Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33369 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33369 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE MILITARE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GI19-5 -ESPE
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COGNOME
che ha concluso chiedendo
Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
‘E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di NOME COGNOME che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza emessa in data 22 marzo 2023 il Tribunale Militare di Roma ha affermato la penale responsabilità del NOME, in riferimento alla contestazione del reato di cui all’art.173 cod.pen.mil .pace (disobbedienza aggravata), con condanna RAGIONE_SOCIALE‘imputato alla pena di mesi due di reclusione militare, previa concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche.
1.1 In fatto, la contestazione riguarda quanto accaduto in data 20 maggio 2020 quando il COGNOME si presentava ad una convocazione da parte del superiore COGNOME AVV_NOTAIO (in presenza anche del ColAVV_NOTAIO COGNOME) e rappresentava di aver attivato la registrazione del colloquio tramite il proprio cellulare; ricevuto l’ordine di interrompere la registrazione, non vi ottemperava, determinando il superiore, dopo consultazione telefonica con il AVV_NOTAIO, a disporre la sua uscita dall’ufficio.
1.2 Secondo il Tribunale, in sintesi:
non vi è dubbio circa l’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘ordine rivolto al NOME, posto che lo stesso imputato ha prodotto la registrazione del colloquio da cui si evince con chiarezza che l’ordine a lui rivolto – più volte – era quello di interrompere la registrazione e restare all’interno RAGIONE_SOCIALE‘ufficio;
l’ordine di interrompere la registrazione era legittimo, anche in ragione dei contenuti RAGIONE_SOCIALEa Circolare n.2106 del 2019 RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE che vieta le riprese audio all’interno RAGIONE_SOCIALEe infrastrutture militari;
il motivo RAGIONE_SOCIALEa convocazione era rappresentato dal contenuto di una relazione di servizio che il COGNOME aveva inoltrato (non in via gerarchica, anche perché riguardava condotte tenute dai diretti superiori NOME e NOME) solo pochi giorni prima.
In riferimento alla tesi difensiva – secondo cui la registrazione RAGIONE_SOCIALE‘incontro del COGNOME con i superiori in grado COGNOME e ColCOGNOME COGNOME era altamente opportuna nell’interesse di tutti – il Tribunale rileva che si tratta di ragioni «non rilevanti giuridicamente» .
Viene ritenuta pienamente integrata la condotta di reato, anche in rapporto al relativo elemento psicologico.
La Corte Miliare di Appello con sentenza del 11 ottobre 2023 ha confermato la prima decisione.
2.1 Anche secondo la Corte di Appello la condotta di inottemperanza all’ordine è dimostrata in fatto e non risulta giustificata.
In sede valutativa la Corte di secondo grado afferma che:
la convocazione del COGNOME era avvenuta per esigenze attinenti al servizio, posto che il NOME aveva indirizzato direttamente al superiore comando una relazione, senza seguire la ordinaria procedura per il tramite RAGIONE_SOCIALEa linea gerarchica;
anche l’ordine di interrompere la fonoregistrazione era, dunque, inerente al servizio ed è stato chiaramente impartito al COGNOME;
non vi è stato mai un reale contrordine ma esclusivamente una posteriore interlocuzione tra il NOME e il NOME durante la quale il primo consentiva alla registrazione del momento in cui si realizzava la telefonata con il AVV_NOTAIO;
da ciò deriva la convinzione circa la piena ricorrenza del ‘dolo di disobbedienza’ in capo al COGNOME.
Ancora, si precisa che l’ordine poteva essere disatteso solo se manifestamente criminoso, aspetto che -in tutta evidenza -non si rinviene.
2.2 Non viene, inoltre ritenuta sussistente alcuna causa di giustificazione. Sul punto, la Corte di secondo grado afferma che la pregressa situazione di «conflittualità» tra il COGNOME e suoi diretti superiori non rendeva legittima la modalità di registrazione RAGIONE_SOCIALE‘incontro, essendo al più un aspetto attinente la sfera intima dei motivi RAGIONE_SOCIALEa condotta, che può rifluire sul trattamento sanzionatorio. La relazione di servizio redatta dal COGNOME prima RAGIONE_SOCIALEa convocazione seguì, peraltro, il suo corso.
2.3 Viene pertanto confermata integralmente la prima decisione anche in riferimento alla assenza dei presupposti applicativi RAGIONE_SOCIALEa causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. . Cica tale aspetto la Corte di secondo grado evidenzia che il NOME è un Ufficiale, il che concretizza un particolare dovere di lealtà nel rispetto dei doveri di istituto. Viene ritenuto elemento negativo RAGIONE_SOCIALEa condotta l’aver manifestato così profonda e reiterata sfiducia nei confronti dei superiori gerarchici.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME NOME. Il ricorso è affidato a tre motivi, che verranno di seguito richiamati, nei limiti di effettiva necessità per la decisione (art. 173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen.). Sono stati depositati motivi aggiunti il 23 marzo 2024.
3.1 Al primo motivo, dopo ampia premessa in fatto, il ricorrente introduce deduzione in termini di erronea applicazione di legge. Il motivo si articola in sette punti.
3.1.1 Si rappresenta la violazione di regole di giudizio e di apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie, posto che la Corte non tiene conto di alcune circostanze di fatto rilevanti. In tema di ritualità RAGIONE_SOCIALEa convocazione, in particolare, non viene evidenziato che la relazione di servizio inoltrata al superiore comando aveva ad oggetto proprio condotte ‘non corrette’ tenute dai diretti superiori NOME e COGNOME. Da qui la ‘diffidenza’, più che legittima, del COGNOME a presentarsi davanti a coloro che lo avevano convocato in data 20 maggio 2020.
3.1.2 Non era, pertanto, una convocazione «inerente al servizio» ma una convocazione relativa a questioni personali dei due superiori in grado (uno dei quali, peraltro, risultava essere quel giorno in smart working) .
Ciò rendeva legittima la tutela che il NOME intendeva realizzare tramite la fonoregistrazione.
3.1.3 Si contesta, in ogni caso, la diretta applicabilità RAGIONE_SOCIALEa Circolare SME del 2019, che richiedeva integrazioni di disciplina non avvenute.
3.1.4 Si ritiene erronea la decisione nella parte in cui non ritiene applicabile la scriminante RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di un diritto.
Pacifica è la liceità RAGIONE_SOCIALEa condotta di registrazione di un colloquio tra soggetti presenti (anche all’insaputa di uno dei colloquianti) lì dove sussista una esigenza obiettiva di documentazione per ragioni di tutela del soggetto che la realizza. Si ribadisce che le esigenze di autotutela erano evidenti, posto che la relazione di servizio redatta dal COGNOME riguardava condotte ascrivibili proprio ai soggetti che lo avevano convocato. Vi era pertanto la piena applicabilità RAGIONE_SOCIALEa scriminante, in chiave di autotutela del NOME.
3.1.5 Si ribadisce che la stessa convocazione era irrituale e da ciò derivava la no riconducibilità RAGIONE_SOCIALE‘ordine a ragioni inerenti il servizio.
3.1.6 In ogni caso si contesta la ricostruzione in fatto RAGIONE_SOCIALEa sequenza del colloquio, affermando che vi era stato un contrordine, con obiettiva incertezza circa la condotta da tenersi.
3.1.7 Si evidenzia che al più la condotta poteva essere fonte di responsabilità disciplinare.
3.2 Al secondo motivo si deduce vizio del procedimento per mancata assunzione di prova decisiva.
Si lamenta la mancata acquisizione del decreto di archiviazione relativo al procedimento n.39 del 2021, posto che da detto atto giudiziario risultano le plurime iniziative prese in danno del NOME da altri soggetti appartenenti alla Amministrazione Militare e le necessità di difesa del NOME.
3.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego RAGIONE_SOCIALEa causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. .
L’intera motivazione, anche sul punto RAGIONE_SOCIALEa causa di non punibilità, è influenzata dalla ritenuta inconsistenza RAGIONE_SOCIALEe ragioni ‘difensive’ che animavano la condotta del COGNOME. Si ribadisce che la stessa convocazione era inerente a ragioni personali e da qui il legittimo convincimento del COGNOME di poter operare la registrazione del colloquio, ai fini difensivi più volte evocati nell’atto di ricorso. Ciò, quantomeno, doveva essere valutato in rapporto alle modalità RAGIONE_SOCIALEa condotta ed alla estrema lievità RAGIONE_SOCIALE‘offesa.
Nei motivi aggiunti vengono riproposte, in sintesi, le doglianze oggetto del ricorso principale. Si ribadisce che il NOME doveva tutelare un segreto di ufficio contenuto RAGIONE_SOCIALEa relazione di servizio in tema di irregolarità RAGIONE_SOCIALEa gestione degli alloggi militari) e che per questa ragione si era determinato a registrare il colloquio. L’ordine di interrompere la registrazione non era legittimo perché proveniva da un soggetto interessato, in un contesto che non poteva dirsi inerente al servizio. Il reato non poteva dirsi sussistente anche in ragione RAGIONE_SOCIALEa carenza di elemento psicologico. In subordine si insiste per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen., sussistendone ampiamente i presupposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, al terzo motivo.
I primi due motivi sono infondati, per le ragioni che seguono.
2.1 Al primo motivo si ripropongono una serie di questioni che riguardano essenzialmente – il contesto in cui si colloca la condotta tenuta dal NOME, le ragi del comportamento da lui tenuto, la qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘ordine in termini di inerenza o meno al servizio.
Si tratta di punti RAGIONE_SOCIALEa decisione che risultano esaminati in maniera congrua e senza vizi in diritto nella decisione di merito.
2.1.1 In particolare, va osservato che nella interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disposizion incriminatrice è necessario compiere riferimento ai contenuti di Corte Cost. ord. n.39 del 2001, lì dove si evidenzia il collegamento funzionale tra l’ordine e servizio e si afferma che oggetto RAGIONE_SOCIALEa tutela apprestata dalla norma censurata non é il prestigio del superiore in sè e per sè considerato, ma il corret funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘apparato militare, in vista del conseguimento dei suoi fini istituzionali, così come puntualmente messo in rilievo da quella giurisprudenza di legittimità e di merito che ha sottolineato che l’ordine deve sempre avere fondamento nell’interesse del servizio o RAGIONE_SOCIALEa disciplina e non può trovare causa in pretese di carattere personale o in contrasti di natura privata tra superiore e inferiore H.
2.1.2 Ora, pur in un contesto fattuale che rende non certo irrilevanti (come si dirà in seguito) gli antecedenti causali RAGIONE_SOCIALEa convocazione del COGNOME, rappresentat dall’invio di una relazione di servizio al Comando Superiore su comportamenti tenuti dai suoi diretti superiori gerarchici, sta di fatto che il COGNOME si reca &l’inco con il COGNOME ed il NOME e pretende di imporre ai superiori la modalità (registrazione audio) di realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘atto, aspetto che non può ricevere tutel sino al punto di escludere la rilevanza penale RAGIONE_SOCIALEa condotta di inottemperanza all’ordine.
2.1.3 Va rilevato, sul punto, che la convocazione del COGNOME per chiarimenti sulle modalità di inoltro RAGIONE_SOCIALEa relazione di servizio non può ritenersi atto di natura
«privata», come sostenuto dal ricorrente, posto che rientra – in senso ampio nelle attribuzioni di servizio dei superiori simile tipologia di verifica.
Il NOME, in altre parole, non poteva rifiutare di eseguire l’ordine di «interrompere la registrazione» a lui rivolto, posto che da un lato le modalità del colloquio non potevano essere decise unilateralmente dal COGNOME medesimo, dall’altro l’ordine, più volte emesso, non poteva ritenersi «manifestamente criminoso» e si inseriva in un contesto che non può dirsi estraneo al servizio, così come si è ritenuto in sede di merito.
NOME avrebbe potuto far verbalizzare il proprio dissenso per iscritto ed avrebbe potuto rifiutare di rispondere a domande che implicavano – in ipotesi – profili di segretezza opponibili a chi lo interrogava, senza – in tal modo – porsi in una condizione di disobbedienza penalmente rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.173 cod.pen. mil. pace. .
2.1.4 Vi è, pertanto, integrazione in fatto RAGIONE_SOCIALEa fattispecie astratta, atteso quanto detto sopra. Va aggiunto che la condotta di disobbedienza è sostenuta dal relativo elemento psicologico doloso, posto che lo stesso COGNOME ha rivendicato la opzione di ‘non interrompere’ la registrazione, sia pure con il convincimento di poter – in tal modo – dare esecuzione a una esigenza di autotutela.
Ma si è già spiegato che la condotta RAGIONE_SOCIALEa registrazione non era «necessitata», potendo le esigenze di riservatezza dei contenuti RAGIONE_SOCIALEa relazione di servizio essere tutelate in modo diverso. Non vi è pertanto alcun vizio nella parte RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata in cui si ritiene non applicabile la scriminante RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto.
2.2 II secondo motivo è parimenti infondato.
2.2.1 La esistenza di un clima di conflittualità tra il COGNOME ed altri militari, anche in ragione RAGIONE_SOCIALEe attività ispettive svolte dal COGNOME sulla gestione degli alloggi di servizio è un dato che la Corte di secondo grado non nega ma che – sulla specifica condotta oggetto di giudizio – non appare decisivo ad escludere la integrazione RAGIONE_SOCIALEa disobbedienza all’ordine. Da ciò deriva, come si è ritenuto in sede di merito, la non decisività RAGIONE_SOCIALEa acquisizione RAGIONE_SOCIALE‘atto indicato dal ricorrente.
2.3 II terzo motivo è, come si è anticipato, fondato.
2.3.1 Vanno premesse alcune considerazioni in punto di «fisionomia» RAGIONE_SOCIALE‘istituto di cui all’art. 131 bis cod.pen. .
Nella elaborazione giurisprudenziale RAGIONE_SOCIALEa causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (rectius RAGIONE_SOCIALEa offesa) si è affermato che l’esiguità del disvalore a fronte di fatto che integra la fattispecie tipica – è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno, alla colpevolezza (v. Sez. U n.13681 del 25.2.2016, Tushaj rv 266595).
Il riferimento testuale alle «modalità RAGIONE_SOCIALEa condotta», come è stato precisato da Sez. U 2016 Tushaj, ricomprende anche l’analisi RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo del reato, il che consente di valorizzare anche le condizioni soggettive che hanno determinato, sul piano psicologico, la commissione del reato.
Inoltre, nei reati di mera condotta (dunque di pericolo) la applicazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione di cui all’art. 131 bis cod.pen. è sempre possibile e la valutazione in ordine all’offesa al bene giuridico protetto deve avvenire al momento RAGIONE_SOCIALEa condotta secondo un giudizio prognostico “ex ante” (v. Sez. III n.23184 del 23.06.2020, rv 280158).
2.3.2 Nel caso RAGIONE_SOCIALEa disobbedienza di cui all’art.173 cod.pen.mil .pace, dunque, la rilevanza e offensività RAGIONE_SOCIALEa condotta, ai fini di cui all’art.131 bis cod.pen. – va parametrata alle circostanze di fatto in cui si è verificata la violazione e alla «incidenza» RAGIONE_SOCIALE‘ordine violato, quantomeno in prospettiva, sulla regolarità ed efficienza del servizio (secondo il giudizio prognostico prima richiamato).
2.3.3 Erra, pertanto, la Corte di secondo grado lì dove incentra – essenzialmente – la valutazione circa la applicabilità o meno RAGIONE_SOCIALE‘art.131 bis cod.pen. sulle caratteristiche soggettive RAGIONE_SOCIALE‘autore del fatto (il grado rivestito) posto che simile aspetto finisce con il valorizzare una condizione soggettiva che, nel caso concreto, non ha rilievo alcuno. Anche il tema RAGIONE_SOCIALEa manifestazione di sfiducia verso i superiori non risulta decisivo, posto che ciò risulta posto a base RAGIONE_SOCIALEa stessa incriminazione RAGIONE_SOCIALEa condotta, senza incidere sul disvalore concreto.
Inoltre, nella analisi dei profili di tenuità RAGIONE_SOCIALE‘offesa la Corte di secondo grado trascura del tutto la circostanza – niente affatto marginale – RAGIONE_SOCIALEa esistenza di profili di ‘segretezza’ RAGIONE_SOCIALEa relazione di servizio redatta dal Cap. NOME, che costui – attraverso l’espediente RAGIONE_SOCIALEa registrazione – intendeva proteggere.
Su tale aspetto la Corte di secondo grado si limita ad affermare che la relazione di servizio del NOME ha comunque «seguito il suo corso», ma questo aspetto è di primaria importanza proprio al fine di sostenere la particolare tenuità del fatto.
Il tema RAGIONE_SOCIALEa decisione è, infatti, quello di una valutazione in concreto del possibile pregiudizio arrecato all’andamento del servizio dalla condotta di inottemperanza all’ordine.
E, su tale punto RAGIONE_SOCIALEa re g iudicanda, può affermarsi – sulla base dei fatti così come ricostruiti in sede di merito e senza necessità di rinvio – che il pregiudizio alla regolarità del servizio fu assolutamente marginale, posto che dalla mancata verbalizzazione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni del COGNOME (in occasione RAGIONE_SOCIALEa convocazione o g getto di giudizio) non è sorta, anche ponendosi in via prognostica, una reale difficoltà di espletamento del servizio militare.
La relazione inoltrata dal COGNOME non sarebbe stata – per tale ragione – cestinata, come è puntualmente avvenuto, né sono stati esplicitati nelle decisioni di merito altri argomenti su cui l’attuale ricorrente avrebbe dovuto riferire.
2.3.4 Sulla base dei contenuti RAGIONE_SOCIALEe decisioni di merito va, pertanto, ritenuta sussistente la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. ; ne deriva l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è punibile per la particolare tenuità RAGIONE_SOCIALE‘offesa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 131 bis cod.pen. .
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in data 12 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente