Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27039 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27039 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/03/2024 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano, in data 26 marzo 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati di furto giudicati con tre diverse sentenze, commessi in Milano tra il 02/02/2022 e il 14/10/2022, perché commessi con modalità del tutto diverse (un furto con destrezza, un tentato furto su auto parcheggiate, un tentato furto in abitazione, in un solo caso agendo in concorso con altri), elemento che contrasta con l’ipotesi di una ideazione unitaria originaria, e fa ritenere che le varie condotte siano frutto di una personale propensione al delitto;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per non avere il giudice dell’esecuzione tenuto conto della omogeneità dei delitti e della loro rilevante contiguità spazio-temporale, ampiamente dimostrativa, unitamente alla identica finalità di lucro, della loro programmazione unitaria, non potendo invece desumersi dalla loro vicinanza che essi siano espressione di una scelta di vita, per la evidente irrilevanza quale forma di mantenimento;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha applicato correttamente i principi stabiliti dalla sentenza Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074, valutando non provata e non plausibile la programmazione originaria, all’epoca di commissione del primo furto, anche dei furti ulteriori, per la rilevante diversità delle modalità esecutive e degli obiettivi, che appaiono scelti a seguito di decisioni estemporanee e approfittando di occasioni favorevoli, senza una ideazione unitaria delle varie condotte, con la predeterminazione almeno generica dei tempi e dei luoghi in cui operare;
ritenuto insussistente il vizio della motivazione dedotto dal ricorrente, risultando l’ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la forte diversità delle modalità esecutive dei vari delitti, omogenei solo quanto al titolo di reato, sono elementi ritenuti, con argomentazione logica, dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, essendo ravvisabile, piuttosto, una mera inclinazione a commettere un certo tipo di reati o una scelta di vita delinquenziale;
rilevato altresì che il ricorrente non ha fornito alcun ulteriore elemento dimostrativo della programmazione unitaria di tutti i reati, formulando motivi del tutto generici, senza ottemperare al suo onere di allegazione (vedi Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06 giugno 2024
Il Consigliere estensore