Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37375 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37375 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nata a Tropea il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 09/04/2025 del Tribunale di Milano letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il ,
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, giudicando in sede di rinvio, a seguito di appello del AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Milano avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con il quale era stata disposta la revoca del sequestro a fini di confisca per equivalente di due immobili siti in Tropea (VV) intestati a NOME COGNOME, in riforma della decisione, ha disposto il sequestro di detti immobili, in relazione al reato di cui all’art. 648-bis ascritto al coniuge NOME COGNOME cod. pen. e ai sensi degli artt. 12-bis d.leg.vo n. 74/2000, 640-quater e 322- ter cod. pen.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME deducendo con unico motivo violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen. in relazione alla ritenuta disponibilità degli immobili da parte del marito NOME COGNOME. Il Tribunale non ha rispettato l’obbligo di motivazione a riguardo, giustificando il provvedimento assumendo che ci si troverebbe dinanzi a un’operazione simulatoria e che, pertanto, “COGNOME potrebbe agire giudizialmente, in sede civile, per rivendicare i propri diritti, facendo valere la natura simulatoria dell’operazione”, senza alcun concreto fondamento, non essendo stati indicati gli elementi dai quali desumere tale ricostruzione e posto che lo stesso Tribunale non smentisce gli elementi indicati dalla difesa per dimostrare la riferibilità esclusiva alla NOME degli immobili, rispetto alla quale è ritenuta prevalente la provenienza delle risorse economiche utilizzate per l’acquisto degli immobili dal marito indagato.
In assenza di istanza di trattazione orale il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso per iscritto come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il provvedimento impugnato, dopo aver chiarito che, rispetto al sequestro, la ricorrente deve essere considerata quale terza interessata, in quanto formale intestataria di beni immobili da ritenersi nella reale disponibilità di NOME COGNOME, autore dei reati di cui agli artt. 12-bis d. Igs. N. 74/200, 640-quater, 322ter cod. pen., in relazione al quale il sequestro preventivo è disposto ai fini della confisca per equivalente. Secondo il provvedimento impugnato, indiscussa la autonoma gestione dell’attività svolta nei due immobili da parte della RAGIONE_SOCIALE, il
punto centrale della ricostruzione, decisivo ai fini della decisione, riguarda la indubbia provenienza delle risorse economiche utilizzate per l’acquisto degli immobili, trasferite alla RAGIONE_SOCIALE dal RAGIONE_SOCIALE e provenienti dalle società coinvolte nei reati contestati a quest’ultimo, proprio nel periodo temporale che interessa la vicenda cautelare (anno 2019), utilizzate per pagare i venditori. Assume il Tribunale che, a fronte di tale ricostruzione, deve ritenersi che gli immobili siano rimasti nella sfera di interesse patrimoniale di COGNOME, il quale in ogni momento potrebbe rivendicarne la effettiva ed esclusiva titolarità sostanziale, facendo valere la natura simulatoria dell’operazione in sede civile per rivendicare i propri diritti.
3. Costituisce condiviso orientamento, in caso di sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato, che incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi; a tal fine, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi all’indagato (Sez. 3, n. 35771 del 20/01/2017, COGNOME, Rv. 270798 – 01), essendosi argomentato che, nell’ambito di tale onere, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo alla persona estranea, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del P.M., della disponibilità degli stessi da parte dell’indagato (Sez. 3, n. 36530 del 12/05/2015, dep. 10/09/2015, COGNOME, Rv. 264763). Infatti, diversamente ragionando, la motivazione si arresterebbe al solo aspetto “in negativo”, rappresentato cioè dalla individuazione degli elementi dimostrativi delle ragioni per le quali il terzo non potrebbe essere l’effettivo titolare del bene, da ciò solo, però, non potendo discendere al tempo stesso, ed “in positivo”, la dimostrazione che titolare effettivo dovrebbe essere l’indagato. E ciò, anche in ragione dell’impossibilità di fare applicazione del diverso criterio, dettato per il sequestro cosiddetto “allargato” di cui all’art. 12 sexies del d. I. n. 306 del 1992, 3 della presunzione, desunta da particolari indici, di non appartenenza effettiva al formale titolare del bene. Ancora, nell’affermare, sullo stesso tema, che il giudice è tenuto ad effettuare una pregnante valutazione del “periculum in mora”, sia pure in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell’indagato, sulla base di elementi che appaiano concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest’ultim (Sez. 2, n. 32647 del 17/04/2015, Catgiu, Rv. 264524), è ribadito il principio secondo il quale il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può ricadere su beni anche solo nella disponibilità dell’indagato, per essa dovendosi intendere la relazione effettuale con il bene, connotata dall’esercizio dei Corte di Cassazione – copia non ufficiale
poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, COGNOME e altri, Rv. 255950), cosicché i beni, se anche siano formalmente intestati a terzi estranei al reato, devono ritenersi nella disponibilità dell’indagato quando essi, sulla base di elementi specifici e dunque non congetturali, rientrino nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, COGNOME ed altri, Rv. 252378).
Ritiene questa Corte che il Tribunale non ha fatto buon governo dei richiamati principi, affermando apoditticamente la sussistenza di tale potere dispositivo da parte dell’indagato individuando una pretesa simulazione alla base della disponibilità dei beni immobili sequestrati alla terza interessata – del tutto pacificamente da essa direttamente gestiti per interessi propri – del tutto priva dei correlati indici fattuali e ipotizzando, parimenti del tutto astrattamente, la possibilità – da parte dell’indagato – di far valere tale simulazione azionando una pretesa restitutoria degli immobili.
La apoditticità dell’assunto posto a base della decisione ne designa la radicale e insanabile illegittimità per mancanza di motivazione, conducendo all’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con restituzione degli immobili all’avente diritto.
Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
proc. pen. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone l’immediata restituzione dei beni in sequestro. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod.
Così deciso il 15/10/2025.