Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20756 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20756 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COGNOME il 01/01/1954
avverso l’ordinanza del 18/02/2025 della CORTE RAGIONE_SOCIALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui la Corte di assise di Napoli, in data 18 febbraio 2025, ha respinto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con quattro diverse sentenze, relativi a delitti d omicidio commessi tra il 28/01/1989 e il 09/07/1991, ritenendo che il legame tra di essi, indicato dal ricorrente nella volontà del clan COGNOME di acquisire e mantenere il domicilio criminale di un certo territorio, possa costituire il movente degli omicidi ma non ne dimostri l’unicità di programmazione, che risulta smentita dalle sentenze di merito, secondo cui i vari omicidi sono stati decisi sulla base di ragioni diverse, contingenti e autonome tra loro, e in un caso anche al di fuori del predetto clan;
rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione, per avere il Tribunale errato nel decontestualizzare gli omicidi, valutandoli come azioni dovute a scelte contingenti, mentre dagli atti emerge chiaramente che il ricorrente ha agito, sin dal primo omicidio, con il preciso disegno di ricavare, dalla propria condotta, un prestigio criminale che lo facesse assurgere a “uomo d’onore” all’interno non solo del clan ma della camorra stessa, nella fase di incertezza successiva alla dissoluzione della cutoliana Nuova camorra organizzata;
ritenuto il ricorso manifestamente infondato, in quanto le sue argomentazioni confermano la valutazione dell’ordinanza impugnata, secondo cui i vari omicidi corrispondono ad una scelta di vita del ricorrente, ma non sono stati preordinati originariamente, neppure nelle loro linee generali, bensì sono stati decisi a seconda delle contingenze, e quindi in modo occasionale e slegato tra loro, avendo il ricorrente programmato solo di acquisire un proprio ruolo rilevante all’interno delle famiglie camorriste, senza poter sin dall’origine programmare quali azioni si sarebbero rivelate utili per raggiungere tale scopo;
ritenuto, pertanto, che il ricorso sia manifestamente infondato perché la motivazione dell’ordinanza impugnata è completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che le concrete modalità e le motivazioni delle predette condotte omicidiarie sono state logicamente ritenute dimostrative della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, e sintomatiche, piuttosto, di una propensione dell’istante ad una grave devianza, che si è concretizzata di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (vedi Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074; Sez. 2, n. 10033 del
07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv.
260896);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento
di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in data 08 maggio 2025
Il Consigliere estensore