Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23902 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23902 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il 07/07/1982
avverso l’ordinanza del 10/10/2024 del GIP TRIBUNALE di CROTONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti i motivi aggiunti depositati in data 7 marzo 2025 dall’avv. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indag preliminari presso il Tribunale di Crotone, in funzione di giudice dell’esecuzi ha respinto la richiesta di continuazione proposta nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento alle sentenze n. 1352 del 2020 (irrevocabile il 5 febbraio 20 n. 1467 del 2021 (irrevocabile il 22 novembre 2021), n. 334 del 2023 (irrevocabi il 5 gennaio 2024), accogliendo la richiesta con riferimento soltanto alle prime rideterminando la pena in anni uno e mesi due di reclusione ed euro duecentomil di multa.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, avv.to NOME COGNOME deducendo, con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale, nonché la motivazi illogica e contraddittoria.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato che i fatti oggetto della sent 1467 del 2021 (confermativa della sentenza n. 1921/18) avvenuti in Crotone ne mesi marzo – settembre 2011, sono stati commessi dal COGNOME nella qualità legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE, concernenti la condotta evasione dalle imposte sui redditi e valore aggiunto per l’anno 2010, operaz inesistenti riguardanti acquisiti di carburante e fatture fittizie di legname.
I fatti di cui alla sentenza n. 1352 del 2020 (confermativa della senten 714 del 2018), avvenuti dal luglio 2012 al gennaio 2014, riguardano omissioni versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzio lavoratori dipendenti per il periodo da giugno 2012 a dicembre 2013, commesse nella medesima qualità sopra indicata.
I fatti di cui alla sentenza di patteggiamento n. 334 del 2023 del 29 novem 2023, riguardano condotte di cui agli artt. 329,322, comma 1, lett. a) e b) comma 2, n. 2, 326 d.lgs. n. 14 del 2 gennaio 2019, riguardanti la “RAGIONE_SOCIALE dalla data della sua costituzione fino alla data del fallimento, dichiara sentenza del 30 novembre 2018.
Il ricorrente, inoltre, ha rilevato che nella rubrica del capo di imputazi ultimo indicata sono indicate le condotte dei reati oggetto delle sentenze n. 2 e ha sottolineato che al momento della commissione del primo reato i successi sono stati programmati nelle linee essenziali, trattandosi pertanto di con frutto di un’originaria ideazione e determinazione volitiva per realizzare un preciso scopo di fondo.
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Nel ricorso si è evidenziato che se, da un lato, correttamente il giud dell’esecuzione ha ravvisato la medesimezza del disegno criminoso tra le condotte delittuose oggetto delle prime due sentenze, dall’altro, illogicamen non ha riconosciuto la continuazione anche con riferimento ai fatti di bancarott fraudolenta, in quanto le condotte delle prime due sentenze costituiscono i presupposto del realizzarsi della bancarotta fraudolenta. I delitti di natura fis finalizzati all’ottenimento di vantaggi tributari indebiti e che si sono sostan in condotte di operazione inesistenti sarebbero i reati finalizzati alla condot bancarotta fraudolenta.
Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale della Cassazion NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
In data 7 marzo 2025, l’avv. NOME COGNOME ha depositato motivi aggiunt insistendo per l’annullamento dell’ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Il Giudice dell’esecuzione ha motivato il provvedimento di accoglimento solo parziale dell’istanza di continuazione ( evidenziando che i fatti oggetto della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta non sono tali da porsi in un rapporto di medesimezza di disegno criminoso con gli illeciti accertati nell sentenze n. 1 e n. 2, sul rilievo che il ricorrente ha posto in essere con distrattive in danno della RAGIONE_SOCIALE a favore della RAGIONE_SOCIALE nel 2018 da lui gestita come amministratore di fatto, per poi compiere l medesime condotte distrattive in favore di RAGIONE_SOCIALE l 31 agosto 2022.
In particolare, nel provvedimento censurato si è affermato che mentre le condotte di natura fiscale sono contigue cronologicamente, quelle distrattiv non sono, rispetto ad esse, contigue e si è altresì rilevato che da esse è deri il dissesto della RAGIONE_SOCIALE e che il ricorrente è poi divent amministratore di fatto delle società RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, «sorte sulle ceneri» della prima.
Il giudice dell’esecuzione ha, pertanto, logicamente escluso che i ricorrente, quando compiva gli illeciti accertati, avesse già in mente il pian depauperare e far fallire fraudolentemente la società da lui gestita in relazi alla quale erano compiuti gli illeciti fiscali e previdenziali, di cui evidentem si alimentava per poi costituire le due società sopra indicate e compie condotte di bancarotta fraudolenta in relazione a tali società.
Ciò posto deve, dunque, rilevarsi che il Giudice dell’esecuzione argomentato in modo coerente e logico l’assenza di una previa deliberazione
un unico programma delinquenziale, là dove ha affermato che non sia possibile ritenere che gli illeciti fossero finalizzati alle condotte distrattive, non
la loro natura previdenziale/tributaria, ma anche alla luce del dato tempor posto che mentre i fatti di cui alle prime due sentenze sono stati commessi
mese di luglio 2012 al mese di gennaio 2014 e le seconde nel periodo marzo settembre 2011, le condotte integranti i reati di bancarotta fraudolenta, og
delle sentenza n. 3, sono stati commessi nel 2018 e nel 2022.
Sotto tale profilo, deve dunque concludersi che il Giudice dell’esecuzio ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di continuazio
il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazi ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall’art. 81 cod. pen.,
che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza d programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali. (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193 – 01).
Per le ragioni che precedono il ricorso va, dunque, rigettato conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso, i 26 marzo 2025.