Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51689 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51689 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VARESE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di MATERA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità de ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 31 maggio 2023 il Tribunale del riesame di Matera ha rigettato l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso il decreto di sequestro preventi emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei suoi confronti, tr altri, perché indagato del reato di cui agli artt. 81, 640 comma 2 n. 1 cod. pen.
Le indagini avevano avuto origine da una verifica fiscale avviata dalla Guardia di Finan nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE – risultata avere sede meramente fittizia – che, in violazione della disciplina sul “distacco di personale”, app distaccataria di manodopera, pur senza sottoscrivere un formale accordo di distacco con le società distaccanti, tra le quali la RAGIONE_SOCIALE che, al pari RAGIONE_SOCIALE altre società d da consultazione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria risultava non aver assol l’onere del pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali.
Durante le attività ispettive effettuate nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, i dichiaratosi legale rappresentante della società fino al 13/7/2018, riferiva di non dispo documentazione contabile, a suo dire ritirata dalla persona che aveva acquistato le quot sociali ed era divenuta amministratore, poi resasi irreperibile.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, affidandolo a due motivi di impugnazione:
2.1. GLYPH Violazione di legge per essersi riconosciuta la sussistenza del reato di truffa, in assenza sia dell’elemento soggettivo che dell’elemento oggettivo del reato, e soprattutt assenza del concorso di persone ai sensi dell’art. 110 cod. pen. e del “medesimo disegno criminoso” che possa unificare le condotte contestate
2.2. GLYPH Vizio di motivazione per il difetto, nell’ordinanza impugnata, di quals riferimento alle argomentazioni poste a fondamento della richiesta di riesame.
Con requisitoria scritta il P.G., nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede, atteso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentati posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerari logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; Conf. SU. 29 maggio 2008 n. 25933, COGNOME, non massimata sul punto), vizi in alcun modo riscontrabili nel provvedimento impugNOME.
Va premesso che ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 il distacco di persona dipendente si configura quando “un datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse pon temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione d una determinata attività lavorativa”, sicché requisiti di legittimità del distacco sono l’i concreto, specifico e riscontrabile del distaccante e la durata temporanea dello stess lavoratore distaccato, infatti, rimane a tutti gli effetti dipendente del datore distaccant
sua volta resta obbligato agli adempimenti nei confronti del lavoratore e degli enti previdenz ed assistenziali, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.Lgs. n. 276/2003.
Il distacco, inoltre, richiede la forma scritta, con lettera firmata per accettazio dipendente, al fine di fissare le condizioni e le modalità che regoleranno i rapporti tra i so coinvolti e per attestarne l’autenticità.
Alla luce di tale contesto normativo l’ordinanza impugnata ha evidenziato, con riferimento al caso di specie, che la RAGIONE_SOCIALE, al pari RAGIONE_SOCIALE altre società distaccanti, al ispezione della P.G. non risultava aver sottoscritto alcun formale accordo di distacco personale con la società RAGIONE_SOCIALE, e da consultazione del siste informativo dell’Anagrafe Tributaria risultava non aver nemmeno assolto l’onere del pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali.
L’odierno ricorrente COGNOMECOGNOME dichiaratosi legale rappresentante della società fin 13/7/2018, nel corso dell’ispezione aveva riferito di non disporre di documentazione contabil e solo il 29/12/2021 (ben 207 giorni dopo l’avvio del controllo) aveva trasmesso a mezzo pec tre accordi di distacco di personale alla RAGIONE_SOCIALE del 2018 ed comunicazioni di distacco di dipendenti con le relative accettazioni. Durante tutta l’att ispettiva, comunque, non ha esibito alcun documento o accordo di distacco da cui potesse emergere l’interesse del distaccante e – per i distacchi a distanza superiore a 50 km.- nessun documentazione comprovate le ragioni tecniche, produttive ed organizzative che giustificassero tali distacchi, né il consenso dei lavoratori distaccati, sicché gli inquirenti hanno rav quale unico interesse della RAGIONE_SOCIALE, quello di realizzare una mera somministrazion di mano d’opera ovvero il mero vantaggio di percepire un corrispettivo per la fornitura lavoro altrui.
L’ordinanza impugnata, pertanto, a fronte di un’istanza di riesame che deduceva “l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza”, presupposto di misure cautelari personali e di quelle reali, ha ravvisato esplicitamente il fumus commissi delicti in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 640 comma 2 n. 1 cod. pen., con riferimento al preordiNOME diseg truffaldino volto a consentire alla distaccataria RAGIONE_SOCIALE di uti mano d’opera scaricando sulle società distaccanti il carico previdenziale ed assistenziale, co conseguendo il relativo profitto in danno dell’Erario, ed ha richiamato la giurisprudenza questa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione secondo cui “le finalità elusive della contribuzione (omissis) non possono che rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 640 comma 2 n. 1 cod. pen., quanto la finalità della fittizia interposizione è proprio quella di procurarsi un ingiusto (con corrispondente danno per gli enti previdenziali) consistente nel risparmio contributivo, tutto differente da quella (eventuale) del mancato rispetto della normativa a tutela lavoratori” (Sez. 2, n. 23921 del 15/7/2020).
Pur senza evidenziare specifici rapporti personali tra il ricorrente e NOME COGNOME legale rappresentante della società distaccataria, ma riscontrando tra gli indagati anche vinc familiari o di frequentazione per pregresse attività lavorative, e valorizzando soprattutt
ripetizione del meccanismo truffaldino tramite la costituzione RAGIONE_SOCIALE predette distinte soci prive di reale consistenza economica, nonché la notevole consistenza economica dei contributi previdenziali ed assistenziali sistematicamente non versati”, l’ordinanza impugnata ha ritenuto che le società distaccanti altro non fossero che mere “scatole vuote”, presso le quali gravavan formalmente oneri previdenziali ed assistenziali che non venivano assolti, non già per meri isolati inadempimenti, bensì in conseguenza di “una precisa e deliberata programmazione, preordinata ad ingannare l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE sul pagamento di quei contributi”.
Nessuna violazione di legge o mancanza di motivazione, inoltre, può riconoscersi nell’ordinanza impugnata sotto il profilo cautelare, avendo correttamente rilevato che, considerazione del titolo del reato, “in base al combiNOME disposto degli artt. 640 quater e 3 ter cod. pen., in caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta RAGIONE_SOCIALE parti è semp ordinata la confisca dei beni che ne costituiscano il profitto o il prezzo, salvo che apparteng a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”.
Sono inammissibili perché generiche anche le censure del ricorrente in ordine la sproporzione tra le somme sequestrategli, a fronte di un debito che si assume di circa diecimil euro, non contestando il ricorrente l’applicazione del principio solidaristico: l’ordi impugnata, infatti, ha considerato che la RAGIONE_SOCIALE, con il contri anche della D.M. RAGIONE_SOCIALE, ha conseguito ingiusto profitto di 393.257,23 in danno dell’erar ed ha applicato il principio solidaristico in virtù del quale il sequestro preventivo finalizz confisca per equivalente può interessare ciascuno dei concorrenti per l’intera entità del profi accertato, salvo evitare duplicazioni o comunque eccedere nel quantum l’ammontare complessivo del profitto.
Per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilit ricorso consegue la condanna del lzr ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ed al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che- considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso – si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 1.14 ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 2 novembre 2023