Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30264 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30264 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorsc proposto da:
COGNOME NOME nato ad Anzio il DATA_NASCITA
avverse la sentenza del 17/01/2024 della CORTE MILITARE DI APPELLO
udita la relazione. svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le coiclusioni del PG, NOME COGNOMECOGNOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso. le:te le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha ir sistito per I ‘accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza dei 13 aprile 2023 il Tribunale militare di Verona, in rito abbresAato, ha condannato NOME COGNOMECOGNOME carabiniere in servizio nella stazione di Schio, alla pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione militare per il reato di cui al ‘art. 17:3 cod. pen. mil . pace, perché, nell’esercizio delle sue funzioni, ometteva di u – Thidire all’ordine del comandante di stazione di liberare dai propri oggetti persDnali la stanza di servizio occupata, in vista dell’arrivo di nuovi colleghi asse3nati alla stazione, lasciando nella stessa, invece, un frigorifero, una’ libreria ec a euni imballi. Il fatto è avvenuto a Schio tra luglio ed agosto 2022.
Con santenza del 17 : gennaio 2024 la Corte militare di appello, in riforma della sentEnza ii primo grado, ha dichiarato non punibile l’imputato per particolare tenwtà del fatto
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite dei difersore, con unico motivo in cui, dopo aver premesso l’esistenza di un a:tuale interesse al ricorrere, deduce violazione di legge . perché il ccm ;ortarnento tenuto dall’imputato non è idoneo, in realtà, né ad impedire né a lirnitare significativamente la possibilità dei nuovi assunti di disporre l’alloggio; inDlt -e, poiché la disciplina militare non è un bene giuridico a sé stante, ma è un istiti GLYPH funziona .e alla realizzazione dei compiti istituzionali delle forze armate, si può concludere nel senso che il ritardo nell’esecuzione di un ordine deve essere V2 iirato anche sotto il profilo della concreta portata offensiva della condotta; nel caso in esame, è la stessa pronuncia impugnata che ha ritenuto che il disservizio crea :c, contenuto in non più di un paio di settimane, è consistito non nell’impossibilità di destinare i nuovi militari all’alloggio, ma semplicemente nel limitarne lo spazio a disposizione; la stessa scelta della sentenza impugnata di appl care la causa di non punibilità della particolare tenuità finisce per confermare de :rattasi di Lna fattispecie rilevante soltanto sul piano disciplinare; occorre, inDlt -e, considerare che l’imputato è stato in licenza per una parte del periodo oggEtto della condotta e durante il periodo della licenza era impossibilitato ad ottemperare le richieste del superiore.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale militare, NOME COGNOME, ha ccnc!L so per il rigetto del ricorso.
Con memoria di replica il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
In punto di interesse a ricorrere contro la pronuncia di proscioglimento per particolare tenuità, il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento emerso nelle giurisprudenza di legittimità, secondo cui “sussiste l’interesse dell’imputato ad impugnare la sentenza che esclude la punibilità di un reato militare in appl cazione dell’art. 131-bis cod. pen., trattandosi di pronuncia che ha efficacia di quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penE le e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; è soggetta ad iscrizione
nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi del comma terzo della medesima disposizione (Sez. 1, Sentenza i. 459 del 02/12/2020, dep. 2021, De Venuto, Rv. 280226).
2. Il ricorso, pur sorretto da interesse a ricorrere è, però, infondato.
Nel suo tentativo di sostituire al giudizio di limitata offensività della condotta espresso dal giudice di appello un giudizio di totale inoffensività della stessa, il ricorso, infatti, non riesce ad evidenziare passaggi di manifesta illogicità o cont-addittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
La sentenza impugnata, nelle pagine 24 e 25, evidenzia, infatti, che la ccncotta tenuta dall’imputato non può dirsi completamente inoffensiva, in quanto la vc lontà, manifestata in modo chiaro dai superiori gerarchici, è stata disattesa, ec il Pene giuridico è stato compromesso nella misura in cui tale volontà dei periori non è stata seguita da un comportamento pienamente conforme nel risul :ato, ed è stata svilita l’autorità correlata alla manifestazione di una precisa volontà con evidenti potenziali conseguenze anche sotto il profilo emulativo, e che cc munque il rispetto della disciplina può essere funzionale anche al mantenimento del torretto e ordinato svolgimento dei rapporti di convivenza all’interno del conspi-zo militare, il che impone tra l’altro il rispetto degli spazi privati riservat al ‘interno della caserma ai singoli militari.
Il -ico-so non prende posizione, in realtà, su nessuno di questi argomenti spesi nella pron impugnata, limitandosi a sostenere che la disciplina militare è un istiti 7.0 funzionale alla realizzazione dei compiti istituzionali delle forze armate argomento su cui la sentenza impugnata aveva risposto che la disciplina può essere funzionale anche al mantenimento del corretto e ordinato svolgimento dei rappp -ti d convivenza all’interno del consorzio militare, considerazione che non viene ulteriormente controdedotta in ricorso – e, quindi, sotto questo profilo, esso è affetto cal vizio di aspecificità dei motivi di impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 1721 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. J, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, COGNOME, Rv. 268823)
Il ricorso deduce che !a stessa scelta della sentenza impugnata di applicare la causa ri nn punibilità della particolare tenuità finisce per confermare che trattasi di ur a fatt specie rilevante soltanto sul piano disciplinare, ma si tratta di deduzione ini5or data perché non corretta in diritto, in quanto l’utilizzo dell’istituto dell’ar 11;1-bis cod. pen. da parte del giudice è una conferma non della irrilevanza penale dei fatto, ma, al contrario, della rilevanza penale dello stesso, perché in caso ccnt -ario il giudice, investito peraltro, nel caso in esame, in un giudizio a ccgr izione piena quale è quello di appello, avrebbe dovuto pronunciare con priorità
il proscioglimento dell’imputato in base alla regola dell’art. 129, comma 2, cod. proc. Den.
Il ricorso deduce che nel senso della completa inoffensività della condotta depc ne arche la circostanza considerare che l’imputato è stato in licenza per una parte del periodo oggettc della condotta, e durante il periodo della licenza era impossibilitate ad ottemperare le richieste del superiore, ma l’argomento è in’orclato, perché l’imputato ha ricevuto l’ordine prima di partire per la licenza e non 41 ha ottemperato. La circostanza che egli si sia poi allontanato dalla Stazione per i periodo della licenza lasciando l’alloggio di servizio riservato ai nuovi colleghi occupato dai suoi arredi, lungi dall’essere a lui favorevole nella valutazione ccm3lessiva della sua condotta, gli si rivolge contro, perché sta a significare che eoli ha considerato già prima di partire che l’ordine sarebbe rimasto inottemperato per tutto i periodo della licenza, periodo nel quale i suoi nuovi colleghi sarebbero stati costretti a vedersi ridurre lo spazio a propria disposizione nell’alloggio di serv zio, cimostrando in questo modo poco rispetto dei suoi colleghi, oltre che dell’autorità del superiore che aveva dato l’ordine.
In definitiva, il ricorso è infondato.
Ai sensi cell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la ccncanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta iL -icorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua i.
Così oeciso il 25 giugno 2024.
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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