Disegno Criminoso Unico: La Cassazione chiarisce i limiti
L’istituto della continuazione, basato sull’esistenza di un disegno criminoso unico, rappresenta un pilastro del diritto penale sostanziale, consentendo di mitigare la pena per chi commette più reati legati da un’unica programmazione iniziale. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa prova. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i criteri per escluderne il riconoscimento, offrendo spunti fondamentali per la prassi legale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un condannato avverso la decisione del Tribunale che aveva negato l’applicazione della continuazione tra reati oggetto di due diverse sentenze. L’istante sosteneva che tutte le condotte delittuose, sebbene diverse, rientrassero in un’unica strategia di controllo del territorio. Il Tribunale, tuttavia, aveva respinto la richiesta, sottolineando l’assenza di prove circa un disegno criminoso unico. Gli elementi decisivi per il rigetto erano stati la notevole distanza temporale e geografica tra i reati, la diversità del contesto, delle modalità esecutive e delle vittime.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di Disegno Criminoso Unico
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, confermando in toto la valutazione del giudice dell’esecuzione. I giudici di legittimità hanno evidenziato come il Tribunale avesse correttamente applicato i principi giurisprudenziali consolidati, in particolare quelli espressi da una nota sentenza delle Sezioni Unite.
La Corte ha ritenuto non provata e non plausibile l’esistenza di una programmazione originaria che abbracciasse tutti i delitti. Un reato commesso a tre anni di distanza dal primo gruppo di illeciti, con motivazioni e modalità differenti e in un diverso territorio, non può logicamente essere ricondotto al piano iniziale.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su una valutazione logica e fattuale degli elementi a disposizione. L’ordinanza impugnata è stata giudicata completa e priva di contraddizioni. Gli elementi chiave che hanno portato a escludere un disegno criminoso unico sono stati analiticamente individuati in:
* La distanza temporale: un intervallo di tre anni tra i gruppi di reati è stato considerato un fattore indicativo della mancanza di un piano unitario e preordinato.
* La diversità dei complici: la partecipazione di persone diverse nei vari episodi criminali suggerisce l’assenza di un progetto comune.
* Le differenti motivazioni e modalità esecutive: anche se alcuni reati erano omogenei (nella specie, estorsione), le modalità di esecuzione e le ragioni sottostanti erano diverse, indicando decisioni criminose sorte in momenti distinti e non un’unica deliberazione.
Questi fattori, considerati nel loro insieme, sono stati ritenuti logicamente dimostrativi dell’insussistenza di un’unica programmazione criminale. La Corte ha implicitamente ribadito che la mera omogeneità di alcuni reati non è di per sé sufficiente a dimostrare la continuazione.
Le Conclusioni
La decisione in commento rafforza un principio fondamentale: per il riconoscimento del disegno criminoso unico non basta una generica inclinazione a delinquere o un vago programma di attività illecite. È necessaria la prova concreta di un’unica deliberazione iniziale che abbia contemplato, sin dall’origine e almeno nelle linee essenziali, tutti i reati poi effettivamente commessi. La notevole distanza temporale, la variazione dei contesti, dei partner criminali e delle modalità operative costituiscono indici di segno contrario, il cui peso logico può legittimamente portare il giudice a escludere l’applicazione del più favorevole istituto della continuazione, con conseguente condanna del ricorrente anche al pagamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Quando si può escludere un disegno criminoso unico tra più reati?
Un disegno criminoso unico può essere escluso quando sussistono elementi fattuali che ne contraddicono l’esistenza, come una notevole distanza temporale tra i reati (nel caso di specie, tre anni), la diversità dei complici, delle motivazioni e delle modalità esecutive, anche in presenza di una parziale omogeneità dei delitti commessi.
Una programmazione criminale generica è sufficiente per ottenere la continuazione?
No. La giurisprudenza citata nel provvedimento richiede che la programmazione unitaria sia provata e plausibile fin dal momento della commissione del primo reato. Una programmazione solo di massima o generica non è sufficiente a integrare i requisiti per l’applicazione della continuazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile in materia penale?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato equitativamente dalla Corte stessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18075 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18075 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/12/2023 del TRIBUNALE di PATTI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Patti, in data 28 dicembre 2023, ha respinto la richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze, ritenendo non provata la sussistenza di una unicità di disegno criminoso, pur nella parziale omogeneità dei reati, stante la distanza di tempo e luogo tra le varie condotte e la diversità del contesto, delle modalità esecutive e delle vittime;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il giudice dell’esecuzione omesso di valutare che tutte le condotte sono state tenute in una medesima ottica di controllo del territorio, e per avere omesso di applicare la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la programmazione unitaria può essere anche solo di massima;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha applicato correttamente i principi stabiliti dalla sentenza Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074, citata dallo stesso ricorrente, valutando non provata e non plausibile la programmazione originaria, all’epoca di commissione dei reati giudicati con la prima sentenza, anche del delitto giudicato con la seconda sentenza, in quanto commesso a tre anni di distanza, con modalità e motivazioni diverse e in un diverso territorio;
ritenuto insussistente anche il vizio della motivazione dedotto dal ricorrente, risultando l’ordinanza completa, logica, non apparente né cortraddittoria, atteso che la distanza temporale, la diversità dei complici, delle motivazioni e delle modalità esecutive dei vari reati, tra i quali l’omogeneità è riscontrabile solo con riferimento al delitto di estorsione, sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente