Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31897 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31897 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia avverso la sentenza data 17/01/2025 del Tribunale di Bergamo nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME nato a Solothurn (Svizzera) il 01/08/1974;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sost Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto che la Corte di cassazione disponga correzione dell’errore materiale della sentenza del Tribunale di Bergamo.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Bergamo del 17 gennaio 2025, pronunciata nei confronti di NOME COGNOME è stata irrogata la pena di due mesi di arresto per l contravvenzione di cui all’art. 660 cod. pen.
Il dispositivo non risulta invece contenere alcuna indicazione in ordine ai benefic legge, mentre la motivazione indica le ragioni per cui la pena deve essere condizionalmente sospesa, affermando che, alla luce della ipotizzata deterrenza svolta dalla sentenza d condanna, all’imputato potevano concedersi i doppi benefici di legge.
Interpone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, significando che, ai sensi dell’art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen. sussiste interesse all’impugnazione in capo al Procuratore nell’interesse dell’imputato.
Sottolinea, inoltre, che l’impugnazione si prefigge di risolvere anticipatamente proble che si porrebbero in sede esecutiva, domandando che la Corte voglia integrare il dispositivo della sentenza, mediante l’aggiunta dell’indicazione dei benefici di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1. Osserva il Collegio che è ravvisabile l’interesse del Procuratore generale presso l Corte di appello a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza in oggetto, atteso che alla luce della disposizione di chiusura di cui all’art. 608, comma 4, cod. proc. pe Procuratore generale presso la Corte di appello e il Procuratore della Repubblica presso Tribunale possono anche ricorrere per cassazione nei casi previsti dall’art. 569 e da al disposizioni di legge e che, a mente dell’art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., “Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato solo co ricorso per cassazione.”.
Appare significativo rilevare che il ricorrente, segnalando l’interesse in fa dell’imputato, combinato con l’esigenza di «scongiurare il rischio di insorgenza di problematiche nella fase esecutiva», ha evidenziato come l’impugnazione miri ad ottenere effettivi riflessi sulla posizione dell’imputato, per cui il ricorso è ammissibile, non ravvi l’ipotesi di inammissibilità, riservata ai casi di ricorso per cassazione della parte pu finalizzato ad ottenere l’esatta applicazione della legge, ma senza effettive conseguenze sul posizione dell’imputato (cfr. cfr. Sez. 5, n. 15143 del 06/03/2025, P., Rv. 287913-01; Sez. 2, 37876 del 12/09/2023, COGNOME, Rv. 285026-01).
1.2. Ciò premesso, è costante affermazione giurisprudenziale, condivisa dal Collegio, che il contrasto tra dispositivo e motivazione debba risolversi con la logica prevalen dell’elemento decisionale sull’elemento giustificativo (cfr. Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2 COGNOME, Rv. 269375-01, Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, COGNOME, Rv. 267177-01), salvo specificità del caso, come nell’ipotesi di un errore materiale nel dispositivo (cfr., tra Sez. 2, n. 13904 de 09/03/2016, COGNOME, Rv. 266660-01, e Sez. F, n. 47576 del 09/09/2014, COGNOME, Rv. 261402-01).
In altre decisioni si osserva peraltro che, in caso di contrasto tra disposit motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositi parte di esso (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690-0 relativa ad una fattispecie in cui nel dispositivo era stata omessa la statuizione di concessi della sospensione condizionale della pena, i presupposti della quale, invece, erano sta riconosciuti in motivazione).
Osserva il Collegio che la possibilità di modificare con la motivazione il disposit anche quando questo non è inficiato da errori materiali obiettivamente rilevabili dagli att riflette tuttavia in senso negativo, finendo per vanificarne la portata, sulla regol immediatezza della deliberazione subito dopo la chiusura del dibattimento (art. 525 cod. proc pen.) e sulla fondamentale funzione di garanzia che questa regola assume per l’imputato (art. 525, comma 3, cod. proc. pen.).
Ciò premesso ed esaminando il caso di specie, la sentenza del Tribunale, con riguardo alla concessione dei benefici di legge (id est: sospensione condizionale della pena e non menzione), presenta una difformità tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione, redatta e letta contestualmente, ma depositata in cancelleria nel termine di sessanta gior dopo la decisione del giudizio.
2.1. Come il dispositivo letto all’udienza del 17 gennaio 2025, anche quello a corred del corpo motivazionale della sentenza non reca l’indicazione della concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione, così recitando: «Visti gli artt. 533 e 535 e ss. c.p.p. dichiara COGNOME NOME responsabile del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi due di arresto, oltre pagamento delle spese processuali. Motivazione entro il termine di 60 giorni.».
In motivazione, la decisione osserva, dopo avere affermato che «l’imputato per circa un anno ha quotidianamente importunato la persona offesa con le molestie descritte supra dalla stessa» che «Sotto il profilo sanzionatorio, per il consenso all’acquisizione di atti da parte difesa, è possibile riconoscere le circostanze attenuanti generiche. Valutati i criteri in dall’art. 133 cod. pen., si ritiene congrua la pena di mesi due di arresto, così calcolata: tre di arresto, diminuita per le circostanze attenuanti generiche all’inflitto. Ritenendo presente sentenza assurga a deterrente per la commissione di ulteriori azioni illecite, si ri che possano essere concessi i benefici di legge».
Il Tribunale è rimasto pertanto silente in ordine alla concessione dei benefici momento della lettura del dispositivo, espressione della volontà decisoria, ritenendo di pote concedere i benefici di legge con la motivazione non contestuale della sentenza, giustificandone il riconoscimento con l’argomento secondo il quale la sentenza di condanna poteva assurgere a deterrente rispetto alla commissione di ulteriori azioni illecite.
Alla luce di tali indicazioni, osserva il Collegio come non sia dato stabilire se la man inclusione dei benefici sia stata frutto di mera vista o dimenticanza – cui non soccorre la sca motivazione – o se la successiva indicazione della loro concessione sia stata effetto di ripensamento postumo, rispetto al momento della decisione. (cfr., in tale senso, Sez. 1. 40240 del 12/09/2024, PG contro NOME COGNOME non mass.) i come tale non consentito.
Alla luce della sintetica motivazione, da valutarsi congiuntamente alla mancata richiesta delle parti di benefici in sede di discussione, deve ritenersi insormontabile il principio ge della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, difettando quegli elementi «certi e logi suscettibili di fare ritenere erroneo il dispositivo, per contro emergendo dagli atti indicaz contrario segno a suffragare una non trascurabile gravità della condotta di molestie, reiterat per la durata di circa un anno.
Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 12/09/2025.