Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10014 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10014 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMENOMENOMENOMENOMENOMEXX
avverso l’ordinanza del 23/09/2025 del Tribunale di Udine udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 settembre 2025 il Tribunale di Udine, quale giudice
dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione presentata da NOMEXXXXXX con riferimento ai fatti giudicati dal medesimo Tribunale con le seguenti sentenze irrevocabili:
-sentenza del 21 maggio 2024, irrevocabile il 6 luglio 2024, di condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 440,00 di multa per i reati di cui agli artt. 628, 582 cod. pen. e 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commessi il 17 gennaio 2024;
-sentenza del 17 settembre 2024, irrevocabile il 3 novembre 2024, di condanna alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso a Udine il 31 ottobre 2023;
-sentenza del 29 ottobre 2024, irrevocabile il 14 dicembre 2024, di condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso a Udine il 4 gennaio 2024;
-sentenza del 26 novembre 2024, irrevocabile l’11 gennaio 2025, di condanna alla pena di un mese di arresto per il reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso a Udine l’8 settembre 2023;
-sentenza del 27 gennaio 2025, irrevocabile il 13 maggio 2025, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 120,00 di multa per i reati di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, 76 d.lgs. n. 159 del 2011, commessi a Udine tra l’8 e l’11 gennaio 2024.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOMEXXXXXX, articolando un unico motivo, con il quale ha eccepito, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Il ricorrente, rimarcato lo stretto arco temporale in cui erano stati commessi i fatti, ha
censurato l’ordinanza impugnata per aver ritenuto che la patologia psichiatrica (disturbo schizofrenico cronico), da cui Ł affetto, fosse di ostacolo al riconoscimento di una unitaria programmazione criminosa: allontanato da casa dal padre a seguito di una serie di intemperanze, NOME si era trovato senza fissa dimora, privo di lavoro e di mezzi di sostentamento, avviandosi così verso un progressivo declino volitivo e cognitivo, ulteriormente aggravato dall’uso abituale di sostanze alcoliche e stupefacenti, documentato da una perizia espletata nell’estate del 2023; tale condizione lo aveva indotto, per far fronte allo stato di bisogno, alla commissione di reati contro il patrimonio e di violazioni del foglio di via obbligatorio, condotte strettamente connesse alla condizione di marginalità sociale ed economica in cui versava in quel periodo.
Con successiva memoria dell’8 gennaio 2026 il difensore del ricorrente ha insistito nelle conclusioni rassegnate, producendo piø recente elaborato peritale, redatto in procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Pordenone, in cui il condannato Ł stato ritenuto incapace d’intendere e volere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Occorre innanzitutto rilevare che non Ł valutabile in questa sede l’elaborato peritale prodotto in allegato alla memoria dell’8 gennaio 2026, essendo il sindacato demandato alla Corte calibrato sull’esistenza e sulla logicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Ed invero, Ł principio AVV_NOTAIO che nel giudizio di legittimità non Ł consentita la produzione di documenti nuovi attinenti al merito, ad eccezione di quelli che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali possa derivare l’applicazione dello “ius superveniens”, di cause estintive o di disposizioni piø favorevoli (così, tra le tante, Sez. 3, n. 20068 del 15/04/2025, Sansone, Rv. 288064 – 01).
Tanto premesso, le doglianze del ricorrente si rivelano aspecifiche e reiterative delle deduzioni formulate con la disattesa istanza.
In tema di continuazione, grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, COGNOME, Rv. 247356 – 01).
L’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento Ł sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 – 01).
Nel caso di specie, con argomentazioni congrue e del tutto logiche, il giudice dell’esecuzione, dato atto che il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze del 21 maggio 2024 e del 27 gennaio 2025 era stato già negato dal giudice della cognizione, ha escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso anche in relazione alle restanti fattispecie criminose.
Ha rilevato che le diverse condotte risultavano commesse a distanza di tempo l’una dall’altra, in assenza di elementi concreti idonei a dimostrarne la riconducibilità a una deliberazione unitaria iniziale, apparendo piuttosto indicative di una scelta di vita ispirata al crimine.
Ha ritenuto l’assunto ulteriormente corroborato dalla patologia psichiatrica che affligge l’istante, tendenzialmente inconciliabile con una unitaria e preventiva programmazione dei reati, reputando non rilevanti le allegazioni difensive in ordine alla dipendenza da alcol e stupefacenti, sul rilievo che l’alcoldipendenza non Ł equiparabile, secondo le comuni massime di esperienza, alla tossicodipendenza quanto alla capacità di incidere sull’autodeterminazione del soggetto sino a indurlo alla consumazione di reati finalizzati al reperimento della sostanza, mentre la tossicodipendenza non era stata puntualmente dedotta, nØ adeguatamente documentata.
Il ricorrente non si confronta specificamente con le argomentazioni a fondamento del provvedimento reiettivo e non adempie all’onere di allegare elementi fattuali concreti a sostegno della dedotta unicità del disegno criminoso.
La condizione di marginalità sociale, la patologia psichiatrica, il consumo abituale di sostanze alcoliche e stupefacenti non valgono a suffragare la riconducibilità delle diverse condotte criminose a una preventiva ideazione unitaria
Il prospettato movente, collegato alla necessità di soddisfare bisogni e contingenti necessità di ordine economico, Ł insufficiente a configurare la medesimezza del disegno criminoso, che non va confusa con un indeterminato proposito di commettere reati.
Come correttamente rilevato dal giudice dell’esecuzione, Ł indimostrata la ricorrenza dello stato di tossicodipendenza quale stimolo alla perpetrazione dei diversi reati; tanto meno può inferirsi la dedotta condizione dal mero richiamo in ricorso a un «uso frequente ma non quotidiano di sostanze stupefacenti (cannabinoidi)», risultante da un elaborato peritale dell’estate del 2023.
Quanto all’alcoldipendenza deve riaffermarsi il principio, già evocato dal Tribunale di Udine, secondo cui la predetta condizione non rileva ai fini dell’unicità del disegno criminoso, «non essendo equiparabile, secondo massime di comune esperienza, allo stato di tossicodipendenza, la cui rilevanza si fonda sull’intento del legislatore di attenuare le sanzioni derivanti dalla commissione di plurimi reati collegati e dipendenti da tale stato, connotato dalla necessità di procurarsi, con impellente frequenza, i mezzi necessari all’acquisto delle sostanze psicotrope» (Sez. 1, n. 37829 del 30/03/2022, Riviera, Rv. 283779 – 01).
Il ricorso si risolve, in definitiva, nella sollecitazione a una nuova e non consentita rivalutazione in fatto degli elementi già esaminati dal giudice dell’esecuzione e posti a fondamento del diniego del riconoscimento del beneficio invocato.
L’impugnazione deve quindi dichiararsi inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 29/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.