Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8092 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 8092  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TREMOSINE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 19 gennaio 2023 la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza presentata da NOME COGNOME di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna, l’una relativa a reati di bancarotta commessi con la società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 16/12/2010, e l’altra relativa a reati di bancarotta commessi con la società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 19/05/2011.
La Corte di appello ha ritenuto non potersi riconoscere l’unicità di disegno criminoso tra tali reati, per l’assenza di elementi che evidenzino l’unicità del disegno criminoso. Infatti nel procedimento relativo ai reati commessi nella gestione della RAGIONE_SOCIALE sono state contestate delle condotte di distrazione di beni e denaro a favore di altre società, diverse dalla RAGIONE_SOCIALE, compiute nel 2009 e nel 2010, mentre, nel procedimento relativo ai reati commessi nella gestione della RAGIONE_SOCIALE, la condanna è relativa ad una bancarotta documentale commessa tra il 2005 e il 2009. L’unico collegamento tra le due società risulta essere l’avvenuto acquisto, da parte della RAGIONE_SOCIALE, di un ramo di azienda della RAGIONE_SOCIALE, e l’effettuazione di un finanziamento in favore della prima da parte di quest’ultima, ma tali limitate operazioni non dimostrano l’esistenza di un unico disegno criminoso tra i vari delitti, considerata la diversità di questi ultimi, né il mero dato temporale della prossimità delle dichiarazioni di fallimento può costituire un elemento rilevante. I precedenti penali del COGNOME dimostrano, invece, la sua inclinazione a commettere reati fiscali, e le modalità concrete dei delitti in questione evidenziano che egli ha solamente colto le singole occasioni che gli si presentavano per delinquere, senza un preciso e unico disegno criminoso ed anzi gestendo in modo diverso le due società. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
 Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale deduce la mancanza, apparenza o illogicità della motivazione, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.
La Corte di appello, nel respingere l’istanza, ha omesso di valutare tutti gli indici sintomatici evidenziati nell’istanza: l’omogeneità dei reati, tutti bancarotta fraudolenta; l’omogeneità anche delle due società fallite, entrambe operanti nel settore dei trasporti e gestite dal COGNOME; la contestualità dei reati commessi sino alla data dei rispettivi fallimenti, dichiarati a pochi mesi di distanza; l’identità della sede legale e operativa delle due società; l’avvenuto acquisto, nel 2003 e nel 2004, di un ramo di azienda della RAGIONE_SOCIALE da
parte della RAGIONE_SOCIALE; la sinergia tra le due società, rilevata da una delle due sentenze di condanna, che riferisce di finanziamenti a fondo perduto della RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE, anche mediante fatturazioni fittizie, finalizzate ad occultare il dissesto già in atto, così aggravandolo; l’emissione di note di credito da parte della RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE, per recare pregiudizio ai creditori di quest’ultima; l’avere la RAGIONE_SOCIALE tratto vantaggio dalle alterazioni contabili commesse dalla RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di appello ha escluso la continuazione limitandosi ad evidenziare l’assenza di un ruolo della RAGIONE_SOCIALE nel fallimento della RAGIONE_SOCIALE e la diversità dei delitti contestati, sottolineando anche il fatto che il collegamento tra le due società, per i finanziamenti, sarebbe stato citato solo in una delle due sentenze di condanna. Ha così omesso di rispettare i principi giurisprudenziali secondo cui, per ritenere sussistente l’unicità del vincolo della continuazione, non è richiesta l’identità delle fattispecie di reato, essendo sufficiente la semplice omogeneità degli stessi, ed ha del tutto omesso di valutare tutti gli ulteriori indici sintomatici, sopra evidenziati, che dimostrano l’esistenza di un intreccio patologico dei rapporti tra le due società e quindi una unicità di disegno criminoso nel loro amministratore.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
1.1. L’ordinanza impugnata risulta sufficientemente motivata, con argomentazioni logiche e non contraddittorie.
Risulta in particolare corretta, perché fondata sul contenuto delle due sentenze, l’affermazione che le varie condotte di bancarotta sono state tenute con modalità non omogenee e in assenza di un collegamento tra loro, ed anche in assenza di un rilevante collegamento, o addirittura di un intreccio patologico, tra le due società. Infatti nel fallimento della RAGIONE_SOCIALE è stata ritenute sussistente una bancarotta per distrazione, commessa solo nel 2009 e nel 2010 e senza che i beni e denari distratti siano andati a favore della RAGIONE_SOCIALE, mentre nel fallimento di quest’ultima è stato ritenuto sussistente il solo delitto di bancarotta documentale, commesso a partire dal 2005. Nel corpo della motivazione di quest’ultima sentenza, inoltre, la RAGIONE_SOCIALE è citata solo quale erogatrice di finanziamenti finalizzati a ridurre il grave disavanzo della RAGIONE_SOCIALE, e quale destinataria, nel 2009, di note di credito in realtà non esigibili,
stante la grave crisi in cui versava essa stessa. L’affermazione, contenuta nel ricorso oltre che nell’istanza originaria, secondo cui il curatore fallimentare della RAGIONE_SOCIALE ha evidenziato che i falsi documentali erano serviti a ingannare i creditori della fallita ma anche ad avvantaggiare la RAGIONE_SOCIALE, non è rilevante, essendosi la condotta di annotazione di crediti inesigibili verso quest’ultima concretizzata in un falso documentale commesso nel 2008, quindi di molti anni successiva all’inizio dei fatti di bancarotta documentale commessi nella RAGIONE_SOCIALE, e antecedente alla condotta distrattiva successivamente deliberata e commessa dal ricorrente quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE. Manca quindi, in ogni caso, una effettiva contiguità temporale tra queste due condotte, per la parte che coinvolge entrambe le società. Si ricordi, infatti, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «In tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini dell’individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, assume rilievo la data di commissione della condotta» (Sez. 1, n. 24657 del 05/02/2019, Rv. 276194), mentre risulta non rilevante la data di consumazione di tali delitti, necessariamente rappresentata da quella dichiarativa del fallimento.
1.2. Il ricorso non si confronta adeguatamente con il provvedimento impugNOME, in quanto afferma che l’unicità del disegno criminoso sarebbe dimostrata dalla omogeneità dei reati e delle società fallite, dalla identità spaziotemporale dei delitti, dal collegamento finalistico dei falsi documentali commessi dall’una società per avvantaggiare l’altra, e in generale dall’intreccio tra le due compagini. L’ordinanza, invece, descrivendo nel dettaglio le modalità di consumazione dei reati, come accertata nelle due sentenze di merito, ha evidenziato la rilevante diversità del modus operandi, l’inesistenza di collegamenti significativi tra le due società, e l’irrilevanza della vicinanza temporale dedotta dalla data di fallimento delle stesse.
Effettivamente la non omogeneità delle condotte, stante la totale diversità tra una bancarotta distrattiva ed una solo documentale, la distanza temporale tra i due delitti, uno dei quali è stato programmato ed attuato a partire dal 2005, mentre l’altro è stato commesso solo a partire dal 2009, l’assenza di un effettivo intreccio tra le due società, non rilevato dai giudici di merito, e l’assenza di un collegamento finalistico tra i delitti, nel senso che nessuno dei due risulta commesso per favorire l’altra società, bensì solo per evitare il proprio fallimento, danneggiando ciascuna i propri, diversi creditori, sono elementi significativi per escludere che il ricorrente abbia, sin dal 2005, ideato entrambe le condotte di reato.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente stabilito che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074). L’ordinanza impugnata ha applicato correttamente tale principio, laddove ha affermato che la diversità del contesto criminale, per la difformità del modus operandi e delle finalità dei diversi reati, come motivatamente ritenute, è sufficiente per escludere la sussistenza della invocata unicità del disegno criminoso.
2. Il ricorso, peraltro, non indica alcun elemento ulteriore che dimostri l’originaria e unitaria programmazione di tutti i reati, pur nella loro diversità, limitandosi a ripetere gli elementi significativi evidenziati nell’istanza originaria L’ordinanza, invece, spiega in modo logico e non contraddittorio che tali elementi, di per sé non sufficienti per dimostrare l’unicità dell’originario disegno criminoso di tutti i delitti, sono contrastati dalla diversità dei contesti criminal delle modalità operative di questi ultimi.
Il ricorso mira, di fatto, ad ottenere da questa Corte una diversa valutazione degli elementi su cui si fonda la decisione impugnata. Si deve sempre ricordare, invece, che «In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugNOME, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è “geneticamente” informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri» (Sez. U., n. 12 del 31/05/2000 Rv. 216260). Esula,
pertanto, dai poteri di questa Corte la formulazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, in quanto il giudizio di legittimità può riguardare solo la verifica dell’iter argonnentativo esposto nel provvedimento impugNOME, accertando se esso dia conto adeguatamente delle ragioni di quella decisione.
Nel presente caso la motivazione risulta adeguata, non illogica e non contraddittoria, nonché corretta alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di continuazione tra reati. Non vi sono, quindi, ragioni per il suo annullamento.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente