centrali di committenza RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mai attraverso forniture dirette da parte di societ quali quelle coinvolte nei fatti. Pertanto, risulta dimostrato che gli acquisti erano stati ef dagli imputati (tra cui COGNOMECOGNOME per evidenti fini di uso personale, il che rende irrileva circostanza che, in alcune occasioni, uno di essi sia stato eventualmente utilizzato COGNOME pe ragioni di ufficio. Si è quindi chiaramente al di fuori di un mero uso personale di legittimamente acquistati dalla Pubblica amministrazione e assegnati in uso al pubblico ufficiale situazione nella quale solo potrebbe configurarsi la fattispecie attenuata di cui al secondo comma dell’art. 314 cod. pen. (sul punto v. Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012 – dep. 2013, Vattan Rv. 255296 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.2. Peraltro, come già rilevato (par. 3.3.) i reati commessi in data precedente all’agos del 2011 risultano prescritti e per essi deve dunque dichiararsi non doversi procedere con conferma delle relative statuizioni civili, senza necessità – come già rilevato per la posizion COGNOME – di una rideterminazione della pena, che dalla sentenza impugnata è stata irrogata nei confronti di COGNOME nel minimo edittale, tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche riconosciute in primo grado.
4.3. Fondato è invece il secondo motivo, con il quale l’imputato ha censurato la sentenza di appello in ordine al diniego dei benefici di legge.
In effetti, la motivazione sul punto della Corte di appello (pag. 25) non risulta adegua Invero, viene riferita alla pronuncia di primo grado un’argomentazione (relativa alla impossibili di concedere la sospensione condizionale “per la gravità dei fatti e le allarmanti modali
dell’azione”) che non è presente nella motivazione di detta sentenza, che non si occupa della questione (dal momento che la pena allora inflitta, anni due e mesi cinque di reclusione eccedeva il limite ex art. 163, comma 1, cod. pen.). In ogni caso, il giudizio di gravità del fat è contraddittorio con la determinazione della pena da parte del giudice di appello che, a seguito della declaratoria di prescrizione di alcuni reati, è stata, come detto, fissata nel minimo possi (anni due di reclusione, partendo da anni tre, minimo edittale per il peculato, e ridotta pe generiche), senza che sia stata neppure considerata la “continuazione interna”.
Per tali ragioni si impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, relativamente alla posizione del COGNOME, per nuovo giudizio in merito alla concedibilità a favore del medesimo dei benefici di legge.
Infine, gli imputati vanno condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e dife sostenute dalla Parte civile, RAGIONE_SOCIALE, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME in relazione ai fatti di peculato precedenti all’agosto 2011 per essere i relativi reati esti intervenuta prescrizione, confermando le relative statuizioni civili. Annulla altresì la sentenza confronti di COGNOME NOME relativamente al diniego dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Riget nel resto i ricorsi degli imputati.
Rigetta il ricorso della RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenut nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.510, oltre accessori di legge.
Così deciso il 24 aprile 2024
Ilnsigliere estensore 6(3$5
Il Pfesidente