Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50043 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50043 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME
avverso l’ordinanza del 27/06/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso;
Udito il difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 29 maggio 2023, rigettava l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOMENOME NOME NOME di interessata, di dissequestro di monili ed orologi sottoposti a sequest confronti del padre COGNOME NOMENOME
1.1 Avverso l’ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di COGNOME NOME lamentando la carenza assoluta di motivazione in merito alla questione relat alla distribuzione dell’onere probatorio e violazione dell’art. 321 comma 3 proc. pen., nella misura in cui il Tribunale aveva erroneamente applica principi in materia di distribuzione dell’onere della prova rispetto alla titol beni di cui il terzo rivendichi la proprietà; la questione assumeva rile centrale ai fini della valutazione degli elementi addotti dalla difesa in meri riferibilità alla sig.ra NOME COGNOME, madre della ricorrente, ed alla sua di origine, della provvista utilizzata per l’acquisto degli specifici beni indic richiesta di dissequestro; rileva che l’identificazione dei beni che apparte all’imputato non può che essere del Pubblico Ministero, come da giurisprudenz di questa Corte; a ciò si aggiungeva che, trattandosi di beni sequestrati p l’abitazione familiare di uno degli imputati (alcuni dei quali conservati camera della ricorrente), e non quindi di dimora esclusiva dell’imput l’eventuale presunzione di compossesso e non, quindi, di possesso esclusi dell’imputato, non poteva sostanziarsi nell’imposizione di un onere probato invertito, a fronte del quale il terzo, estraneo al reato, avrebbe dovuto chiamato a fornire insuperabili e specifici dati probatori.
Il non aver affrontato- prosegue il difensore- il tema sopra esposto, a consentito al Tribunale di non prendere in considerazione le allegazioni difen fornite dalla difesa in merito alla disponibilità in capo alla ricorrente dei cui era stata chiesta la restituzione; segnala che l’istanza originaria rig solo i beni rispetto ai quali il terzo interessato era riuscito a reperir allegazione e che il Tribunale di Roma, nell’ambito di una diversa ordinan aveva ritento valide, ai fini di prova, le dichiarazioni rese da NOME COGNOME nella misura in cui esse avevano avuto ad oggetto beni il cui acquisto era collocato in un momento antecedente a quello in cui la sig.ra COGNOME si era in matrimonio con NOME COGNOME, disponendo il dissequestro di quei beni.
Il difensore lamenta che il Tribunale aveva sostenuto che COGNOME avre reso dichiarazioni vaghe o formulato mere ipotesi, omettendo di considerare sua ultima risposta secondo cui non aveva mai ricevuto pagamenti da parte RAGIONE_SOCIALE e che la “famiglia di NOME NOME perfettamente in grado di compr tutti i gioielli che ho riconosciuto..”; le suddette dichiarazioni, e in min
quelle della sig.ra COGNOME, costituivano quella fonte di allegazione idonea a giustificare la restituzione in favore del terzo.
Nell’affermare -prosegue il difensore- che il padre della ricorrente sarebbe stato l’unico in grado di comprare beni di valore, il Tribunale aveva richiamato intercettazioni che avevano contenuto meramente prospettico e non riguardavano i beni in questione, visto che la circostanza che COGNOME avesse intenzione di acquistare ulteriori beni, diversi da quello oggetto della richiesta di dissequestro, non dimostrava l’avvenuto effettivo acquisto di uno o più degli oggetti in sequestro, né l’identità tra i beni oggetto di conversazione e quelli oggetto della richiesta di dissequestro, e quindi non superava le allegazioni fornite dalla difesa; ancora, la circostanza per cui gli acquisti dei beni di cui er stata chiesta la restituzione non erano stati acquistati con provvista propria della madre, NOME COGNOME, appariva del tutto estranea alle circostanze fatte valere con la domanda, atteso che i beni di cui ai n. 3,4, 9 e 24, secondo le dichiarazioni di COGNOME, erano stati acquistati non dalla NOME, ma dai genitori di quest’ultima, sulla cui condizione patrimoniale il Tribunale non aveva affermato alcunchè.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 Osserva questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nel nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli “errores i iudicando” o “in procedendo”, ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all’art. 605 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME S., Rv. 224611).
Nel caso in esame, non si può certamente dire di trovarsi di fronte ad una motivazione mancante, posto che in realtà si censura la motivazione del Tribunale relativa alla considerazione che il padre della ricorrente era l’unico
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della famiglia in grado, per disponibilità economiche, di far fronte all’acquisto d beni di significativo valore come quelli in sequestro, ed alle affermazioni dell’orafo COGNOME (ritenute generiche ed inidonee ad identificare nei nonni gli acquirenti dei beni sequestrati); inoltre, il Tribunale ha osservato che il fatto ch alcuni monili siano stati trovati nella camera da letto della ricorrente non esclude che la provvista per l’acquisto degli stessi provenisse dal padre, e che poteva anche escludersi che vi avesse provveduto la madre (pag.2 ordinanza impugnata), rilevando che questa Corte, già chiamata ad occuparsi della vicenda, aveva rilevato che “il Tribunale…ha ben evidenziato che il rapporto di coniugio sussistente tra la ricorrente e l’indagato COGNOME impediva di ritenere provata la titolarità esclusiva delle cose sequestrate in capo all’uno o all’altro. Ed invero, la circostanza che i gioielli siano stati rinvenuti nell’appartamento ove i due coniugi coabitavano e la mancanza di formale intestazione, tanto dei gioielli rinvenuti presso l’abitazione, quanto di quelli consegnati in conto vendita a COGNOME, consentiva di ritenerli nella disponibilità di COGNOME” (Sez.3, sentenz n. 24978 del 24 giugno 2020).
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto si censura in realtà un vizio di motivazione, e non una violazione di legge come previsto dall’art. 325 cod.proc.pen.
2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2023