Disparità di Trattamento tra Coimputati: Legittima se le Condotte non sono Sovrapponibili
Il principio di uguaglianza davanti alla legge impone che situazioni uguali siano trattate in modo uguale. Tuttavia, cosa accade quando due persone, coinvolte nello stesso procedimento penale, ricevono un trattamento diverso? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta proprio un caso di presunta disparità di trattamento, chiarendo quando questa differenza sia non solo legittima, ma anche doverosa.
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato da un imputato condannato per furto aggravato in concorso, il quale lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a differenza di quanto avvenuto per il suo coimputato.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte di Appello di Cagliari per concorso in furto aggravato, decideva di ricorrere in Cassazione. L’unico motivo del ricorso si basava su un presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero errato nel non applicare anche a lui la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, beneficio che era stato invece riconosciuto all’altro correo (il padre). Questa decisione, secondo il ricorrente, avrebbe generato una palese e ingiustificata disparità di trattamento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che non sussisteva alcuna illogicità nella decisione della Corte territoriale, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Giustificata Disparità di Trattamento
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella valutazione comparativa delle posizioni dei due coimputati. I giudici hanno chiarito che, per poter parlare di una disparità di trattamento illogica e censurabile, è necessario che le situazioni processuali e fattuali dei soggetti coinvolti siano minimamente sovrapponibili. Nel caso di specie, questa sovrapposizione era del tutto assente.
La Corte ha evidenziato una differenza sostanziale e decisiva:
1. Posizione del Ricorrente: L’imputato che ha presentato ricorso era stato condannato per ben quattro distinti delitti, dimostrando una maggiore offensività complessiva della sua condotta.
2. Posizione del Coimputato (il padre): Nel giudizio di appello, al padre risultava contestato unicamente il reato di furto di energia elettrica, una condotta evidentemente meno grave rispetto al quadro accusatorio del figlio.
Sulla base di questa netta distinzione, la Cassazione ha concluso che la diversa valutazione operata dalla Corte d’Appello non solo era logica, ma anche giuridicamente corretta. La maggiore gravità e la pluralità dei reati contestati al ricorrente giustificavano ampiamente la mancata applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto. Non vi era, dunque, alcuna violazione del principio di uguaglianza, ma una corretta applicazione del principio di proporzionalità della sanzione alla gravità del fatto commesso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del diritto penale: la valutazione della posizione di ogni imputato deve essere individuale e basata sulle specifiche condotte contestate. Non è possibile invocare una disparità di trattamento confrontando situazioni che, sebbene legate da un vincolo di concorso, presentano un diverso grado di offensività e gravità.
Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’argomento della disparità di trattamento può essere sollevato con successo solo quando le posizioni degli imputati sono realmente analoghe. In assenza di tale presupposto, come nel caso analizzato, il motivo di ricorso è destinato a essere dichiarato manifestamente infondato. La decisione sottolinea l’importanza di analizzare nel dettaglio il quadro accusatorio di ciascun concorrente nel reato prima di poter affermare l’esistenza di un’irragionevole differenza sanzionatoria.
Per quale motivo il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello?
Il ricorrente ha contestato la sentenza per un vizio di motivazione, sostenendo che la Corte non gli avesse applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a differenza di quanto concesso al coimputato, creando così una disparità di trattamento.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la lamentela sulla disparità di trattamento?
No, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato, stabilendo che non sussisteva alcuna illogica disparità di trattamento tra il ricorrente e il coimputato.
Qual era la differenza sostanziale tra la posizione del ricorrente e quella del suo coimputato?
La differenza fondamentale risiedeva nel fatto che il ricorrente era stato condannato per quattro distinti delitti, con una maggiore offensività concreta, mentre al coimputato (il padre) nel giudizio di appello era contestato solo il furto di energia elettrica. Le loro posizioni, quindi, non erano minimamente sovrapponibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9314 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9314 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 08/08/1988
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio motivazione, perché pur avendola riconosciuta nei confronti dell’altro corr Corte territoriale non ha provveduto ad applicare la causa di non punibili particolare tenuità del fatto in favore dell’odierno ricorrente – r responsabile del concorso nel reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo e n. 2, cod. pen. – è manifestamente infondato;
che, peraltro, la posizione del ricorrente (condannato per quattro d delitti) non era minimamente sovrapponibile, anche in termini di conc offensività, a quella del padre (a cui, nel giudizio di appello, risultava c solo il furto di energia elettrica) e, dunque, non sussiste nessuna illogica di trattamento;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.