Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47911 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47911 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa in data 20/04/2023 dal Tribunale di Lucca visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memòria di replica del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20/04/2023, il Tribunale di Lucca ha rigettato la richiesta di riesame presentata da COGNOME NOME, in qualità di terzo sequestrato nel procedimento a carico di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Lucca (decreto eseguito dal P.M., tra l’altro, apponendo il vincolo reale su un immobile di proprietà dell’odierna ricorrente).
Ricorre per cassazione la COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto
applicabile il concetto di “disponibilità”, in capo a COGNOME NOMENOME dell’immobile di proprietà della figlia NOMENOME NOME particolare, si contesta l’assunto per c quest’ultima non sarebbe stata in grado di acquistare il bene con risorse proprie, e che l’intestazione fittizia avrebbe avuto la sola finalità di evitare una possibil futura confisca. Al riguardo, si fa leva sul fatto che l’immobile era stato acquistato dalla COGNOME NOME un mutuo, e che i lavori di ristrutturazione erano stati da lei pagati – anche attraverso la società RAGIONE_SOCIALE di cui ella era amministratrice – in modo pienamente tracciabile, ciò che rendeva irrilevante il fatto che il COGNOME avesse operato consistenti prelievi dal proprio conto corrente. Sotto altro profilo, si deduce l’insufficienza del fatto che il padre della ricorrente risiedeva nell’immobile in questione: circostanza spiegabile con un atto di liberalità della figlia, la quale abitava altrove con il proprio compagno pur mantenendo formalmente la residenza nello stesso immobile e l’intestazione RAGIONE_SOCIALE utenze da lei pagate. Si sottolinea, infine, la posizione di terzo di buona fede rivestita dall COGNOME.
Con memoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita il rigetto del ricorso, osservando che il provvedimento del Tribunale risultava adeguatamente motivato con riferimento a tutti i profili denunciati.
Con memoria di replica, il difensore ribadisce la fondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianze prospettate e non adeguatamente confutate nella requisitoria, insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Secondo un indirizzo interpretativo del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, «in tema di confisca per equivalente, la “disponibilità” del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interess economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà» (Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019, De Nisi, Rv. 274852 – 01).
In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, deve osservarsi che il provvedimento impugnato si sottrae alle censure difensive, avendo valorizzato non solo il fatto, di intrinseco indiscutibile rilievo, che COGNOME NOME risultav residente (con la moglie e l’altra figlia) nell’immobile per cui è causa (dove anche la ricorrente aveva la formale residenza, pur non avendovi mai abitato), ma anche
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le ulteriori circostanze per cui, da un lato, era stato COGNOME NOME a condurre le trattative per l’acquisto (esprimendo l’intendimento di acquistare una casa per tutta la famiglia); d’altro lato, l’immobile era stato poi acquistato da COGNOME NOME NOME un mutuo, ma la considerevole somma utilizzata per la ristrutturazione (ben 170.000 Euro tra il 2019 e il 2021) era stata erogata in parte da lei stessa (pur disponendo del solo introito di 2/3.000 Euro mensili, derivante dalla carica di amministratrice della RAGIONE_SOCIALE), ovvero da quest’ultima (pur trattandosi di spese palesemente estranee all’attività di impresa). A fronte di tali evidenti criticità nella individuazione RAGIONE_SOCIALE risorse necessarie da parte della RAGIONE_SOCIALE (tali da rendere priva di ogni plausibilità l’ipotesi, prospettata in ricorso, di un atto di liberalità della figlia in favore del padre), il Tribunale ha altresì p in rilievo il contemporaneo, massiccio ricorso al prelievo di danaro contante da parte del padre della ricorrente (cfr. pag. 4-5 dell’ordinanza impugnata).
Si tratta di un percorso argomentativo che non solo consente di escludere che si versi in ipotesi di assenza o mera apparenza della motivazione, ma che appare in linea – specie nell’attuale fase cautelare – con la elaborazione giurisprudenziale in tema di “appartenenza”, nel senso precedentemente chiarito: essendo stata posta in rilievo, da parte del Tribunale, non solo il sicuro intervento di COGNOME NOME nelle fasi dell’acquisto, ma anche una situazione di effettiva riferibilità a quest’ultimo dell’immobile per cui è causa.
3.· Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigli tensore
Il Presidente