Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48330 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48330 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
NOME n. a Crotone il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 21/4/2023
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del udito il difensore AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO ha illustrato i motivi chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di ries avanzata nell’interesse di NOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale che, in data 15/3/2023, aveva dispos il sequestro preventivo, in via diretta o per equivalente, della somma di euro 653.421,27 n
disponibilità, anche per interposta persona, di COGNOME NOME, indiziato del del associazione per delinquere finalizzata ai reati tributari e al riciclaggio.
Il Gip aveva ordinato la misura anche in relazione al Bar RAGIONE_SOCIALEida, di proprietà dell’An NOME dell’COGNOME, ritenendo quest’ultima intestataria fittizia dell’esercizio.
Hanno proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione i difensori e procuratori speciali di NOME, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, deducendo:
2.1 la violazione di legge, con particolare riguardo all’art. 12 bis D. Lgs 74/20 insussistenza dei presupposti per disporre il sequestro preventivo nei confronti del estraneo al reato. I difensori sostengono che il collegio cautelare ha reso una motivaz solo apparente in ordine alla sussistenza dei presupposti giustificativi del vinco particolare riguardo all’asserita riconducibilità dell’esercizio ad COGNOME NOME. Aggi che non sono stati adeguatamente valutati i rilievi svolti nella memoria difensiva l’equivoca lettura RAGIONE_SOCIALE intercettazioni e la provvista lecita impiegata dalla NOME NOME dell’attività come pure gli esiti RAGIONE_SOCIALE investigazioni difensive che escludevano ogni ing dell’COGNOME nella gestione.
L’ordinanza impugnata ha conferito assorbente rilievo ad alcune conversazion intercettate tra l’COGNOME e COGNOME NOME e ai messaggi intercorsi tra lo stesso COGNOME NOME, trascurando del tutto la tesi difensiva che segnalava l’assenza di impiego di finanziarie di COGNOME NOME NOME Bar RAGIONE_SOCIALEida, la cui gestione da parte dell’NOME NOME NOME NOME un’attività intrapresa dal nucleo familiare d’origine, e il tenore dell’am n. 1288 del 15/10/2019, dalla quale emerge che il bar è di esclusiva proprietà della ricorr coadiuvata nella gestione dai NOME. Secondo i difensori, inoltre, i giudici della caute mal interpretato le espressioni dell’COGNOME nelle telefonate ritenute di valenza indiz quanto il medesimo nel riferire a se stesso la proprietà dell’attività commerciale aveva i in realtà richiamare una proprietà “di famiglia” rispetto alla quale il suo ruolo si er ad alcuni suggerimenti. Il fatto che l’COGNOME in una sola occasione si sia autodich proprietario del bar non poteva essere posto alla base del vincolo cautelare in assenza elementi concretamente dimostrativi dell’esercizio di poteri gestori, cirNOMEanza es dall’esito RAGIONE_SOCIALE indagini difensive consistite nell’escussione di alcuni dipendenti del hanno negato ogni ingerenza dell’COGNOME nella gestione.
Secondo i difensori l’ordinanza impugnata ha, altresì, omesso di valutare documentazione allegata alla consulenza di parte e la cirNOMEanza che il bar NOMEit un’attività avviata dalla famiglia d’origine della NOMENOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi almeno in parte non consentiti e, comunque, manifestamente infondati. Ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o ” procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME,Rv. 239692 – 01),i difensori nella specie incentrano le proprie doglianze sull’asserito difetto di elementi ind atti a comprovare l’interposizione reale nella proprietà della RAGIONE_SOCIALE, società uninomi esercente l’attività di bar intestata alla NOMENOME NOME dell’COGNOME, indagato partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari riciclaggio. In particolare, lamentano l’erronea valutazione di conversazioni e messaggi da quali i giudici cautelari hanno desunto una rivendicazione di proprietà dell’esercizio da pa dell’indagato e la svalutazione degli esiti RAGIONE_SOCIALE indagini difensive attestanti l’asse ingerenza nella gestione societaria nonché la riferibilità dell’avvio dell’attività alla d’origine della ricorrente. Si tratta di profili che in larga parte l’ordinanza impugn espressamente scrutinato e disatteso con motivazione congrua, ritenendoli inidonei ad incidere sull’affermata disponibilità del compendio sequestrato in capo all’COGNOME. particolare a pag. 5 il collegio ha richiamato la memoria del Rag. COGNOME, segnalando la genericit della deduzione circa le risorse utilizzate per la rilevazione dell’attività e l’ini dell’intercettazione ambientale che la difesa assume pretermessa. Quanto alle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive la ricorrente oblitera l’illustrazione della rilevanza d RAGIONE_SOCIALE stesse nel contesto RAGIONE_SOCIALE emergenze scrutinate e il principio, NOMEantemente affermat da questa Corte, secondo non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (tra molte,Se 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096 – 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275500 – 01). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
1.1 II Tribunale in punto di riferibilità dell’esercizio all’indagato ha richiamato gli es conversazioni intercettate dalle quali consta che l’COGNOME reiteratamente rivendicava proprietà della società e del bar, qualificandolo come proprio, attribuendosi la paternit alcune scelte imprenditoriali, illustrando le iniziative assunte per regolare il contenzioso l’amministrazione finanziaria e, come si desume dai messaggi intercorsi con la NOMEa NOME NOME impegni per la cessione a terzi della gestione del locale.
A fronte di emergenze convergenti nell’attestazione della giuridica disponibilità compendio sequestrato in capo all’COGNOME la difesa sollecita una alternativa interpretazi RAGIONE_SOCIALE conversazioni indizianti a fronte di una motivazione priva di criticità logiche e so una diffusa svalutazione della produzione difensiva senza enucleare elementi capaci di incidere in senso decisivo sulla trama giustificativa del provvedimento impugnato.
Questa Corte ha reiteratamente chiarito che in materia di intercettazioni telefonic NOMEituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di meri l’interpretazione e la valutazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni, il cui apprezzamento n può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogic irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 – 01).
Il quadro indiziario scrutinato in sede di cautela reale è, dunque, idoneo a prova secondo lo statuto proprio della fase, l’esistenza di un collegamento qualificato tra il b l’indagato sulla base di elementi concretamente indicativi della effettiva disponibili medesimo da parte dell’COGNOME, convalidando la tesi d’accusa di una divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in piena coerenza con i principi d in materia dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di confisca per equivale la “disponibilità” del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni n quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il p dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione conno dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 3, n. 13/12/2018, dep. 2019,Rv. 274852 – 01; Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Rv. 255950 01).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarat inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 31 ottobre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Pre idente