Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25834 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 27/04/2023;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in rela secondo motivo, con assorbimento del primo e del quarto, e la declaratoria di inammiss terzo motivo;
sentiti i difensori dell’imputato, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 27 aprile 2023 (moti depositata il successivo 23 giugno), decidendo in sede di rinvio disposto da Sez. 2, n 2022, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Gela febbraio 2020, ritenuta la continuazione, ha rideterminato la pena a carico di COGNOME in anni undici di reclusione.
1.1. In particolare, la Corte nissena, giudicando della contestazione di cui al bis cod. pen., ha escluso la contestata aggravante di cui al secondo comma dell’art. ci “al ruolo dirigenziale”, ha applicato la disciplina sanzionatoria precedente al introdotte dalla legge n. 69 del 2015, limitando la condotta di partecipazione al perio tra il 4 maggio 2011 e l’anno 2013, e ha conseguentemente individuar -0 la pena base per tale delitto in anni undici di reclusione, aumentata di quattro anni in ragione della continuazione con altre reato (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, giudicato separ pervenendo così alla pena complessiva di anni quindici di reclusione.
Avverso la sentenza di appello l’imputato, a mezzo dei propri difensori, ha prop ricorsi nei quali vengono dedotti i seguenti motivi.
2.1. Primo motivo (comune agli atti a firma degli AVV_NOTAIO COGNOME): vi di legge e vizio di motivazione in relazione alla individuazione del reato più grave op di determinare la continuazione tra il reato giudicato con la sentenza impugna (violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), accertato in sentenza irrevocabil rito abbreviato. Al riguardo, si evidenzia che la fattispecie più grave (in quanto pu più elevata) è quest’ultima, per la quale COGNOME COGNOME COGNOME la pena di anni ott e giorni venti; pena che, alla luce della riduzione di un terzo per il rito alterna alla pena base irrogata in relazione al delitto di cui all’articolo 416 bis cod. pen. Nei ricorsi si lamenta altresì il difetto di motivazione rispetto alla esplicitazione dei criteri ch la Corte di Appello in sede di rinvio ad individuare quale più grave il delitto di cui bis cod. pen.
2.2. Secondo motivo (contenuto in entrambi i ricorsi): violazione di legge motivazione, in relazione al fatto che, erroneamente, la Corte di Appello ha rite pronuncia rescindente della Cassazione avesse dichiarato inammissibile il motivo dell’ ricorso avente ad oggetto le circostanze attenuanti generiche mentre, second testualmente indicato nel dispositivo (da giudicarsi prevalente rispetto alle difform contenute nella motivazione), tale motivo era stato dichiarato “assorbito”. Pertanto, essere esaminato in sede di rinvio e, alla luce della esclusione del ruolo apicale e de temporale della partecipazione associativa, sussistevano i presupposti per una v favorevole. Si rileva che l’eventuale concessione delle circostanze attenuanti generi
effetti rilevanti in ordine alla individuazione del reato più grave ai fini della determinaz complessivo trattamento sanzionatorio.
2.3. Terzo motivo (anch’esso comune): violazione di legge processuale (artt. 438 e 442 cod. proc. pen.) in merito alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, avendo effettuato la sentenza impugnata l’aumento della continuazione successivamente alla già operata riduzione di un terzo per il rito della pena determinata per la più grave violazione.
2.4. Quarto motivo (presente nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO): violazione legge e vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena.
Con memoria depositata il 27 marzo 2024 a firma dell’AVV_NOTAIO si riprendono e approfondiscono i motivi dedotti nel proprio ricorso, in riferimento all’individuazione del più grave, all’interno della operata continuazione, anche per quel che attiene la necessità rispettare il principio di diritto contenuto nella sentenza rescindente, e in ordine alla m valutazione da parte della sentenza impugnata del motivo relativo alle circostanze attenuant generiche, erroneamente ritenuto inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo dei ricorsi – che ha valenza preliminare e assorbente – è fondato.
Il dispositivo della sentenza di annullamento con rinvio, relativamente al ricorso origin proposto dall’attuale ricorrente, è del seguente tenore: «Annulla la sentenza impugnata ne confronti di COGNOME NOME limitatamente alla definizione giuridica del fatto di cui al c che qualifica come reato ex art. 416 bis, primo comma, cod. pen., aggravato ai sensi del quarto comma, commesso fino all’anno 2013, e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, assorbiti i motivi in tema di attenuanti gener continuazione». In relazione agli effetti che nel giudizio di rinvio spiega la declarat assorbimento di taluni motivi contenuta nella sentenza rescindente, si è precisato che «nel cas in cui la Corte di cassazione accolga alcuni motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli a giudice del rinvio è tenuto a riesaminare ed a decidere senza alcun vincolo le questioni oggett dei motivi assorbiti, purché queste siano state ritualmente devolute alla cognizione del giud di secondo grado attraverso i motivi di appello» (così, Sez. 5, n. 5509 del 08/01/2019, Castell Rv. 275344 – 01).
2.1. Peraltro, esaminando le censure dedotte nel ricorso del COGNOME, la motivazione dell citata sentenza della Sez. 2 così si esprime (pag. 37): «Il motivo di ricorso riassunto nel 2.7.12. della narrativa, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generic
inammissibile, sussistendo motivazione logica, adeguata e congrua fondata sulla gravità delle condotte e sulla dimostrata pervicacia».
Dunque, la Corte di appello si è rifatta a tale passaggio della motivazione (COGNOME a p 5 della sentenza impugnata) ritenendo il predetto motivo inammissibile e non si è quind pronunciata in merito alla concedibilità o meno all’imputato delle circostanze attenua generiche.
E’ vero che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la rego della prevalenza del dispositivo quale immediata espressione della volontà decisoria del giudice non è assoluta ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione dell’eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi di detta v (così, tra le altre, Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267082 – 01).
3.1. Ritiene però il Collegio che lnel caso di specie, nell’evidente discrasia tra il dispositiv (nel quale il motivo sulle attenuanti generiche, così come quello in ordine alla continuazione espressamente dichiarato “assorbito”) e la motivazione (che invece lo indica come “inammissibile”) debba essere ritenuto preminente il contenuto decisorio consacrato nel dispositivo.
Infatti, la prevalenza della motivazione può operare quando si è in presenza di motivazione contestuale (Sez. 4, n. 26172 del 19/05/2016, COGNOME, Rv. 267153 – 01) oppure nel caso in cu la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relati all’indicazione della pena nel dispositivo e dall’esame della motivazione sia chiarament ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione (così, S 2, n. 35424 del 13/07/2022, COGNOME, Rv. 283516 – 01). Trattasi di casi diversi da quello esame. Peraltro, dalla esclusione del ruolo apicale e dalla riperimetrazione – in senso limita – del periodo temporale di partecipazione all’associazione da parte dell’imputato deri logicamente la necessità per il giudice del rinvio di procedere a una rivalutazione in mer all’eventuale concedibilità delle circostanze attenuanti generiche (profilo, questo, sul quale c detto la sentenza impugnata non si è pronunciata).
Per le suesposte considerazioni si impone l’annullamento della sentenza impugnata affinchè la Corte territoriale valuti il motivo, dedotto nell’appello e reiterato nel ricorso o con il quale si è censurato il mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuan generiche. All’esito di tale giudizio si dovrà eventualmente procedere alla rideterminazione del pena complessiva derivante dalla ritenuta continuazione tra i due reati. A tal fine, si dovrà applicazione del principio secondo il quale «in tema di reato continuato, il giudice d cognizione, chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio altri già giudicati con sentenza irrevocabile, al fine di determinare il reato più grave, pu riferimento al criterio della pena, rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, previsto dag 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudice dell’esecuzione, o
apprezzarne e compararne la gravità» (da ultimo, v. Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Assinnata, Rv. 273447 – 01; principio, questo, che per la continuazione “in executivis” è stato di rece confermato da Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023 – dep. 16/02/2024, Giampà, Rv. 285865 – 01). In tale operazione si terrà anche conto che «l’applicazione della continuazione tra reati giudi con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei con questi ultimi – siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell’art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 35582 del 22/02/2018, COGNOME, Rv. 273547 – 01).
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente