Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1675 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1675 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
fo
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
considerato, in premessa, che la rinunzia al ricorso, formalizzata difensore di NOME COGNOME, non munito di procura speciale, non può, per ques ragione, intendersi efficace (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 6, del 15/01/2021, Giorgi, Rv. 281609 – 01);
rilevato preliminarmente, quanto al merito dell’impugnazione, che l giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazion sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazio unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte il stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazio art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un u programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di illec concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 1156 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156);
che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all’illecito, perché in tal ca reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vi improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professio reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametr rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950);
che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essend necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito d programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv 267596);
che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-tempor le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le ab programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenz non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli
suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazi estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074)»;
che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezz anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativ questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098);
che l’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento d giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici travisamento dei fatti;
che, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha escluso la riconducibi al medesimo disegno criminoso dei reati per cui COGNOME è stato condannato con due diverse sentenze sul rilievo dell’assenza di elementi che, pur a fronte di parziale, omogenea offensività (trattasi, invero, di un omicidio consumato e uno tentato, connesso con delitto in materia di armi) e della non eccess distanza temporale – i fatti sono separati, infatti, da circa quattro mes inducano a ritenere che essi costituiscano attuazione di un’unica, origin ideazione;
che, a fronte di tali convincenti e lineari considerazioni, il ricorrente ar obiezioni di assoluta ed insuperabile genericità, meramente evocative del riconducibilità di entrambi gli episodi all’esigenza della compagine crimina attiva su quel territorio ad esercitare il controllo mafioso, ovvero su as privo di qualsivoglia supporto probatorio e, comunque, da solo inidoneo ad attestare la sussistenza delle condizioni indicate dall’art. 81 cod. pen.;
che la doglianza difensiva, dunque, non vale in alcun modo a comprovare l’illegittimità delle argomentazioni svolte dal giudice dell’esecuzione, il qu chiarito, nell’esercizio del discrezionale apprezzamento delle vicende sottopo al suo vaglio e senza incorrere in contraddizioni o in affermazi manifestamente illogiche, per quale ragione debba escludersi l’esistenza, ne fattispecie, di un riconoscibile, originario disegno criminoso;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 28/09/2023.