Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50044 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50044 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ORVIETO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso;
Udito il difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 29 maggio 2023, in parziale accoglimento dell’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME, in qualità di terza interessata, accoglieva l’istanza di dissequestro di monili ed orologi sottoposti a sequestro nei confronti del marito COGNOME NOME, rigettando nel resto l’appello.
1.1 Avverso l’ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di COGNOME NOME, lamentando la carenza assoluta di motivazione in merito alla questione relativa alla distribuzione dell’onere probatorio e violazione dell’art. 321 comma 3 cod. proc. pen., nella misura in cui il Tribunale aveva erroneamente applicato i principi in materia di distribuzione dell’onere della prova rispetto alla titolarità d beni di cui il terzo rivendichi la proprietà; la questione assumeva rilevanza centrale ai fini della valutazione degli elementi addotti dalla difesa in merito all riferibilità alla sig.ra NOME COGNOME, ed alla sua famiglia di origine, de provvista utilizzata per l’acquisto degli specifici beni indicati nella richiesta dissequestro; rileva che l’identificazione dei beni che appartengono all’imputato non può che essere del Pubblico Ministero, come da giurisprudenza di questa Corte; a ciò si aggiungeva che, trattandosi di beni di sequestrati presso l’abitazione familiare di uno degli imputati, e non quindi di dimora esclusiva dell’imputato, l’eventuale presunzione di compossesso e non, quindi, di possesso esclusivo dell’imputato, non poteva sostanziarsi nell’imposizione di un onere probatorio invertito, a fronte del quale il terzo, estraneo al reato, avrebbe dovuto essere chiamato a fornire insuperabili e specifici dati probatori.
Il non aver affrontato- prosegue il difensore- il tema sopra esposto, aveva consentito al Tribunale di non prendere in considerazione le allegazioni difensive fornite dalla difesa in merito alla disponibilità in capo alla ricorrente dei beni cui era stata chiesta la restituzione; segnala che l’istanza originaria riguardava solo i beni rispetto ai quali il terzo interessato era riuscito a reperire fonti allegazione e che il Tribunale di Roma aveva ritento valide, ai fini di prova, le dichiarazioni rese da NOME COGNOME, ma soltanto nella misura in cui esse avevano avuto ad oggetto beni il cui acquisto era stato collocato in un momento antecedente a quello in cui la sig.ra COGNOME si era unita in matrimonio con NOME COGNOME, disponendo il dissequestro di quei beni.
Il difensore lamenta che il Tribunale aveva sostenuto che COGNOME avrebbe reso dichiarazioni vaghe o formulato mere ipotesi, che non avrebbero consentito di attribuire la titolarità esclusiva di ulteriori beni alla COGNOME COGNOME effet liberalità della famiglia di origine; inoltre, rispetto ad altri beni, il pre avrebbe solo riferito di averli visti in’dosso alla COGNOME (o alla di lei madre) ch li avrebbe pagati in contanti o con assegni in epoca successiva al matrimonio,
omettendo di considerare la sua ultima risposta secondo cui non aveva mai ricevuto pagamenti da parte di COGNOME e che la “famiglia di NOME era perfettamente in grado di comprare tutti i gioielli che ho riconosciuto..”; l suddette dichiarazioni, e in minor parte quelle della sig.ra COGNOME, costituivano quella fonte di allegazione idonea a giustificare la restituzione in favore del terzo; nell’affermare reiteratamente che la COGNOME non avrebbe avuto personalmente la disponibilità di somme idonee ad acquistare i beni di cui la stessa aveva chiesto la restituzione, in particolare poiché “gli assi ereditari erano composti da beni immobili di natura diversa…sia perché il valore dell’asse ereditario presumibilmente acquistato da COGNOME NOME appare comunque insufficiente rispetto all’acquisizione dei beni di cui si chiede il dissequestro”, Tribunale dimenticava che, in disparte l’esclusione di COGNOME dalle transazioni economiche con COGNOME, un certo numero di beni erano stati identificati da COGNOME come acquistati non dalla COGNOME, ma dai genitori di quest’ultima, sulla cui condizione patrimoniale il Tribunale non aveva affermato alcunché.
Infine, la circostanza per cui COGNOME avrebbe avuto intenzione di acquistare ulteriori beni, diversi da quello oggetto della richiesta di dissequestro, non dimostrava l’avvenuto effettivo acquisto di uno o più degli oggetti in sequestro, né l’identità tra i beni oggetto di conversazione e quelli oggetto della richiesta di dissequestro, e quindi non superava le allegazioni fornite dalla difesa in merito alla riferibilità esclusiva alla ricorrente dei beni di cui aveva reclamato titolarità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 Osserva questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nell nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli “errores i iudicando” o “in procedendo”, ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all’art. 605 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004,
all’art. 605 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).
Nel caso in esame, non si può certamente dire di trovarsi di fronte ad una motivazione mancante, posto che in realtà si censura la motivazione del Tribunale relativa al fatto che il marito della ricorrente era l’unico della famigli in grado, per disponibilità economiche, di far fronte all’acquisto di beni di significativo valore come quelli in sequestro alle affermazioni dell’orafo COGNOME e della COGNOME; inoltre, il Tribunale ha osservato che questa Corte, già chiamata ad occuparsi della vicenda, aveva rilevato che “il Tribunale…ha ben evidenziato che il rapporto di coniugio sussistente tra la ricorrente e l’indagato COGNOME impediva di ritenere provata la titolarità esclusiva delle cose sequestrate in capo all’uno o all’altro. Ed invero, la circostanza che i gioielli siano stati rinvenuti nell’appartamento ove i due coniugi coabitavano e la mancanza di formale intestazione, tanto dei gioielli rinvenuti presso l’abitazione, quanto di quelli consegnati in conto vendita a COGNOME, consentiva di ritenerli nella disponibilità di RAGIONE_SOCIALE“;(Sez.3, sentenza n 24978 del 24 giugno 2020); è stato anche affrontato il tema del possibile acquisto dei monili da parte dei genitori di COGNOME NOME, ritenendo anche tale censura infondata (pag. 3 ordinanza impugnata).
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto si censura in realtà un vizio di motivazione, e non una violazione di legge come previsto dall’art. 325 cod.proc.pen.
2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2023