Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26384 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26384 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME Di NOME COGNOME;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’Avvocato NOME COGNOME nell’interesse del ricorrente, con le quali ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l’appello di NOME volto ad ottenere la revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere
con quella degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, per il reato di c all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 8) e altri delitti in materia di stupefacent
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso NOMECOGNOME con atto sottoscritto dal difensore, articolando un unico motivo, con il quale censura violazioni di legge e vizio di motivazione, in ordine alle esigenze cautelari, per la disparità di trattamento rispetto ad altri coindagati, per i quali è stata o revocata o sostituita la custodia cautelare in carcere, da ritenersi fatto nuovo sopravvenuto, e per l’assenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati contestati non bastandone la sola gravità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità.
Deve preliminarmente darsi atto che NOME è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di partecipazione ad un’associazione dedita al narcotraffico, anche con il ruolo di gestore della coltivazione e dei depositi di cannabis (capo 8), e per i reati-fine dell’associazione – acquisto, trasporto, detenzione a fini di cessione e coltivazione di stupefacenti (capi 20, 25, 26, 27, 30, 32, 33 e 34) -, ordinanza sulla quale è intervenuto il giudicato cautelare con sentenza Sez. 6, n. 34190 del 18/07/2024, cosicchè i generici profili di censura circa l’assenza di attualità e concretezza del rischio di recidiva, in assenza di elementi nuovi, non è più valutabile.
In ordine, invece, al tema della disparità di trattamento, l’analogo provvedimento emesso nei confronti dei coindagati, in ordine alla sostituzione della misura cautelare, può costituire un fatto nuovo sopravvenuto del quale tenere conto, senza però che vi sia alcun automatismo circa l’estensione della valutazione favorevole al coindagato (Sez. 2, n. 20281 del 18 02 2016, COGNOME, Rv. 266889) e, comunque, utile con riferimento al quadro indiziario, ma non anche circa le esigenze cautelari che devono essere vagliate in modo personalizzato.
Nel caso in esame, il ricorrente sollecita una generica rivalutazione del quadro cautelare senza offrire, però, alcun elemento per ritenere sussistente una piena identità tra le posizioni.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, poiché la posizione di ciascuno è autonoma, la valutazione da svolgere, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen., con particolare riguardo al pericolo di recidiva, si fonda, oltre che sulla diversa entit
del contributo assicurato da ognuno alla compagine criminale e alla realizzazione degli illeciti contestati in via provvisoria, anche su profili strettamente attinenti a
personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l’adozione di regimi difformi, pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato (Sez. 4, n.
13404 del 14/02/2024, Rv.286363).
3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle
spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
1-ter,
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma disp. att. cod. proc. pen
Così deciso il 12 giugno 2025
La Consigliera estensora
Il Prsidente