Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1058 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1058 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME nato a (ALBANIA) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 22/04/2025 del TRIBUNALE di Treviso udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Treviso rigettava la richiesta, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, di applicazione della continuazione, escludendo la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 2165 del 2023 e quelli giudicati con la sentenza del Tribunale di Mantova n. 1015 del 2021, confermata in appello. Il Tribunale, in motivazione, ha osservato che ‘ il fatto che le tipologie di reato poste in essere siano le stesse non costituisce elemento sufficiente per ritenere sussistente l’unicità del disegno criminoso ‘ ritenendo, invece, che la provenienza dei beni da differenti furti, ai danni di persone diverse, commessi in momenti diversi ancorchØ ravvicinati – ovvero il 12 giugno 2015 in Bosaro (RO), il 26 maggio 2015 in Zoppola (PN) e tra il marzo e l’aprile 2015 in Viadana (MN) – fossero solo indice di una ‘scelta di vita’ delinquenziale.
Avverso tale provvedimento ricorre, con rituale ministero difensivo, NOME COGNOME denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione rispetto all’inosservanza degli artt. 81, comma secondo, 648 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e la mancata considerazione del precedente rappresentato dalla sentenza n. 21645 del 2023 con cui la Corte d’appello di Brescia, in sede di cognizione, aveva ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra il reato di ricettazione dei preziosi sottratti il 12 giugno 2015 in Bosaro (RO) e l’omologo reato relativo ad un navigatore sottratto il 26 maggio 2015 in Zoppola, entrambi accertati il 34/7/2015.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, quindi, meritevole di accoglimento.
Come correttamente richiamato in ricorso, esiste un principio di diritto consolidato (da ultimo, Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Rv. 285809) secondo cui ‘ il giudice dell’esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, la valutazione già operata in fase di cognizione, con riguardo a episodi criminosi commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano in tutto o in parte i fatti oggetto della domanda sottoposta al suo esame, nel senso che le valutazioni espresse in proposito nel giudizio di cognizione assumono una rilevanza indicativa da cui il giudice dell’esecuzione può anche prescindere, ma solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, e soprattutto quelli omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo Ł stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno ‘.¨ stato, inoltre, precisato che il giudice dell’esecuzione non può escludere l’unicità del disegno criminoso già ritenuta dal giudice della cognizione, nØ può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili (Sez. 5, n. 12788 del 24/1/2023, Rv. 284264)
La motivazione con cui Ł stata rigettata la richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. si Ł limitata a considerare la diversità delle persone offese dei beni sottratti e dei luoghi ove sono stati commessi i furti. Da ciò discende l’inadeguatezza della motivazione esposta nell’ordinanza impugnata che, con brevi osservazioni di contenuto generico, ha escluso l’unicità del disegno criminoso, di fatto limitandosi ad argomentare il rigetto dell’istanza, attraverso l’assertivo richiamo al principio, piø volte affermato da questa Corte, secondo cui l’unicità del disegno criminoso necessaria per la configurabilità del reato continuato non Ł identificabile nella generale tendenza del reo a porre in essere determinati reati o con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose nØ tantomeno nella mera abitualità a delinquere (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580).
Il giudice dell’esecuzione, quindi, non ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati, poichØ non ha tenuto conto del fatto, desumibile dalla stessa ordinanza impugnata, che tra i fatti giudicati con le pronunce irrevocabili indicate, in sede di cognizione era stata già riconosciuta la continuazione dalla la Corte d’appello di Brescia la quale aveva ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra il reato di ricettazione dei preziosi sottratti il 12 giugno 2015 in Bosaro (RO) e l’omologo reato relativo ad un navigatore sottratto il 26 maggio 2015 in Zoppola, entrambi accertati il 3-4 luglio 2015, sicchØ, quanto meno con riguardo ad essi, il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto negarla.
Per la fondatezza del motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Treviso, in diversa persona fisica (Corte cost. 9 luglio 2013, n. 183), che procederà alla rivalutazione dell’istanza ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. in conformità ai princìpi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Treviso in diversa persona fisica.
Così Ł deciso, 30/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME
Il Presidente NOME COGNOME