Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6987 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6987 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti ì motivi del ricorso;
rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156);
che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all’illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950);
Rr che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero dì congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottarì, Rv. 267596);
che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondìta verifica della sussistenza dì concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074)»;
che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto dì soltanto alcuni dì detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098);
che l’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice dì merito ed è insindacabile in sede dì legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti;
che, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha escluso la riconducibilit al medesimo disegno criminoso dei reati di furto e resistenza a pubblico ufficiale per cui NOME COGNOME è stato condannato con tre diverse sentenze ponendo l’accento sulla parziale eterogeneità degli addebiti, nonché, quanto ai reati cont il patrimonio, alla distribuzione cronologica nell’arco di circa un mese ed al diversità delle loro modalità esecutive e dei beni di volta in volta sottratti;
che il ricorrente svolge, per contro, ancora con la memoria del 4 novembre 2025, censure di tipo essenzialmente confutativo ed affette da intrinseca ed insuperabile genericità, in quanto vedenti esclusivamente sulla omogenea offensività dei furti, sull’erronea indicazione di uno dei reati accertati c ricettazione, anziché furto, sulla prossimità temporale tra due degli episod separati da soli quattro giorni, sulla commissione di tutti i reati nel medesi contesto territoriale;
che le doglianze articolate con il ricorso, tendenti, in sostanza, ad una p favorevole valutazione dei presupposti applicativi dell’istituto invocato, non son in alcun modo idonee ad evidenziare, nella decisione impugnata – incentrata, tra l’altro, sulla varietà della merce trafugata e degli ambienti in cui le imp criminose sono state poste in essere – profili di manifesta illogicità contraddittorietà né, tantomeno, a comprovare la fallace applicazione delle regole che presiedono, sul piano normativo, all’apprezzamento dei presupposti necessari per riconoscere, in fase esecutiva, la continuazione tra reati accertati in dist sedi giurisdizionali;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/11/2025.